Ed ora è anche il Consiglio di Stato ad avallare le decisioni dei TAR competenti per territorio, in ambito di contribuzioni al costo dei servizi sociali e sociosanitari richieste alle famiglie.
Infatti, il massimo organo giurisdizionale amministrativo, con la recente Ordinanza 2594/08, riprende in sostanza quanto stabilito dalle numerose Sentenze susseguitesi nei mesi scorsi, dopo l’ormai “storica” pronuncia del TAR di Catania 42/07, per la quale si erano direttamente battute anche l’ANFFAS Nazionale (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e l’ANFFAS Sicilia [della Sentenza di Catania e dei successivi sviluppi di questa materia il nostro sito si è occupato più volte, come si può vedere anche nel riepilogo che presentiamo in fondo al testo, N.d.R.].
L’Ordinanza del Consiglio di Stato è particolarmente sintetica e presumibilmente di non facile comprensione per chi non sia addetto ai lavori o non conosca bene la questione sottostante.
Da tale pronuncia, però, non solo risalta la validità del ragionamento logico giuridico già manifestato in occasione della proposizione del primo ricorso di Catania – sia da parte dell’ANFFAS che di altri enti associativi, oltre che di alcuni difensori civici – ma si evidenzia anche come la posizione dei contribuenti chiamati al versamento della quota di compartecipazione al servizio sia spesso caratterizzata da «condizioni economiche precarie», oltre che da un’illegittima e ingiusta disapplicazione della normativa in argomento.
Per maggiori approfondimenti rinviamo a quanto già espresso in altra sede da chi scrive, in occasione del riconoscimento da parte del TAR di Palermo della sussistenza delle condizioni per sospendere la richiesta di erogazione di compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare.
In considerazione però delle ormai molteplici pronunce sull’argomento – nonché di quest’ultima importante statuizione del Consiglio di Stato – si ritiene ancor più indispensabile che il Legislatore fornisca definitivi chiarimenti sulla materia o almeno che gli enti pubblici si uniformino al rispetto della normativa fissata dal Decreto Legislativo 130/00, prevedendo che la quota di compartecipazione ai servizi integrati – come recita l’articolo 3 di tale norma – venga computata prendendo a riferimento la situazione economica del singolo utente richiedente il servizio e non già dell’intero nucleo familiare con cui egli convive.
*Avvocato. Componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ANFFAS Sicilia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale).
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