«Si chiede di conoscere come possa un alunno con disabilità che frequenta con un PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] normale o semplificato, partecipare ai corsi di recupero o di sostegno, senza la presenza, almeno in alcune ore, dell’insegnante per le attività di sostegno. Non essendo infatti concepibile che vengano sottratte le ore assegnate per tale nuovo compito, si ritiene che debbano essere autorizzate ore di straordinario entro il limite massimo delle 6 ore settimanali».
Questo il quesito posto da Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), al Ministero della Pubblica Istruzione, sulla questione riguardante i debiti formativi degli alunni con disabilità e l’eventuale presenza dei docenti di sostegno.
La risposta è arrivata, da parte di Mario G. Dutto, direttore generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero ed è la seguente:
«In relazione al quesito posto, si fa presente che il Consiglio di Classe può prevedere anche per l’alunno con disabilità, con PEI di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 104 del 5-2-1992, la frequenza di un corso di recupero, in sede di valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno in relazione agli obiettivi previsti dal PEI.
Il medesimo Consiglio di Classe può deliberare che al corso sia presente anche il docente di sostegno per le ore ritenute necessarie al fine di sostenere il disabile per il superamento delle difficoltà riscontrate. Il docente di sostegno viene retribuito secondo le norme contrattuali vigenti, nell’ambito dei finanziamenti assegnati alle scuole per i corsi di recupero.
Va ribadito che le decisioni sia per la frequenza ai corsi di recupero dell’alunno disabile che per la partecipazione a tali corsi del docente di sostegno devono essere espressione di delibera dell’intero Consiglio di Classe, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti [grassetti nostri in entrambe le citazioni, N.d.R.]». (S.B.)
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