CoorDown ONLUS (Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle Persone con la Sindrome di Down), composto da ottantacinque associazioni italiane, intende sottoporre alla attenzione dell’UPPA (Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica) il disposto dell’articolo 71, comma 5 del Decreto Legge 112/08 (pubblicato dal Supplemento n. 152/L della Gazzetta Ufficiale n. 147, 25 giugno 2008) e le conseguenze che da esso deriverebbero, se in fase di conversione venisse mantenuto l’attuale testo, per i lavoratori familiari di persone con disabilità fruitori dei permessi, secondo quanto stabilito dalla Legge 104/92.
Il comma 5, infatti, elenca le assenze che, fruite dal lavoratore, vengono comunque equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Queste sono:
– il congedo di maternità e paternità;
– i permessi per lutto;
– i permessi richiesti per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare;
– i permessi di cui all’articolo 4, comma 1 della Legge 53/00 (tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o un parente entro il secondo grado o del convivente);
– i permessi per i lavoratori con handicap grave di cui all’articolo 33 della Legge 104/92 (nel testo viene peraltro indicato erroneamente il comma 3, mentre in realtà i permessi per i lavoratori disabili sono indicati nel comma 6).
Va da sé che per tutte le altre tipologie di permessi e congedi tale equiparazione non si prevede venga applicata. Vengono perciò esclusi i permessi fruiti dai genitori e dai familiari di persone con handicap riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, i quali sarebbero perciò duramente e inspiegabilmente penalizzati dalla norma in oggetto. Per questo ne chiediamo fortemente la modifica in sede di conversione in legge.
Constatiamo anche che non vengono citate le agevolazioni previste a tutela della maternità e paternità (a parte il congedo di maternità e paternità, infatti, non sono indicati i periodi per congedo parentale e per le malattie per i figli).
L’approvazione nel 1992 della Legge 104 ha rappresentato per le famiglie di persone con disabilità un momento importante e in particolare il disposto dell’articolo 33 (che riguarda appunto i permessi e congedi per i genitori e i familiari lavoratori) ha consentito a tantissime famiglie di poter assistere i propri congiunti, fruendo di periodi che – se certamente non risolutivi del problema dell’assistenza – ne hanno alleviato il carico.
Lo stesso Ufficio per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni, nel Parere n. 13 del 1988, riconosce come «evidente che l’assistenza di cui il portatore di handicap grave ha bisogno non si esaurisce nei limitati periodi coincidenti con le ore di permesso, ma l’ordinamento, come visto, nel quadro delle misure di sostegno, ha inteso consentire al lavoratore che presta tale ausilio di fruire di limitati congedi in modo da alleviare la preoccupazione del lavoratore stesso circa eventuali conseguenze negative connesse ad assenze dal servizio».
L’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 151/01 ha poi introdotto per i genitori (o uno dei fratelli in caso di impossibilità di assicurare l’assistenza da parte dei genitori) e successivamente anche per il coniuge di persona con handicap grave, il congedo retribuito di due anni, utilizzabile nel corso della vita lavorativa.
La norma, così come è scritta, va dunque a minare conquiste sociali che pensavamo essere ormai consolidate e si muove nella direzione non di aiutare le famiglie nel loro lavoro di cura, ma piuttosto di ostacolarle.
Escludere dall’equiparare anche congedi e permessi suddetti alla presenza in servizio determina un’inaccettabile situazione discriminatoria e penalizzante nei confronti delle famiglie delle persone con handicap grave e chiediamo per questo la modifica del comma 5 dell’articolo 71 del Decreto Legge 112/08, inserendo nell’elenco delle eccezioni – oltre ai periodi di congedo parentale, ai permessi orari cosiddetti “per allattamento” e ai congedi per malattia dei figli per i genitori anche affidatari e adottivi – pure i seguenti:
– i permessi e congedi di cui all’articolo 33 del Decreto Legislativo 151/01 (prolungamento del congedo parentale e in alternativa le due ore di permessi orari fino al compimento del terzo anno di vita del bambino);
– i riposi e permessi di cui agli articoli 42 e 45 del Decreto Legislativo 151/01;
– i riposi e permessi di cui all’articolo 33, comma 3 della Legge 104/92 (tre giorni al mese per familiari e affini entro il terzo grado).
Riteniamo in conclusione che il Decreto Legge emanato leda fortemente i genitori di persone con disabilità e chiediamo pertanto che venga urgentemente rivisto in fase di conversione in legge, poiché le famiglie, che sono spesso fortemente penalizzate per la mancanza di servizi, non possono subire ulteriori penalizzazioni.
*A nome di CoorDown ONLUS, Coordinamento Nazionale delle Associazioni delle Persone con la Sindrome di Down.
Sulla questione suggeriamo la lettura, sempre in questo sito, del testo intitolato Seguiremo l’iter di questo decreto, sperando che migliori, disponibile cliccando qui.
Segreteria CoorDown ONLUS
tel. 010 5705461, associazioni@coordinamentodown.it.
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