Ci scrive la deputata Lucia Codurelli (Partito Democratico), in riferimento a una sua recente Interrogazione del 29 settembre scorso (cofirmatari Michele Pompeo Meta, Chiara Braga e Amalia Schirru) al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, sintetizzabile in tal modo: «È possibile che il contrassegno rilasciato ai sensi della Legge 104/92 sia titolo necessario e sufficiente per la mobilità del veicolo della persona disabile all’interno delle ZTL [Zone a Traffico Limitato, N.d.R.] istituite sull’intero territorio nazionale, senza che questa si veda recapitare a domicilio la sanzione amministrativa (non dovuta), quando non le sia stato possibile segnalare preventivamente il suo passaggio e quindi inserito il suo nominativo nel data base delle persone autorizzate al transito?».
La risposta del ministro non ha soddisfatto l’onorevole Codurelli, della quale ben volentieri pubblichiamo il commento, rimandando i lettori anche al testo integrale dell’Interrogazione (con relativa risposta e replica), cliccando qui.
«Ritengo ampiamente insufficiente la risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché mi sembra esprima la difficoltà a cogliere i termini della questione.
Nella sostanza mi si risponde che il problema sollevato non è risolvibile perché:
1) non esiste uno standard nazionale unico di comunicazione degli strumenti elettronici di rilevazione, ma comunque tutto sommato è bene che sia così in ossequio al principio della concorrenza del libero mercato;
2) il Ministero non può fare niente perché le norme di omologazione delle apparecchiature sono di competenza internazionale e la gestione dei sistemi è degli Enti Locali.
Alla fine, dunque, si conclude che al massimo si potrà formare un elenco nazionale dei Comuni che hanno istituito Zone a Traffico Limitato con varchi a controllo elettronico e i recapiti dove gli interessati potranno avere tutte le indicazioni necessarie.
La mia dichiarazione di insoddisfazione trova ragione nelle seguenti motivazioni.
In linea di principio sembra assai criticabile che si anteponga l’esigenza di garantire la libera concorrenza commerciale dei costruttori dei dispositivi elettronici ad un assunto costituzionale qual è la libera circolazione delle persone nel rispetto delle leggi vigenti.
Inoltre, appare particolarmente odiosa la pratica di costringere una persona disabile a sobbarcarsi spese e disagi per farsi togliere una sanzione che non era elevabile.
Di contro, quanto affermato al punto 1) mi sembra non del tutto attendibile, in quanto l’articolo 7 del DPR 250/99 [Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’articolo7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, N.d.R.] prevede l’adozione di uno standard di rilevazione e di comunicazione omogenei, e precisamente di conformità ai sistemi UNI 10772 e UNI 10607.
Questo e altre decine di esempi di standard unificati nel settore dell’elettronica non hanno di certo impedito la presenza sul mercato di decine di marchi in concorrenza.
Quando chiedo se il contrassegno rilasciato in osservanza alla legge 104/92 non sia titolo sufficiente per accedere alle ZTL, è per il semplice motivo che è questo il documento autorizzativo, non la targa dell’automobile. Infatti, il disabile può attraversare la ZTL con più veicoli (quello che guida, a bordo di un veicolo condotto da un familiare, da un amico ecc.), purché abbia con sé ed esposto sul mezzo il contrassegno. Ad esempio è frequente il caso di disabili i quali non potendo temporaneamente usare il proprio mezzo segnalato all’Ufficio della Polizia locale, vengono trasportati da altri veicoli che vengono regolarmente sanzionati, pur avendo provveduto ad esporre il contrassegno.
Il problema, quindi, non può essere risolto in modo soddisfacente segnalando una targa al Comune con ZTL e dotato di controllo elettronico ai varchi. Perché, tanto per fare altri esempi, non è possibile pretendere che un disabile in ferie sia in grado di inoltrare pratiche presso gli uffici competenti di tutte le città che in una giornata attraversa.
Le conseguenze sono due, e ambedue negative: o il disabile rinuncia ad andare nei centri delle città visitate o in una giornata può collezionare più multe (come è capitato). Non a caso la giurisprudenza del nostro Paese ha in più occasioni ribadito con assoluta chiarezza il diritto del disabile del libero accesso in ZTL.
Pur rendendomi conto che la soluzione presenta aspetti complessi, è però necessario che il Ministero – d’intesa con le Regioni, gli Enti Locali e le Associazioni degli utenti – elabori una proposta risolutiva.
A solo titolo indicativo si possono ipotizzare accorgimenti del tipo:
– assegnazione al disabile di un dispositivo elettronico, come il Telepass, rilevabile in tutti i varchi digitali del Paese;
– rilascio del contrassegno di cui alla Legge 104/92 con numerazione nazionale, da apporre in modo visibile sulla vettura e leggibile dai sistemi di rilevazione.
*Deputata. Socia della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Lecco.