Quest’anno il termine ultimo per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e a quelle statali e paritarie di ogni ordine e grado scade eccezionalmente il 28 febbraio 2009. Qualora dunque vi fossero scuole paritarie che hanno fissato precedentemente un termine diverso, esse dovranno adeguarsi alla data suddetta del 28 febbraio.
Le iscrizioni possono essere fatte anche a scuole diverse da quelle del bacino d’utenza, secondo le priorità che ciascun istituto fisserà nel proprio regolamento.
L’articolo 9 della citata Circolare si sofferma in particolare sulle iscrizioni al primo anno di ogni grado di scuola per gli alunni con disabilità.
Tale norma chiarisce definitivamente il procedimento che la scuola deve osservare appena ricevuta la domanda di iscrizione accompagnata dalla certificazione collegiale dell’ASL (DPCM 185/06) e cioè: la scuola che riceve l’iscrizione deve predisporre, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR del 24 febbraio 1994, un gruppo di lavoro – riteniamo composto da qualche docente del GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) d’Istituto, delle funzioni strumentali per l’integrazione e da almeno un docente dell’eventuale scuola di provenienza, nonché dagli operatori socio-sanitari e dalla famiglia -, per la predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
Sulla base di questo, i soli docenti abbozzano un Piano degli Studi Personalizzato (articolo 41 del Decreto Ministeriale 331/98), per richiedere le risorse necessarie (docente di sostegno, eventuali assistenti per l’autonomia e la comunicazione, eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica per l’assistenza igienica, eventuale trasporto gratuito a scuola, eventuale eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, eventuali acquisti di ausilii o sussidi didattici ecc.), in modo che il tutto possa essere disponibile a partire dal successivo mese di settembre.
Nella parte introduttiva generale, prima della suddivisione in articoli, è precisato che all’atto dell’iscrizione le scuole devono informare le famiglie riguardo al proprio Piano dell’Offerta Formativa (POF).
Sempre nella parte generale si precisa anche che nella fissazione entro maggio-giugno dei criteri per la formazione delle classi, bisogna individuare (ed evitare) situazioni che determinino esclusione (ad esempio alunni con disabilità non in situazione di gravità); qui va precisato che per quelli invece certificati in situazione di gravità, l’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 stabilisce un principio di priorità assoluta.
In particolare le persone con sindrome di Down sono dichiarate automaticamente in situazione di gravità, in base alla Legge 289/02 (articolo 94, comma 3), purché il medico di famiglia o la ASL rilasci la dichiarazione sulla base della semplice mappa cromosomica, senza necessità di visita medica.
E ancora, gli articoli 3 e 5 della Circolare stabiliscono che all’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria di primo e secondo grado, genitori e alunni debbono sottoscrivere un Patto Educativo di Corresponsabilità, in forza del quale possono vantare i diritti derivanti dall’iscrizione, ma sono anche tenuti al rispetto dei doveri conseguenti, tra i quali, ad esempio, quelli per eventuale danneggiamento a cose o a persone, atti di bullismo e così via.
Ovviamente per gli alunni minorenni la sottoscrizione serve solo a facilitare l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.
Vengono ribadite infine le norme sulla possibilità di anticipo dell’iscrizione alle scuole dell’infanzia e primaria.
Osservazioni
Quanto alla possibilità di anticipare l’età per le iscrizioni, ciò significa a nostro avviso che non è più consentito il trattenimento nella scuola dell’infanzia al compimento del sesto anno di età, come avveniva precedentemente in base a circolari che debbono ormai ritenersi abrogate.
Va sottolineato poi, ancora una volta, che gli alunni con disabilità riconosciuti in situazione di gravità – ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 – hanno diritto di priorità all’iscrizione, nonostante non se ne faccia riferimento negli articoli 2 e 6 della Circolare, ove si parla dei criteri di priorità stabiliti dalle singole scuole. Pertanto questi ultimi non possono in alcun modo annullare tale priorità prevista per legge.
Altro punto: sebbene non sia esplicitato in alcuna parte della Circolare, è da ricordare che le classi frequentate da alunni con disabilità vanno formate rispettando i limiti indicati dal Decreto Ministeriale 141/99 [se ne legga, in questo sito, al testo intitolato Ripristinato il tetto massimo di alunni, disponibile cliccando qui, N.d.R.] o da quelli che saranno indicati nell’articolo 7, comma 2 del regolamento per i nuovi organici, in fase di approvazione definitiva da parte del Governo [su questo si legga invece, sempre nel nostro sito, il testo intitolato Il dono avvelenato di fine anno, disponibile cliccando qui, N.d.R.].
E ancora, l’articolo 5 della Circolare prevede che il dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado accolga l'”impegno” dei genitori che vogliono iscrivere il figlio ai corsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, stabilendo inoltre che sarà cura dello stesso dirigente verificare l’attuazione di tale impegno ai fini dell’adempimento degli ultimi due anni di obbligo scolastico.
Non si vede, per altro, come tale dirigente possa concretamente adempiere a tale obbligo, se l’alunno frequenterà un corso di formazione professionale senza che il dirigente stesso abbia diritto a conoscere l’indirizzo della sede di tale corso.
Va altresì evidenziato che per quanto riguarda i corsi per gli adulti, sebbene all’articolo 13 della Circolare non se ne faccia menzione, l’Ordinanza Ministeriale 455/97 concede anche a loro l’insegnante di sostegno e tutti gli altri diritti sull’integrazione scolastica previsti dalla Legge 104/92.
Infine l’articolo 10.1 (terzo capoverso) della Circolare prevede la possibilità che all’assegnazione definitiva degli alunni stranieri ad una classe, il collegio dei docenti faccia precedere il loro inserimento in «specifici gruppi temporanei di apprendimento” (ex “classi ponte” o “classi di integrazione” composte esclusivamente da studenti stranieri).
Tali gruppi, se svolti in orario scolastico, e quindi preclusivi della normale frequenza della classe di destinazione, sono, a nostro avviso, illegittimi, in quanto ripristinano con una semplice circolare le classi differenziali abrogate dalla Legge 517/77 e dall’articolo 43 della Legge 104/92, poiché lesive del diritto di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione Italiana.
Si è a conoscenza delle numerose critiche a tale Circolare – e alle norme su cui essa si basa – provenienti dai sindacati e da associazioni come il CIDI (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) e il Coordinamento Genitori Democratici, oltre che da una serie di partiti. Quanti non la condividono sostengono in sostanza che essa ha modificato delle norme primarie e quindi è illegittima per violazione di legge.
Siccome però gli atti amministrativi come le Circolari – anche se illegittimi – sono efficaci sino alla pronuncia di una sentenza del TAR che le annulli, non si può ignorarne l’attuale effettività e per questo si è inteso qui parlarne.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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