Agevolazioni per i pensionati pubblici che si dedicano al volontariato

Lo prevede un articolo della Legge 133/08, stabilendo appunto che per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai dipendenti pubblici che andranno in pensione cinque anni prima e che si dedicheranno ad attività di volontariato, lo Stato continuerà a versare i contributi figurativi e il 70% dello stipendio, anziché il 50%. Tale disposizione non si applica per altro al personale della scuola

Mano che firma un biglietto, ove è scritto: Pensionato? no, Volontario!Come ci segnala opportunamente il Forum del Terzo Settore, la Legge 133/08 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) offre un’opportunità in più, per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai dipendenti pubblici cui manchino cinque anni per andare in pensione.

Se ne parla esattamente all’articolo 72 (comma 3), che recita: «Ove durante tale periodo [il quinquennio antecedente la data della pensione, N.d.R.] il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale [ONLUS, N.d.R.], associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento [grassetti nostri, N.d.R.]».

In altre parole, ai dipendenti pubblici che chiederanno la pensione anticipata per dedicarsi al volontariato, lo Stato continuerà a versare i contributi figurativi e il 70% dello stipendio, anziché il 50% come negli altri casi.
Da segnalare anche che tale disposizione «non si applica al personale della Scuola» (comma 1).
Per quanto riguarda poi le modalità necessarie all’operazione, «la richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l’anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contribuitovo richiesto e non è revocabile» (comma 1).
Sarà infine «facoltà dell’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista un riduzione di organico» (comma 2). (S.B.)

Il testo della citata Legge 133/08 è disponibile cliccando qui.
Share the Post: