Nel dicembre scorso la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), con il supporto tecnico della testata web HandyLex.org, aveva posto al ministro dell’Economia e delle Finanze un quesito per avere chiarimenti su una grave preoccupazione relativamente al bonus per le famiglie e i non autosufficienti previsto dal Decreto Legge 185/08 (convertito con modificazioni dalla Legge 2/09).
Unitamente al quesito, la FISH aveva chiesto anche una doverosa revisione del Decreto Legge stesso, al momento della conversione, modificazione poi non intervenuta [se ne legga nel nostro sito al testo disponibile cliccando qui, N.d.R.].
Il quesito della FISH
In sostanza i dubbi riguardavano le persone con disabilità titolari di sole provvidenze economiche assistenziali, unici componenti del nucleo familiare e altre disequità relative agli stessi persone con disabilità.
Scriveva la FISH: «Rileviamo nel testo e nelle successive interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate alcune profonde disequità di trattamento fra persone con i medesimi disagi economici, in particolare per ciò che riguarda le persone con disabilità. Il Decreto, infatti, non tiene in considerazione il disagio economico dei nuclei composti da una sola persona, nel caso il suo reddito non derivi da pensione. Ciò è particolarmente grave quando si tratti di una persona con grave disabilità che, anche con un reddito inferiore ai 15.000 euro annui, non può richiedere alcun bonus. Stando alla lettura delle istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, la persona sola con handicap grave non può nemmeno richiedere la “maggiorazione” a 1.000 euro, in quanto l’handicap non viene preso in considerazione se interessa direttamente il richiedente.
Altro elemento di grave discriminazione riguarda i nuclei in cui sia presente un familiare portatore di handicap. Secondo il comma 3, lettera g, dell’articolo 1 del Decreto citato, spetterebbe un bonus pari a 1000 euro “per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall’articolo 12, comma 1, del citato Testo Unico [TUIR, ovvero il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, N.d.R.], qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila».
Superfluo, crediamo, rammentare che il comma 1 dell’articolo 12 del TUIR contempla il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi.
Al contrario l’Agenzia delle Entrate testualmente precisa: “Euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00”.
Viene così limitata la “maggiorazione” a 1.000 euro ai soli casi in cui vi sia un figlio con handicap grave a carico fiscale. Restano escluse dal beneficio le famiglie in cui il “portatore di handicap” grave sia la moglie, il marito, il genitore o lo stesso richiedente. Si tratta di una forzatura evidente e ingiustificata di quanto espresso dallo stesso Governo».
Fin qui la lettera inviata dalla FISH in dicembre alla quale, nei giorni scorsi, il Gabinetto del Ministro ha risposto con una propria nota del 2 marzo 2009.
La risposta del Ministero
In pratica tale nota conferma tutte le interpretazioni negative della FISH.
Sinteticamente:
– non spetta l’erogazione del bonus ai nuclei familiari composti da sole persone titolari esclusivamente di prestazioni assistenziali esenti da IRPEF. Questo significa, ad esempio, che l’anziano o il disabile che vive da solo ed è titolare solo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento o di assegno sociale non ha diritto al bonus;
– nel caso che un disabile viva da solo, ha diritto al bonus se il suo reddito non supera i 15.000 euro annui (e il bonus sarà di 200 euro). Il Ministero precisa che il bonus di 1.000 euro (con redditi fino a 35.000 euro) spetta solo quando un componente del nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, è una persona con disabilità.
Secca la prima reazione di Pietro Barbieri, presidente della FISH: «Nessuna sorpresa, purtroppo, ma l’ennesima riprova di una profonda disequità che colpisce le persone che più hanno necessità di un supporto economico che comunque non è certo risolvibile con l’elemosina prevista dal bonus o dalla social card. Una politica ancor più inquietante perché assunta in concomitanza con la ratifica, da parte dello stesso Parlamento, della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità». (Carlo Giacobini)
Nucleo familiare
Bonus– Persona anziana sola, titolare di sola pensione sociale e priva di altri redditi (circa 7.500 euro all’anno) 0 euro
– Persona anziana, titolare di pensione di vecchiaia di 14.000 euro in un anno 200 euro
– Persona disabile, sola, con sola pensione di invalidità e indennità di accompagnamento (circa 9.000 euro all’anno) 0 euro
– Coppia di anziani, lui titolare di pensione sociale, lei invalida civile totale e con handicap grave 0 euro
– Coppia, lui con pensione di 30.000 euro all’anno, lei priva di pensione ma con handicap 1000 euro
– Nucleo familiare di cinque persone con un reddito di 23.000 euro; il richiedente è una persona con handicap 0 euro
– Nucleo familiare di cinque persone con un reddito di 23.000 euro; uno dei figli a carico con handicap 1000 euro
– Nucleo familiare di quattro persone; il richiedente con handicap grave e un reddito di 19.000 euro 500 euro
– Nucleo familiare di tre persone, un reddito di 19.000 euro e un figlio con handicap 1000 euro
Tabella a cura della redazione di «HandyLexPress».
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