Conferme e novità verso gli esami di stato

a cura di Salvatore Nocera*
Si chiamavano esami di maturità, ora sono gli esami di stato e in questo periodo dell'anno viene emanata un'Ordinanza Ministeriale che ne detta le norme. In tale provvedimento vi è un articolo specificamente dedicato agli alunni con disabilità. Vediamo dunque ciò che riprende quanto già definito negli anni scorsi e quali sono invece le novità

L’Ordinanza Ministeriale n. 40 (prot. n. 3744) dell’8 aprile 2009 definisce, all’articolo 17 (Esami dei candidati in situazione di handicap) le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità. Nella sostanza il testo richiama i contenuti degli analoghi articoli 17 delle Studente con disabilitàOrdinanze prodotte negli anni precedenti (n. 30/08 e n. 26/07), per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, le prove equipollenti e i tempi più lunghi, nonché l’uso di mezzi tecnologici, la trascrizione delle prove in braille, ingrandite o trascritte su supporto elettronico e il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi abbia seguito un PEI differenziato [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.].
Da ricordare in tal senso che anche il Decreto Interministeriale del 30 aprile 2008, applicativo del Regolamento della Legge 4/04 (la cosiddetta “Legge Stanca”, Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), faceva espresso riferimento ai tempi più lunghi e all’uso di nuove tecnologie.
Sempre nell’articolo 17 della nuova Ordinanza – ed esattamente al comma 4 – viene ribadito anche che il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate per gli alunni che hanno seguito un PEI differenziato va indicato solo nell’attestazione e non sui tabelloni affissi all’albo dell’Istituto.

Le novità di questa Ordinanza sono invece le seguenti:
– l’articolo 2, comma 1 consente l’ammissione agli esami solo agli alunni che abbiano conseguito una media del 6. Ciò significa che possono avere anche voti insufficienti in singole discipline, purché compensati da voti positivi in altre, tali che la media non sia inferiore al 6;
– il voto in condotta fa media con le altre discipline. Se però è inferiore al 6, esso determina la non ammissione all’esame di stato, quali che siano siano i voti delle altre discipline;
– l’articolo 21 stabilisce che vengano pubblicati solo i voti degli alunni che avranno superato gli esami, adottando per gli altri la dicitura “esito negativo”.

Quanto infine agli alunni con disturbi specifici di apprendimento l’articolo 12 stabilisce quanto segue: «La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno».

Osservazioni
È importante tener presente che un’eventuale mancata ammissione agli esami di un alunno con disabilità che abbia seguito un PEI differenziato comporta per lo stesso l’impossibilità di acquisire l’attestato con i crediti formativi maturati che può essere rilasciato solo dalla commissione d’esame.
D’ora in poi, infine, il Ministero ha chiarito la non necessità dell’applicazione delle norme sui debiti formativi agli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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