È stato dunque definitivamente approvato dal Senato il Disegno di Legge 1539 (Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione), testo risultante dalla “fusione” di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, già approvato all’unanimità dalla Camera il 29 aprile scorso (come annunciato in questo sito con il testo disponibile cliccando qui). La nuova norma dispone appunto un’estensione del diritto di voto a domicilio agli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora.
Come si ricorderà, la Legge 22/06 assicurava già l’esercizio di voto a domicilio, ma limitatamente ed esclusivamente agli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e dietro specifica presentazione di documentazione sanitaria. Fino ad oggi, quindi, rimanevano escluse da questa opportunità le persone – pur con gravi infermità – che non facciano uso, in modo continuativo e vitale, di apparecchi elettromedicali e ne erano escluse anche se non in grado – comunque – di recarsi al seggio elettorale in modo autonomo e nemmeno con l’aiuto dei supporti messi a disposizione dai Comuni (Legge 104/92, articolo 29), ovvero tramite servizi di accompagnamento e trasporto.
Modificando la Legge 22/06, la nuova norma sana questa sperequazione, garantendo un diritto costituzionale anche alle persone affette da infermità che le rendano intrasportabili. La Legge – per espressa indicazione dell’articolo 3 – entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e pertanto non ci saranno i tempi tecnici per garantire questo diritto già in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno. L’Aula ha tuttavia approvato un ordine del giorno (G100) che impegna il Governo «ad adottare ogni misura necessaria, anche attraverso opportune campagne di informazione, al fine di rendere per quanto possibile operativo, in via sperimentale, l’esercizio del voto domiciliare per gli elettori ammessi, già a partire dalla prossima tornata elettorale fissata per i giorni 6 e 7 giugno del corrente anno; ad assicurare in ogni caso una piena attuazione della legge per le successive elezioni». Si tratta però di un Ordine del Giorno più di rito che di sostanza e che prelude per altro a una possibile discriminazione fra i cittadini coinvolti dalla sperimentazione e quelli esclusi. Se il testo fosse stato invece approvato mesi or sono (le proposte – va ricordato – sono state presentate nel maggio 2008), ora la nuova norma sarebbe già operativa.
Chi ne ha diritto
Potranno quindi votare al proprio domicilio:
1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della Legge 104/92, cioè siano «intrasportabili». Il Legislatore sembra sottolineare in tal senso che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perché non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano. In questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (articolo 3 della Legge 104/92) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
La procedura
Il primo passaggio che l’elettore dovrà fare sarà la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). A rilasciare tale certificazione sarà esclusivamente l’Azienda USL, solo attraverso propri medici incaricati ed essa dovrà essere rilasciata in data non anteriore ai quarantacinque giorni dal giorno delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, potrà essere presentata anche prima dei quarantacinque giorni. Per quanto riguarda infine i soli “intrasportabili”, la certificazione dovrà fare riferimento a una prognosi non inferiore ai sessanta giorni.
Come si può immaginare, le visite, in questi casi, non potranno che essere domiciliari e questo comporterà un impegno e un’organizzazione adeguata a carico delle Aziende USL. Anche per tale motivo è difficilmente ipotizzabile che, anche sperimentalmente, questa opportunità sia garantita entro le prossime consultazioni elettorali di giugno.
Il secondo passaggio sarà quello di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Alla richiesta andrà allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui si dimora e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di quest’ultima; il tutto oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda USL.
La domanda al sindaco andrà presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
Un rilievo: la nuova norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale dovrà essere la procedura di raccolta della sua volontà. Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (articolo 4 del DPR 445/00) che annota le cause dell’impedimento fisico alla firma; la nuova norma non lo rammenta, ma soprattutto non obbliga i Comuni a svolgere anche queste pratiche a domicilio.
La raccolta dei voti
Il voto verrà raccolto – durante le ore in cui sarà aperta la votazione – dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora la persona con disabilità. Dovranno essere presenti anche uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Potranno infine partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, mentre sarà lo stesso presidente a dover assicurare la libertà e la segretezza del voto.
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