Bandi per buoni sociali e persone con disabilità: solo i dati indispensabili

Lo ha stabilito il Garante per la Privacy, in riferimento al bando emanato da un'azienda che gestisce servizi sociosanitari per conto di un insieme di Comuni, ove venivano richiesti sia il verbale di riconoscimento di invalidità civile - con relativa documentazione - sia una valutazione analitica del livello di indipendenza della persona, accertata dal medico curante attraverso dei test. Il Garante ha stabilito invece che ogni ente che persegue finalità di rilevante interesse pubblico – in ambito socio-sanitario, socio-assistenziale o socio-educativo - possa richiedere e utilizzare dati sanitari, solo se pertinenti e indispensabili allo svolgimento delle proprie funzioni sanitarie

Immagine con un lucchetto sul video di un computer, che simboleggia la privacy dei dati personali«Una persona anziana o un disabile che presenta una domanda per l’assegnazione di un “buono sociale” erogato dal Comune non deve essere costretto a specificare le malattie di cui soffre, i ricoveri e gli esami effettuati. Per poter partecipare alla selezione è sufficiente certificare solo il grado di invalidità e il livello di indipendenza nello svolgere le attività elementari della vita quotidiana». Lo si legge nell’ultima «Newsletter» del Garante per la Protezione dei Dati Personali – meglio noto come Garante per la Privacy – in riferimento a un’istruttoria avviata da parte dello stesso, per far sì che un’azienda che gestisce i servizi sociosanitari per un insieme di enti locali, modificasse nei termini indicati il bando per l’erogazione di “buoni sociali” a favore di categorie svantaggiate.

«Il caso – leggiamo ancora nel notiziario – era stato segnalato al Garante da un cittadino che aveva espresso dubbi sulla legittimità delle procedure indicate nel bando. Per poter partecipare alla selezione, infatti, anziani e disabili dovevano inoltrare una domanda al proprio Comune di residenza, corredata dalla copia del verbale di riconoscimento di invalidità civile, completa della relativa documentazione (patologie, diagnosi, ricoveri, esami) e da una valutazione analitica del livello di indipendenza della persona, accertata dal medico curante attraverso dei test. La documentazione veniva poi trasferita dai Comuni all’azienda».
Nel corso degli accertamenti, dunque, il Garante ha ribadito che «gli enti che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, siano esse aziende socio-sanitarie, socio-assistenziali o socio-educative, sono tenuti a richiedere e ad utilizzare dati sanitari solo se pertinenti e indispensabili allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e ha quindi sollecitato l’azienda a rivedere il tipo di dati richiesti».
Dal canto suo l’azienda ha assicurato al Garante la modifica del regolamento dei bandi futuri, in modo tale che agli interessati vengano d’ora in poi richiesti solo la percentuale di invalidità e il punteggio complessivo raggiunto nella valutazione del livello di indipendenza. (S.B.)

Il sito internet del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante per la Privacy) è www.garanteprivacy.it.
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