La Sezione Siciliana della Corte dei Conti, con la Sentenza n. 260, pubblicata il 5 febbraio scorso, ha riaffermato il principio sancito già dall’articolo 8 del DPR 970/75 e poi dall’articolo 14, comma 6 della Legge 104/92, secondo il quale solo in mancanza di docenti specializzati per il sostegno nelle graduatorie, è consentita la nomina di docenti non specializzati.
In tal senso la Corte si è basata sostanzialmente sull’articolo 8 del DPR 970/75, che è più rigido della Legge 104, non prevedendo – come fa quest’ultima – la possibilità di nomina di docenti non specializzati quando manchino docenti specializzati. E in ogni caso, anche in presenza di questa norma più permissiva, la decisione non avrebbe potuto essere diversa, dal momento che la docente condannata a restituire tutti gli stipendi conseguiti per l’attività di sostegno svolta senza il prescritto titolo di specializzazione, aveva prodotto un falso titolo e quindi, come correttamente osserva la Corte, il suo contratto di lavoro era «nullo per causa illecita».
Quello che però qui interessa rimarcare è l’attenzione della Corte agli aspetti professionali dell’attività di sostegno, che dev’essere documentata dal possesso del prescritto titolo di specializzazione. Su questo punto sia consentito avanzare qualche osservazione nei confronti del Ministero dell’Istruzione che invece non pare abbia la stessa sensibilità della Corte.
Infatti – proprio in presenza del disposto dell’articolo 14, comma 6 della Legge 104/92 – il Ministero è costretto da tempo a nominare docenti per il sostegno non specializzati in misura pari a circa un terzo dell’intero numero di essi (circa 90.000 in totale). Purtroppo il Ministero non si è mai preoccupato di prevedere per tali docenti non specializzati corsi di aggiornamento, neppure brevi. Essi assumono perciò il loro incarico senza un minimo di preparazione professionale, anzi avendo essi stessi bisogno di un “sostegno”!
Alla luce quindi del principio sancito nella citata Sentenza della Corte dei Conti Siciliana, si chiede al Ministero dell’Istruzione che voglia prevedere brevi corsi obbligatori di aggiornamento per tali docenti, prima che essi assumano l’incarico di sostegno. Sarà possibile ottenere una cosa tanto ragionevole e così fortemente sottolineata dalla Corte dei Conti?
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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