Eravamo sostanzialmente rimasti all’estate del 2009, con l’Interrogazione parlamentare elaborata dalla Lega Arcobaleno – federazione di associazioni impegnate sui problemi della disabilità e dell’handicap, costituita nel dicembre del 1998 e aderente alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – presentata alla Camera dai deputati Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Elisabetta Zamparutti, Rita Bernardini e Marco Beltrandi, con la quale si era chiesto «quali iniziative di carattere normativo si intendano tempestivamente intraprendere che consentano […] l’adozione in Italia del contrassegno disabili previsto dalla Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio Europeo del 4 giugno 1998», a partire dall’abrogazione del comma 1 dell’articolo 74 del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 196/03).
Il contrassegno italiano – come ben sanno i nostri Lettori, che più volte hanno potuto leggere di tale questione in Superando – si diversifica da quello europeo per il colore e le diciture; ma il grande problema è che ambedue recano sul davanti il pittogramma ONU dell’individuo in carrozzina, mentre nel Codice della Privacy del 2003 – al citato articolo 74, comma 1 – è stabilito espressamente che «è proibito riportare sul fronte del contrassegno il pittogramma o diciture da cui possa desumersi la qualità di disabile dell’intestatario».
Ebbene, finalmente – è proprio il caso di dire – sembra che la strada giusta sia stata imboccata: infatti, nel Disegno di Legge n. 1720, recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale – provvedimento che definisce una serie di modifiche al Codice della Strada, approvato nei giorni scorsi dal Senato – l’articolo 42 (Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide) recita tesualmente: «1. All’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno” sono sostituite dalle seguenti: “di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata”; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».
Vale la pena ricordare anche che la mancata legiferazione in questo settore ha causato innumerevoli disagi a persone con disabilità all’estero, spesso anche costrette a pagare multe salate.
«Una volta approvato il Disegno di Legge n. 1720 in seconda lettura alla Camera – ha sottolineato dal canto suo Gustavo Fraticelli, consigliere dell’Associazione Luca Coscioni, battutasi anch’essa a lungo su questo fronte – il Governo ha assunto il preciso impegno, facendo proprio un ordine del giorno presentato dalla deputata Maria Antonietta Farina Coscioni, di emanare idonea norma di rango regolamentare, volta a rendere effettiva e immediata l’adozione dello stesso contrassegno europeo». Attendiamo dunque con fiducia, anche perché dopo dodici anni… (S.B.)
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