Finalmente gli articoli 9 e 10 del Decreto Legge sulla Manovra Finanziaria hanno chiarito la normativa sull’assegnazione delle ore di sostegno in deroga. Rispetto infatti ai timori di blocco con mancata applicazione della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale (timori espressi su queste pagine anche da chi scrive [se ne legga cliccando qui, N.d.R.]), l’articolo 9, comma 15 chiarisce che sono confermati i posti di sostegno esistenti attualmente in organico di fatto, cui si aggiungeranno le deroghe autorizzate dagli Uffici Scolastici, ovviamente sulla base della Sentenza che viene quindi formalmente rispettata.
Il successivo articolo 10 (commi 5 e 6) ribadisce poi una serie di princìpi operanti già da anni e cioè che per ottenere le ore di sostegno occorre la certificazione di disabilità, prodotta dalla Commissione dell’ASL, secondo la definizione fissata dall’articolo 3, comma 1 della Legge 104/92, mentre per ottenere le deroghe occorre la certificazione di gravità di cui al comma 3 del medesimo articolo 3. Il comma 6, inoltre, precisa – ad abundantiam – che nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) devono essere indicate le ore di sostegno richieste, nonché le altre risorse di competenza degli Enti Locali.
A questo punto riteniamo indispensabile che i genitori di alunni con disabilità grave chiedano la riunione del Gruppo di Lavoro Handicap (GLH) della loro classe, facendo risultare a verbale la situazione di gravità, le effettive esigenze che richiedono la deroga e il riferimento alla norma attuale del Governo. Dal canto suo, il Dirigente Scolastico dovrà trasmettere le richieste all’Ufficio Scolastico Regionale e, qualora ci siano resistenze, il Dirigente Scolastico stesso dovrà insistere, forte del verbale del Gruppo di Lavoro e dell’attuale norma del Governo.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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