Ma la scuola ce la farà?

di Elena Santa Carlomagno*
Lo confermiamo: l'importante Sentenza della Corte Costituzionale dei mesi scorsi, sulle ore di sostegno in deroga per gli alunni con disabilità, viene sostanzialmente rispettata dalla Manovra Finanziaria prodotta nei giorni scorsi. Lo aveva scritto su queste pagine il vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) Salvatore Nocera, che aveva anche invitato le famiglie di alunni con disabilità grave a farlo presente ai Gruppi di Lavoro Handicap, da sensibilizzare quanto prima possibile. Ma al di là della norma, quale sarà, nei fatti, la situazione reale sin dal prossimo anno scolastico? Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo

Bimbo in carrozzina nel cortile della scuolaIl Decreto Legge n. 78 del 31 maggio scorso (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115, Supplemento Ordinario n. 114 del 31 maggio 2010), meglio noto come Manovra Correttiva Finanziaria 2010 del Governo, al comma 15 dell’articolo 9 prevede che «per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente, da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Confermato quindi il blocco degli insegnanti di sostegno, ma con l’apertura di uno spiraglio per gli alunni disabili gravi, secondo la definizione di gravità data dalla Legge 104/92 e cioè «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».
Il tema viene poi ripreso nell’articolo 10 della Manovra, relativo alla riduzione della spesa in materia di sanità. Qui infatti, al comma 5, si dice che « […] La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge». Nel verbale della ASL, si precisa, «deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Inoltre, sempre nello stesso comma, si specifica che «i soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato [PEI, N.d.R.], elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».

Nella sostanza, dunque, la Sentenza n. 80/10 della Corte Costituzionale verrebbe rispettata e contestualmente si tornano a chiamare in campo le altre istituzioni locali, sia per quanto riguarda l’assistenza che l’integrazione.
Dal canto suo, la scuola viene espressamente chiamata ad avere un ruolo importante per l’istruzione e l’educazione dell’alunno disabile, come è giusto che sia, chiarendo in maniera inequivocabile i limiti del suo operare, perché in molti casi e in molti luoghi veniva vissuta solo come l’Istituzione dove la persona con disabilità incontrava gli altri coetanei, a cui sovente si chiedeva molto in termini di integrazione e poco in termini di istruzione, mantenendo così di fatto basse le aspettative di miglioramento strettamente scolastico.

E tuttavia ci chiediamo: con quali risorse economiche, strumentali e umane la scuola potrà far fronte a tali compiti precipui? Quali aiuti si potranno fornire agli insegnanti curricolari, cardini del processo di istruzione?
Siamo altresì consapevoli che la gravità della situazione contingente richieda uno sforzo letteralmente immane per realizzare tali finalità, ma per quanto riguarda gli enti locali, ad esempio, riteniamo utile che essi – pur nella ristrettezza delle risorse – si aprano alla condivisione con le famiglie delle strategie ottimali per risolvere i problemi dei bambini e dei ragazzi, non limitandosi, invece, a vivere il loro compito come mera burocratica operazione di divisione delle risorse.
Noi, famiglie dei bambini e dei ragazzi con disabilità, siamo pronti alla sfida e daremo il nostro umile apporto a tutte quelle Istituzioni che intendano operare al nostro fianco per il bene dei nostri figli.

*Presidente dell’Associazione di Auto Mutuo Aiuto (AMA) – Tutti sulla stessa barca di Lauria (Potenza).

Suggeriamo anche la lettura – sempre nel nostro sito – del testo di Salvatore Nocera intitolato Manovra Finanziaria e chiarimenti sul sostegno, disponibile cliccando qui.
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