Il Garante per la Protezione dei Dati Personali – meglio noto come “Garante per la Privacy” – ha recentemente diffuso il vademecum La privacy tra i banchi di scuola, riguardante il trattamento dei dati personali a scuola, testo che raccoglie gli orientamenti emersi in precedenti documenti e decisioni prodotti dalla stessa Autorità. Ne tentiamo qui di seguito una rapida sintesi.
Nella Premessa si afferma che non si possono divulgare dati sensibili, né rifiutare agli interessati informazioni dovute alla trasparenza. Le scuole pubbliche devono dunque fornire un’informativa completa su quali dati raccolgono e su come li utilizzano, mentre non occorre il consenso degli utenti per la raccolta e il trattamento, quando questo sia necessario alla realizzazione del diritto allo studio. Per quanto riguarda invece le scuole private, oltre ad informare gli utenti sulle modalità di utilizzo dei dati raccolti, esse devono anche ottenere l’esplicito consenso alla raccolta e al trattamento dei dati stessi.
In ogni caso i dati raccolti devono comunque servire alle finalità del servizio di istruzione. Ad esempio: dati etnici per le iscrizioni degli stranieri; dati religiosi per l’insegnamento della religione cattolica o delle materie alternative, nonché per garantire la libertà di credo (mensa scolastica con riguardo a cibi particolari); dati sullo stato di salute per gli alunni con disabilità, ai fini dell’iscrizione; dati sulle opinioni politiche o filosofiche di associazioni in caso di elezioni di organi collegiali; dati giudiziari solo nei limiti in cui siano necessari per garantire il diritto allo studio di alunni detenuti o in regime di protezione.
Gli interessati hanno diritto di accesso per conoscere i contenuti dei documenti con i propri dati sensibili per eventuali correzioni o cancellazioni, ai sensi della Legge 241/90 sulla trasparenza amministrativa. Restano fermi il dovere di segreto d’ufficio da parte dei docenti e l’obbligo di custodia degli elaborati contenenti dati personali e notizie riservate, mentre la lettura in classe dei temi personali è rimessa alla sensibilità del docente. Quanto ai voti sui tabelloni, essi vanno pubblicati per il principio di trasparenza secondo le indicazioni del Ministero; è vietato però il riferimento, ad esempio, alle prove differenziate per gli alunni con disabiltà.
E ancora, nelle circolari e comunicazioni è vietato fare riferimenti anche impliciti che possano far identificare i minori coinvolti in situazioni delicate, mentre solo su richiesta degli interessati le scuole possono comunicare a terzi i risultati scolastici, per motivi di orientamento o inserimento lavorativo. In ogni caso è vietata la diffusione degli indirizzi di alunni per motivi di marketing e pubblicità ed è consentita la raccolta di questionari contenenti dati personali per motivi di ricerca, solo con il consenso degli interessati, necessario anche nel caso di comunicazioni sistematiche o di diffusione – anche su siti internet – delle foto o delle riprese ufficiali e personali in occasioni di manifestazioni (saggi, recite e altro) o gite scolastiche.
La registrazione audio/video di una lezione è ammessa solo con il consenso di docenti e studenti, mentre l’utilizzo delle impronte digitali o di altri dati biometrici per rilevare la presenza di un gruppo di individui può essere giustificato solamente dall’esistenza di reali esigenze di sicurezza, determinate cioè da concrete e gravi situazioni di rischio.
È vietata infine la diffusione di registrazioni con i telefonini, senza il consenso degli interessati, così come non è consentita la video-sorveglianza nei confronti degli alunni.
Osservazioni
Il documento è indubbiamente interessante perché raccoglie in un unico testo orientamenti che il Garante ha espresso nel tempo in situazioni diverse. Non presenta però novità specifiche rispetto a quanto già portato a conoscenza in precedenza.
Le famiglie degli alunni con disabilità trovano nel vademecum un rafforzamento dei loro diritti, specie per quanto concerne l’ottenimento di copie del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e circa la non pubblicazione sui tabelloni di dati discriminatori.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
Articoli Correlati
- L'integrazione scolastica oggi "Una scuola, tante disabilità: dall'inserimento all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità". Questo il titolo dell'approfondita analisi prodotta da Filippo Furioso - docente e giudice onorario del Tribunale dei Minorenni piemontese…
- Integrazione scolastica: le nuove linee d'azione della FISH I tagli alla spesa, uniti al disinteresse governativo per il mancato rispetto della normativa, hanno determinato negli ultimi anni forti arretramenti nella qualità dell'integrazione degli studenti con disabilità realizzata precedentemente.…
- L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità «Un documento nel quale vengono sostanzialmente condivise le idee più volte espresse sulla materia dalla FISH»: è questo il commento di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana per il…