Quei meccanismi che ostacolano sempre più il lavoro dei disabili

di Giovanni Polidoro*
Dal momento dell’entrata in vigore della Legge 68/99 - sul diritto al lavoro delle persone con disabilità - si è sostanzialmente assistito a una graduale erosione del sistema di chiamata numerica, che configurava un vero e proprio obbligo di adempimento da parte delle imprese. Proviamo dunque a spiegare perché lo Stato, in àmbito di lavoro, sembra avere abbandonato le persone con disabilità al loro destino - soprattutto quelle più gravi - oltre ad avere smarrito il fondamento costituzionale delle assunzioni obbligatorie, che a suo tempo era stato ravvisato nell’articolo 38 della Costituzione. Un meccanismo da combattere e una Legge - la 68/99 - da monitorare costantemente, soprattutto dando visibilità agli elenchi (pubblici) delle quote di riserva delle aziende

Uomo in carrozzina alla scrivania di un'impiegataRecenti dichiarazioni del Centro per l’Impiego di Roma Cinecittà confermerebbero l’abolizione dei bandi per l’avviamento presso datori di lavoro privati e di conseguenza della chiamata numerica effettuata con la graduatoria dei disabili disoccupati partecipanti ai bandi stessi.
Il sistema delle assunzioni obbligatorie vigente nella Provincia di Roma verrebbe quindi rimpiazzato dalla preselezione, in cui le aziende che devono assumere presentano la richiesta, indicando la figura professionale che il disabile deve possedere. Successivamente il Centro per l’Impiego pubblica l’annuncio e i disabili possono presentare la loro domanda di adesione, corredandola con il loro curriculum personale. A quel punto le domande vengono trasmesse alla ditta obbligata all’assunzione che successivamente provvederà a convocare i disabili selezionati a propria discrezione ovvero presumibilmente dichiarerà al Centro per l’Impiego che nessun disabile avrà i requisiti per l’assunzione, rendendo così necessaria una nuova preselezione con conseguente dilatazione dei tempi.
Oltre a quello della preselezione, vige poi il sistema definito match, strumento amministrativo in cui le aziende dichiarano la loro “quota di scopertura” e le figure professionali richieste. In seguito il Centro per l’Impiego effettua delle selezioni a campione ossia convoca il disabile presso la ditta obbligata, la quale si riserverà di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l’assunzione.

Preselezione
, match e chiamata nominativa tramite ricerca del personale con le agenzie interinali comportano un’ampia discrezione delle ditte nelle assunzioni dei disabili e non vi è dubbio che in tal modo si elimina l’ostacolo dell’obbligatorietà di assunzione.
Invece, la chiamata numerica fondata sulla graduatoria dei disabili disoccupati – basata sulla maggior percentuale di disabilità, sull’età, sul carico familiare e sul basso reddito – permetteva di rimediare un lavoro che in condizioni di estremo disagio sociale consentiva la sopravvivenza di interi nuclei familiari. Pertanto, la decisione dei Centri per l’Impiego di escludere la chiamata numerica altro non si può definire che deplorevole, se non illegale.

Attualmente la compilazione della graduatoria resta in vigore solamente per il settore pubblico il cui bando viene presentato una volta all’anno, con i pochissimi posti che costituiscono un numero davvero irrisorio, se confrontati ad esempio con i 4.700 disabili disoccupati partecipanti all’ultimo bando di avviamento della Provincia di Roma.
Vi è da chiedersi, poi, quale sia la legittimità delle convenzioni stipulate in base all’articolo 11 della Legge 68/99 che, in assenza di previsione, permettono di avvalersi interamente della facoltà di scelta nominativa dei disabili da assumere.
Dal momento dell’entrata in vigore della Legge 68 fino ai giorni nostri si è assistito in sostanza a una graduale erosione della chiamata numerica la quale, a seguito del rilascio del nullaosta, configurava un vero e proprio obbligo di adempimento da parte delle imprese. La chiamata numerica era in linea con la precedente disciplina che obbligava le ditte ad assumere il disabile che ne avesse diritto in base alla categoria impiegatizia od operaia, a condizione che il disabile stesso fosse idoneo a svolgere le mansioni.
Oggi, invece, sembra proprio che lo Stato abbia abbandonato i disabili al loro destino – soprattutto i più gravi – oltre ad avere smarrito il fondamento costituzionale delle assunzioni obbligatorie, che a suo tempo era stato ravvisato nell’articolo 38, terzo comma della Costituzione, immerso, quest’ultimo, in un sistema diretto a far sì che l’iniziativa economica pubblica e privata assumesse un ruolo di utilità sociale comune, ovvero a un avviamento nelle imprese delle persone con disabilità – in possesso di residua capacità lavorativa – basato sul presupposto che all’interno dell’intera quota di personale esistessero mansioni da loro esplicabili e quindi a loro loro riservate, in modo da non avere diminuzione di profitto d’impresa. Unico sforzo dell’imprenditore, a quel punto, sarebbe stato quello di un’opportuna distribuzione del personale.

Al fine di monitorare l’attuazione della Legge 68/99 a livello della Provincia di Roma, l’Associazione Luca Coscioni ha promosso un’iniziativa per la trasparenza dello strumento del collocamento mirato attraverso l’accesso ai prospetti informativi sulle quote di riserva delle aziende. Questi elenchi si trovano presso i Centri per l’Impiego e – essendo pubblici – sono visionabili in base alla Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Tali elenchi sono consultabili anche in uno spazio specifico del sito dell’Associazione Luca Coscioni, che grazie al coinvolgimento attivo delle cellule a livello nazionale, viene aggiornato costantemente con i nuovi dati raccolti. La trasparenza degli elenchi, infatti, appare l’unico mezzo per monitorare l’attuazione della Legge 68, troppo spesso elusa e violata sia dalle aziende obbligate all’assunzione che dalle Province preposte  a vigilare e a sanzionare.

*Associazione Luca Coscioni.

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