Ribadito il diritto alle deroghe per il sostegno e per i collaboratori scolastici

a cura di Salvatore Nocera*
Parla chiaro una Circolare Ministeriale di fine luglio, sia sulle deroghe delle ore di sostegno, sia su quelle dei collaboratori scolastici necessari agli alunni con disabilità. Ma sarà quanto mai necessario, come tutti gli anni, vigilare sull'applicazione concreta di quanto prodotto sulla carta

Bimba in carrozzina esce da scuola grazie a un ausilioNella Circolare n. 37/10, che aveva trasmesso le tabelle sugli organici di diritto, il Ministero dell’Istruzione aveva preannunciato ulteriori chiarimenti circa il ritorno alla possibilità di assegnare ore “aggiuntive” di sostegno, ripristinata dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale.
Ebbene, le precisazioni sono arrivate con la Circolare n. 59/10 del 23 luglio scorso, concernente l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.
Tale documento inizialmente ribadisce l’obbligo per l’Amministrazione Scolastica di rispettare i tetti di spesa e i tagli imposti dall’articolo 64 della Legge 133/08, ma anche delle norme sulla sicurezza nelle aule.
Passa poi a fornire chiarimenti circa le deroghe ai posti per il sostegno, ripristinate dalla Corte Costituzionale con la citata Sentenza 80/10, chiarendo in tal modo la logica della Sentenza stessa: «La ratio della norma – si scrive -, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta [sic] il soggetto interessato».

La Circolare n. 59/10 prosegue poi precisando che nei casi comprovati (ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della Legge 289/02, Finanziaria per il 2003) e segnalati (ai sensi degli articoli 9, comma 15 e 10, comma 5 del Decreto Legge 78/10) dai Gruppi di Lavoro composti dai docenti della classe, dalla famiglia e dagli operatori sociali e sanitari che seguono i singoli alunni, i Direttori Scolastici Regionali devono autorizzare le deroghe.
Successivamente si legge: «Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

E ancora, la Circolare parla poi degli organici dei collaboratori scolastici e prevede la possibilità di deroghe eccezionali, così come segue: «Le SS.LL., tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale inidoneo. […] Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto c.a. [grassetto nostro, N.d.R.] e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale per il personale scolastico».

Particolare di alunno con disabilità che ripone libro nello zainettoLa Circolare si conclude infine con la previsione di un monitoraggio: «Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all’Osservatorio nazionale».

Osservazioni
La Circolare n. 59/10 è assai importante e fornisce alcune garanzie agli alunni con disabilità. Alcune precisazioni appaiono tuttavie opportune, onde evitare conflitti e contenzioso giurisdizionale.

1. A proposito delle “deroghe per il sostegno”, la Circolare ripete i termini «particolare gravità», già introdotti dall’articolo 35, comma 7 della citata Legge 289/02 (Finanziaria per il 2003). Al proposito va tenuto presente che la normativa vigente non fornisce un’interpretazione autentica del termine particolare, mentre l’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 dà invece una definizione di gravità. Pertanto, in mancanza di una definizione legale, nessun Dirigente Scolastico o Regionale può arbitrariamente decidere se e quando un caso sia di particolare gravità.
Molto più interessante è l’invito rivolto ai Direttori Scolastici Regionali – nell’autorizzare le deroghe al sostegno – a porre «la debita attenzione alla specificità della minorazione  dei singoli alunni». L’espressione è riportata dalla motivazione della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, ma dev’essere intesa in modo corretto, vale a dire non nel senso che i Direttori Scolastici Regionali possano mettersi a decidere quale minorazione sia o meno specifica ai fini della deroga, ma nel senso indicato dall’articolo 10, comma 5 del Decreto Legge 78/10 e cioè che – in  presenza di deficit intellettivi e/o sensoriali – debba essere sempre concessa la deroga e che nel caso di minorazioni esclusivamente fisiche, più che di un intervento di sostegno didattico, occorra un’assistenza all’autonomia o alla comunicazione che è di competenza degli Enti Locali ai sensi dell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98.

2. A proposito del numero delle ore di sostegno in deroga, è da precisare che esso non è necessariamente da considerarsi soddisfatto con un’ora in più della mezza cattedra di sostegno, né con il massimo della durata dell’intero orario scolastico, ma – come ha precisato la Decisione del Consiglio di Stato n. 2231/10 – esso deve soddisfare «le effettive esigenze» dell’alunno, secondo la diagnosi funzionale e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per lui predisposto dall’apposito Gruppo di Lavoro, sulla base degli accordi fra scuola, ASL ed Enti Locali, come stabilito dall’articolo 1, comma 605, lettera “b” della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007), norma espressamente richiamata dalla Circolare n. 59/10.

3. Rispetto alle deroghe per i collaboratori scolastici, la Circolare completa quanto disposto dalla Nota Ministeriale del 9 giugno scorso (Protocollo n. AOODGPER/5706) sull’organico di diritto di tale personale e cioè che le deroghe possano avvenire solo per compensazioni fra istituti.
Certo, ove gli istituti sono riuniti in una rete, questa operazione è automatica, ove invece non lo siano, scatta la suddetta Nota. Ove infine queste compensazioni siano impossibili, scatta la Circolare n. 59/10.
A proposito degli alunni con disabilità, la loro presenza non è espressamente contemplata nella Circolare, ma ad esempio qualora in una scuola vi sia un solo collaboratore scolastico inidoneo per motivi di salute, dovrà scattare l’assegnazione di un’unità in più che la Circolare prevede solo nel caso di due o tre di tali situazioni.
Ci permettiamo di far presente che la deroga dovrebbe scattare pure – specie nelle scuole secondarie – laddove esistessero solo collaboratori maschi o femmine, per il doveroso rispetto al genere degli alunni a salvaguardia del diritto alla riservatezza nell’assistenza igienica, diritto certamente rientrante nell’articolo 2 della Costituzione.

4. Infine, a proposito del monitoraggio, sarebbe opportuno che dell’Osservatorio Regionale facesse parte anche il referente regionale per l’integrazione scolastica, in modo da verificare o segnalare i casi di non rispetto della normativa in tema di formazione delle classi frequentate da alunni con disabilità (ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, richiamato dalla Circolare) e di non rispetto delle Linee Guida sull’Integrazione Scolastica, emanate dal Ministero il 4 agosto 2009. Ove ciò non avvenga, sarà opportuno che le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari si tengano in contatto con tali referenti al fine di richiedere informazioni o fornirne – qualora ne siano in possesso – in caso di eventuali ricorsi da promuovere presso i Tribunali Amministrativi Regionali (TAR).

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

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