Alla fine, dunque, sembra proprio che la Legge 120/10 del 29 luglio scorso – conversione del Disegno di Legge n. 1720, che dal 13 agosto ha apportato una serie di modifiche al Codice della Strada – abbia risolto l’annoso problema della mancata adozione, da parte del nostro Paese, del contrassegno europeo per disabili, già prescritto ben dodici anni fa (4 giugno 1998) dalla Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio Europeo. E diciamo “sembra” perché in realtà manca ancora il Regolamento di Attuazione che renda concretamente operativo il provvedimento…
Ma andiamo per ordine e proviamo a ricapitolare i principali passaggi di una questione di cui tante volte ci siamo occupati in questi anni.
Già qualche mese fa avevamo dato notizia (se ne legga cliccando qui) del Disegno di Legge n. 1720 e della “giusta strada” che esso aveva imboccato. Per l’occasione avevamo anche ricordato l’Interrogazione Parlamentare elaborata nel 2009 dalla Lega Arcobaleno – federazione di associazioni impegnate sui problemi della disabilità e dell’handicap, costituita nel dicembre del 1998 e aderente alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) – presentata alla Camera dai deputati Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Elisabetta Zamparutti, Rita Bernardini e Marco Beltrandi, con la quale era stato chiesto quali iniziative di carattere normativo si intendessero intraprendere per consentire «l’adozione in Italia del contrassegno disabili previsto dalla Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio Europeo del 4 giugno 1998», a partire dall’abrogazione del comma 1 dell’articolo 74 del Codice della Privacy (Decreto Legislativo 196/03).
Infatti, il contrassegno italiano – ciò che è ormai ben noto – si diversifica da quello europeo per il colore e le diciture, ma il problema è che ambedue recano davanti il pittogramma ONU dell’individuo in carrozzina, mentre nel Codice della Privacy del 2003 – al citato articolo 74, comma 1 – è stabilito espressamente che «è proibito riportare sul fronte del contrassegno il pittogramma o diciture da cui possa desumersi la qualità di disabile dell’intestatario». E vale la pena ricordare anche che la mancata legiferazione in questo settore ha causato in questi anni numerosi disagi a persone con disabilità all’estero, spesso costrette a pagare multe salate.
Torniamo quindi alla Legge 120/10, approvata il 29 luglio scorso, che si occupa del contrassegno all’articolo 58. Vale la pena citarlo integralmente: «Art. 58. (Modifiche all’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide). 1. All’articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno” sono sostituite dalle seguenti: “di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».
Ebbene, «tale articolo – come rileva Bruno Tescari, presidente della Lega Arcobaleno – apre la via alla ratifica parlamentare del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo)» e tuttavia nel testo della legge «non si trova cenno sull’emanazione del relativo Regolamento di Attuazione ciò che provoca un problema: il nuovo contrassegno, infatti, non può essere stampato se non si stabiliscono tutti gli elementi insiti nello stesso contrassegno europeo; è perciò indispensabile che quest’ultimo sia ratificato dal Parlamento e che un Regolamento ne stabilisca i termini del rilascio».
Vi è poi un altro problema non secondario che a parere di Tescari resta tuttora irrisolto, ovvero «se nel nuovo contrassegno sia possibile inserire un chip – non previsto nel CUDE, ma nemmeno da esso negato – in grado di leggere le targhe da inserire in tutti gli archivi dati delle numerose e crescenti ZTL (Zone a Traffico Limitato) italiane». Un’altra questione – quella della ZTL – pure più volte affrontata su queste pagine (se ne legga ad esempio cliccando qui).
Secondo il presidente della Lega Arcobaleno, quindi, «è necessario che si presenti una proposta di legge o altro atto parlamentare, con il quale ratificare il CUDE e accompagnare il rilascio di quest’ultimo – quando necessario – con un congegno atto a segnalare l’ingresso nelle ZTL del veicolo al servizio del detentore del contrassegno».
L’approvazione della Legge 120/10 è stata dunque molto importante, ma per risolvere concretamente la questione – affrontando positivamente anche quella del passaggio nelle Zone a Traffico Limitato – è necessario qualche altro passaggio che si auspica possa avvenire in tempi brevi. (S.B.)
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