La Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre scorso ha pubblicato la Legge 170/10 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), fortemente voluta in particolare dall’AID (Associazione Italiana Dislessia) e dalle altre principali associazioni nazionali del settore [se ne legga nel nostro sito, ad esempio cliccando qui, N.d.R.].
Si tratta di una norma che mutua alcuni aspetti dalla Legge Quadro sulla disabilità 104/92, pur differenziandosi notevolmente da essa, sia perché riguarda sostanzialmente il diritto allo studio, sia perché esso viene tutelato in modo diverso. Vediamo qui di seguito una sintesi delle questioni toccate dai vari articoli della Legge 170/10.
– Articolo 1: nel fornire la definizione di dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia, pone l’accento sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati dalla legge, purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità.
– Articolo 2: indica le finalità incentrate su interventi precoci, sensibilizzazione delle famiglie e diritto all’inclusione scolastica e sociale.
– Articolo 3: concerne l’individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), che può essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie. Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il Ministero possa avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi.
– Articolo 4: prevede che siano assicurate attività formative al personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado, circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata.
– Articolo 5: stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il diritto all’utilizzo di mezzi compensativi e dispensativi di flessibilità didattica, l’uso di tecnologie informatiche, tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove e la possibilità di esonero dallo studio della lingua straniera.
– Articolo 6: prevede la flessibilità di orario di lavoro per i genitori di alunni con DSA limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino alla terza media), al fine di permettere l’assistenza di attività scolastiche a casa. Comunque tale flessibilità dev’essere regolata in concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.
– Articolo 7: prevede che il Ministero dell’Istruzione – d’intesa con quello della Salute – emani delle Linee Guida per la predisposizione di protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi di DSA. Lo stesso articolo prevede che sempre il Ministero emani decreti relativi alla formazione dei docenti e all’individuazione di forme di verifica e valutazione, finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio.
– Articolo 8: riguarda le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che entro tre mesi debbono emanare norme per l’attuazione dei princìpi indicati nella Legge.
– Articolo 9: introduce la clausola di salvaguardia circa il divieto di nuove o maggiori spese a carico dell’erario per l’attuazione della legge, divieto già più volte anticipato negli articoli precedenti.
Osservazioni
Va detto innanzitutto che già negli anni scorsi il Ministero aveva emanato varie Circolari relative a miusre compensative e dispensative, poi confluite nell’articolo 10 del DPR 122/09. La presente Legge 170/10 dà dunque un valore definitivo e di norma primaria a tutte le norme amministrative precedentemente emanate.
Interessanti sono i provvedimenti sulla diagnosi di DSA, che ricordano quelli sulla documentazione necessaria per il riconoscimento del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Senza tale diagnosi, infatti, gli alunni con DSA non possono avvalersi delle misure compensative e dispensative, né di apposite prove di valutazione.
La chiara formulazione dell’articolo 1 esclude inoltre che agli alunni con DSA possa essere assegnato un insegnante per attività di sostegno, a meno che tali disturbi non si accompagnino a una disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.
Dal canto suo, l’articolo 3 sull’informativa alle famiglie, con invito a presentare la diagnosi di DSA, ricorda la Circolare Ministeriale 363/94, concernente un’analoga procedura per i casi non ancora certificati di alunni con disabilità.
Perplessità, invece, suscita l’articolo 5, comma 2, circa la possibilità di esonero dalla lingua straniera degli alunni con DSA. Infatti, la normativa generale ha sempre vietato agli alunni che svolgano esami di Stato l’esonero da prove ufficiali, consentendo – con norma speciale – a quelli con disabilità l’uso di prove equipollenti a quelle ufficiali, ma non l’esclusione da esse.
Occorrerà dunque attendere l’emanazione dei regolamenti ministeriali, che chiariscano questo aspetto problematico.
E ancora, mentre la norma sull’inserimento lavorativo rimane piuttosto sul vago, più puntuale è quella sulla flessibilità dell’orario di lavoro dei genitori, che è comunque sempre rimessa ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e pertanto senza immediata efficacia.
Per quanto riguarda infine la formazione dei docenti, prevista dagli articoli 4 e 7, si deve lamentare – come per analoghe norme contenute nelle Legge quadro 104/92 sugli alunni con disabilità – il fatto che tale formazione iniziale e in servizio non sia stata prevista come obbligatoria, rimandando ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la determinazione delle modalità di svolgimento della stessa. Ed è questo un punto debole, che accomuna purtroppo i due testi normativi.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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