Già quattro anni fa il Tribunale Civile di Vibo Valentia – con l’Ordinanza Cautelare riferita all’articolo 700 del Codice di Procedura Civile, depositata il 14 dicembre 2006 [la si legga cliccando qui, N.d.R.] – aveva stabilito come il Comune calabrese fosse obbligato ad assegnare a un alunno con disabilità motoria di scuola primaria un banco speciale rientrante nell’obbligo dei Comuni di provvedere all’arredo delle scuole del primo ciclo di istruzione.
Tale caso – anche se risalente alla fine del 2006 – merita attenzione poiché esplicita il riconoscimento del diritto a un’attrezzatura tecnica, senza la quale l’alunno non avrebbe potuto seguire le lezioni in classe. Nel caso di specie si trattava, come detto, di un bimbo di scuola primaria.
Interessante è che il Tribunale abbia riconosciuto l’urgenza e la fondatezza della richiesta dell’acquisto dell’ausilio speciale al Comune, pronunciandosi con un’Ordinanza Cautelare, riferita all’articolo 700 del Codice di Procedura Civile.
Per accogliere il ricorso, dunque, al Giudice è bastato prendere atto della prescrizione dell’ASL circa l’ausilio e applicare tre fonti normative:
– l’articolo 8 della Legge 104/92, sui servizi che debbono essere prestati per rendere effettivo il diritto all’integrazione. L’articolo 13, comma 1 della stessa norma, che prevede l’assegnazione di sussidi tecnici per rendere effettivo il diritto all’integrazione scolastica. E anche l’articolo 13, comma 3, che pone a carico degli Enti Locali l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità;
– l’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, che pone a carico dei Comuni il «supporto organizzativo» all’integrazione scolastica nelle scuole primarie;
– l’articolo 14 della Legge 328/00, che pone a carico dei Comuni stessi la realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità, a partire dalla scuola.
L’Ordinanza, dunque, è interessante perché riconosce tutte le leggi citate – compreso il citato articolo 14 della Legge 328/00 – come norme non programmatiche, ma immediatamente applicabili e produttive di effetti.
Normalmente, infatti, si pensa che l’integrazione scolastica si risolva tutta nella nomina di docenti per il sostegno; questa Ordinanza, invece, mostra come tale processo sia ben più ampio e complesso e come ai fini di esso anche un servizio fornito da un Comune abbia la sua importanza determinante per una buona qualità dell’integrazione stessa.
La difesa del Comune avrebbe voluto spostare sull’ASL l’obbligo di assegnazione dell’ausilio speciale, sulla base del Nomenclatore Tariffario di cui all’articolo 34 della Legge 104/92; correttamente, invece, il Giudice ha distinto l’assegnazione al singolo degli ausili del Nomenclatore da quelli che debbono essere in dotazione della scuola, come ad esempio arredi speciali, necessari per poter seguire le lezioni.
Pertanto, in un momento in cui la qualità dell’integrazione scolastica sembra essere trascurata nella prassi sia dell’Amministrazione Scolastica che degli Enti Locali, a causa dei gravi tagli alla spesa pubblica, sembra opportuno rilanciare questa decisione giurisprudenziale, perché, come dice lo slogan di una campagna di sensibilizzazione delle associazioni, è questo il momento in cui bisogna che «i diritti alzino la voce».
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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