Perché il trasporto scolastico deve ritenersi obbligatorio e gratuito

di Rolando Alberto Borzetti
Lo spunto è dato dalla recente decisione di un Comune in provincia di Roma (Ardea), che di punto in bianco ha stabilito che le persone con disabilità non avessero più diritto all'esenzione dal pagamento del trasporto scolastico. Una decisione che rende opportuna un'ampia analisi legislativa, alla fine della quale si può senz'altro concludere che il trasporto scolastico degli alunni con disabilità deve ritenersi obbligatorio e gratuito

Particolare el retro di un pulmino per il trasporto dei disabiliCrediamo sia doveroso far presente l’ingiustizia verso le persone con disabilità attuata nel Comune di Ardea (Roma) per il trasporto scolastico. Con gesto incomprensibile, infatti, tale Comune ha deciso di punto in bianco che quelle persone non avessero più diritto all’esenzione dal pagamento di questo servizio.
Non fa onore alla politica e alla cultura italiana non assicurare nelle scuole tutte le misure previste dalla normativa vigente per garantire la qualità  dell’integrazione scolastica e il rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09. Proviamo a vedere perché.

Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31 gennaio 1997 ha disciplinato il trasporto scola­stico “ordinario” – vale a dire di alunni che non hanno necessità di particolari accorgimenti in virtù delle loro condizioni psi­cofisiche – senza occuparsi in modo specifico del trasporto dei disabili. E tuttavia, nel nostro ordinamento, è sicuramente presente un principio di ordine generale tendente ad assicurare ai disabili la rimozione di ogni impedimento al raggiungimento di un soddisfacente livello di vita e di inserimento sociale.
Questo principio, applicabile in ogni ambito della società, riceve dal Legislatore una rilevante attenzione, specie per quanto riguar­da la concreta possibilità di frequentare la scuola dell’obbligo. Lo stesso Consiglio di Stato (Decisione n. 2631 del 20 maggio 2008, Obbligo a provvedere al trasporto scolastico gratuito con assistenza nella scuola secondaria) ha affermato che non è sufficiente la mera predisposizione di mezzi per “facilitare” la frequenza della scuola (nella fattispecie si trattava di medie superiori, ma il principio è a maggior ragione applicabile all’intera scuola dell’obbligo), in quanto è necessario approntare mezzi al fine di “assicurare” tale possibilità di frequenza.
Punto di riferi­mento in materia è la Legge Quadro 104/92, che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall’articolo 28 della Legge 118/71 e che prevede – nell’ambito del diritto dei disabili a frequentare la scuola dell’obbligo e i corsi di formazione professionale finanziati dallo Stato – il tra­sporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa.

Ebbene, l’articolo 8 della Legge Quadro citata – nell’ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile – sancisce l’effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di «trasporti specifici». Tali disposizioni sono chiaramente strumentali alla piena e integrale attuazione delle norme in materia di diritto al­l’istruzione dei disabili, previste dai successivi articoli 12 e 13.
Sempre nella Legge 104/92, poi, l’articolo 26 (comma 2) prevede che «i comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modali­tà di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici». Occorrerà pertanto avvalersi di mezzi di trasporto idonei e di personale specializzato, al fine di erogare un servizio che potrà essere anche individualizzato. E ciò costituisce un obbli­go inderogabile, anche perché strumentale all’adempimento del diritto allo studio del disabile.

Bimbo in carrozzina entra a scuolaSuccessivamente, il Decreto Legislativo 112/98 (articolo 139), nel conferire alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni e i compiti ammini­strativi dello Stato – confermando quanto già contenuto nel precedente Decreto Legislativo 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), che, agli articoli 312 e seguenti, disciplina il diritto all’educazio­ne, all’istruzione e alla integrazione dell’alunno handicappato – ha attribuito alle Province (istruzione seconda­ria superiore) e ai Comuni (gradi inferiori di scuola), i compiti e le funzioni concernenti il sup­porto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, tra i quali sembra pos­sa ricomprendersi sia l’organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza ad personam.
In sostanza, il trasporto dei minori di­sabili – in virtù della peculiare condizione in cui versa il tra­sportato – deve avvenire utilizzando veicoli che possiedano un’idoneità adatta alla particolarità del servizio da espletare e si ritiene sempre necessaria la presenza di un accompagnatore idoneo.
Per altro, l’articolo 26 della Legge 104/92, parlando di «modalità di trasporto individuali», sembra prevedere la possibilità di procedere al tra­sporto del disabile anche mediante autovetture, considerazione che sembra confermata dal fatto che il citato Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1997 non si occupa del trasporto dei disabili. In merito poi alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni del mezzo, nonché all’eventuale integrazione della carta di circolazione, considerata l’estrema varietà di situazioni che possono con­cretamente verificarsi, appare opportuno chiedere istruzioni, sulle singole situazioni, ai competenti uffici del Dipartimento per i Tra­sporti Terrestri.
In ogni caso, nonostante la chiara formulazione del citato articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, tal­volta le Province non hanno proceduto ad espletare le funzioni di trasporto dei disabili per le scuole superiori, ritenendo anche tale funzione – così come l’ordinario trasporto scolasti­co – attribuita dalla legge ai Comuni. Su tale tema l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’UPI (Unione delle Province d’Italia) hanno manifestato opinioni contrapposte.

Concludendo, dunque, pur in presenza di un quadro normativo caratterizzato dal­la successione nel tempo di varie norme, si ritiene condivisibile la tesi secondo la quale le funzioni e gli oneri relativi al trasporto scolastico delle persone con disabilità sono ripartiti tra Comune e Provincia, così come disposto espressamente dal citato articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98, a seconda della scuola frequentata.
E infine, per il combinato disposto dell’articolo 28, comma 1, letto a) della Legge 118/71 (ripreso e sviluppato, come detto, dalla Legge 104/92) e dall’articolo 45 del DPR 616/77, il trasporto scolastico degli alunni con disabilità deve ritenersi obbligatorio e gratuito.

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