Il Garante per la Protezione dei Dati Personali [meglio noto come Garante per la Privacy, N.d.R.] ha fissato le regole alle quali dovranno attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai Cittadini.
I sondaggi per verificare la customer satisfaction degli assistititi [letteralmente la “soddisfazione dell’utente”, N.d.R.] – effettuati per telefono, per posta, per e-mail, tramite questionari cartacei o form su siti istituzionali – potranno dunque riguardare esclusivamente informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort della struttura), senza entrare nella valutazione degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure erogate.
Poiché infatti nel corso di queste attività possono essere raccolti una gran quantità di dati personali, il Garante ha individuato in apposite Linee Guida (dal 25 maggio in Gazzetta Ufficiale) un quadro unitario di misure e accorgimenti [“Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario – 5 maggio 2011”, N.d.R.].
Prima di iniziare il sondaggio, gli organismi sanitari dovranno valutare se vi sia la reale necessità di raccogliere dati personali o se non sia invece possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati anonimi. In questo secondo caso non si applicano le Linee Guida. Qualora invece si ritenga necessario acquisire dati personali, questi dovranno comunque essere distrutti o resi anonimi subito dopo la registrazione.
La partecipazione al sondaggio, inoltre, dovrà essere sempre facoltativa, non potranno essere utilizzati dati sulla vita sessuale e le informazioni raccolte nel corso delle attività di customer satisfaction non potranno essere utilizzate per profilare gli utenti o inviare materiale pubblicitario.
La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà infine avvenire sempre in forma anonima o aggregata.
Potrebbe anche accadere che alcune risposte rivelassero informazioni sulla salute dell’utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il servizio (ad esempio ginecologia, neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita (ad esempio il tipo di intervento chirurgico) o persino dalla fornitura di particolari ausili (ad esempio pannoloni, protesi, plantari). In questo caso gli organismi privati che svolgono direttamente un’indagine di gradimento sui servizi sanitari devono chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti, consenso che non deve essere richiesto dagli organismi sanitari pubblici, anche quando conducono sondaggi attraverso le strutture convenzionate.
Agli utenti, infine, dovrà essere sempre assicurata – sia dagli operatori privati che da quelli pubblici – una dettagliata informativa in cui risultino chiari tutti gli aspetti e le modalità del sondaggio. In tal senso, gli organismi sanitari potranno anche avvalersi di un modello semplificato di informativa predisposto dall’Autorità, allegato alle Linee Guida. (Ufficio Stampa Garante per la Protezione dei Dati Personali)
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