Il Disegno di Legge n. S 2594 (Disposizioni per favorire il sostegno di alunni con disabilità), depositato il 2 marzo scorso dai senatori Francesco Bevilacqua e Antonio Gentile, è volto a uno scopo condivisibile, quello cioè di ridurre la discontinuità nel sostegno didattico degli alunni con disabilità, che provoca in loro grave disorientamento, a causa dell’alternarsi di docenti per il sostegno di anno in anno e talora nell’ambito dello stesso anno scolastico.
La soluzione proposta, però, non è condivisibile, poiché prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici di stipulare contratti di prestazione di lavoro autonomo con privati, per attività di sostegno continuata negli anni, purché senza «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Ciò vorrebbe dire che le scuole dovrebbero autonomamente trovare tali risorse.
Si tratta, come detto, di una soluzione inaccettabile perché trasforma il diritto al sostegno – costituzionalmente garantito, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (da ultima la Sentenza 80/10) – in una situazione variabile da scuola a scuola e da caso a caso, a seconda che il Dirigente Scolastico riesca a realizzare economie nel proprio bilancio od ottenga sponsorizzazione da terzi. Ciò trasformerebbe il diritto al sostegno continuato negli anni con la stessa persona in una possibilità realizzabile solo per alcuni e non per tutti, in violazione palese dell’articolo 3 della Costituzione [«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese», N.d.R.].
A parte la considerazione che oggi le scuole, a causa dei tagli finanziari, non sono più in grado di realizzare economie, la soluzione proposta di stipulare contratti con privati sembra anche contrastare con l’articolo 40, comma 1 della Legge Finanziaria 449/97, ove si scrive che «è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari [grassetto sottolineato degli Autori, N.d.R.], per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche». E ciò anche se la stipula avvenisse con donazioni da parte di sponsor.
Certo, è pur vero che una legge successiva può abrogare in modo esplicito o implicito – come in questo caso – una norma precedente (come quella della citata 449/97), ma è altresì vero che qualora tale abrogazione dovesse intervenire, rimane pur sempre invalicabile la qualificazione, operata dalla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale, del sostegno didattico come di un livello essenziale delle prestazioni scolastiche di cui all’articolo 117, comma 1, lettera m della Costituzione, di quelli, cioè, «che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
Invece della soluzione formulata nel Disegno di Legge n. S 2594, che non può garantire su tutto il territorio nazionale la realizzazione di questo livello essenziale della continuità, il mondo delle Associazioni – e non solo quelle aderenti alla FISH di cui l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) fa parte – da tempo avanza proposte per assicurare la continuità dello stesso docente di sostegno:
– per i docenti specializzati di ruolo un obbligo di permanenza decennale sul sostegno, superiore a quello attuale di cinque anni;
– per i docenti precari la nomina di supplenza per la durata di un ciclo scolastico (ad esempio di tre anni per la scuola dell’infanzia e la scuola media ecc.), invece dell’attuale nomina annuale.
La soluzione prospettata nel Disegno di Legge potrebbe invece trovare applicazione per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), per i quali la Legge 170/10 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) esclude il diritto al sostegno pagato dal sistema pubblico d’istruzione.
Si confida dunque che i due proponenti, i parlamentari tutti e il Ministero ritengano condivisibile queste soluzioni e le facciano proprie, integrando il Disegno di Legge che, si ribadisce, si è proposto un obiettivo da tempo auspicato dalle famiglie.
*Responsabile dell’Area Normativo‐Giuridica dell’Osservatorio dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) sull’Integrazione Scolastica. Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
**Presidente nazionale dell’AIPD.
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