L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha pubblicato il 16 maggio scorso la Nota protocollo n. 13353, relativa alle deroghe per il sostegno.
Il documento rispecchia analoghe Circolari di altri Uffici Scolastici Regionali o comunque alcune loro prassi, ma è importante perché consente le operazioni necessarie ancor prima che venga emanata la Circolare Ministeriale sugli organici di fatto di solito emanata entro giugno.
Leggendo il primo periodo della Nota, sembrerebbe che le nuove richieste di ore in più, rispetto all’organico di diritto, riguardassero solo «le nuove iscrizioni, le nuove certificazioni, i trasferimenti di alunni» ecc. E tuttavia poco oltre si fa espresso riferimento alle “deroghe” reintrodotte dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale e si invitano i Dirigenti Scolastici a segnalare tutti i casi di grave disabilità, con particolare riferimento ai casi di autismo, disturbi di personalità e minorazioni della vista e dell’udito.
Sembra opportuno far presente qui che non sono menzionati i casi di alunni con sindrome di Down, i quali sono considerati in situazione di gravità in forza della Legge 289/02 (Finanziaria per il 2003, articolo 94, comma 3) e vanno quindi inseriti di diritto nell’elenco esemplificativo indicato nella Circolare.
È opportuno a questo punto ricordare alcuni importanti elementi e innanzitutto che sempre – in organico di fatto – vanno sdoppiate o ridotte di numero le prime classi con alunni con disabilità, le quali non possono avere più di venti alunni, in forza dell’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 (il numero è aumentabile a ventidue, alla luce dell’articolo 4 dello stesso DPR). Per quanto poi riguarda le classi successive alla prima, occorre rispettare la logica del citato articolo 5, comma 2, in caso di accorpamento di più classi con pochi alunni ciascuna.
Inoltre, va fatto presente che non possono esservi nella stessa classe più di due alunni con disabilità, in forza delle Linee Guida Ministeriali dell’agosto 2009, e che in caso di presenza di alunni certificati con gravità, la classe deve fermarsi a venti alunni, come stabilito dalla Circolare Ministeriale 21/11.
Infine, non si può non ricordare il fatto che le associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie hanno sempre insistito sul fatto che, sino a quando non sarà prevista per i docenti curricolari l’obbligatorietà di una formazione iniziale e in servizio sulla didattica dell’inclusione, i genitori si vedranno costretti a chiedere sempre più ore di sostegno, dal momento che in loro mancanza, normalmente – e specie nella scuola secondaria – i figli rimangono senza presa in carico didattica da parte dei docenti curricolari e quindi abbandonati a se stessi o mandati fuori della classe con gli assistenti o, talora, anche con i collaboratori scolastici.
Pertanto i genitori – proprio per collaborare al meglio con l’Amministrazione Scolastica, evitando un sovraccarico di ricorsi al Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), nei quali in genere l’Amministrazione stessa risulta perdente – dovranno far presente ai Dirigenti Scolastici, anche per iscritto, di segnalare pure i casi di gravità non espressamente indicati nella Nota in esame e il numero massimo degli alunni consentito nelle classi in cui siano presenti alunni certificati con gravità, richiedendo le necessarie ore in “deroga”, secondo «le effettive esigenze» di cui all’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007), nonché, agli Enti Locali, le ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, secondo quanto espressamente stabilito nella Legge 122/10 (articolo 9, comma 15 e articolo 10, comma 5).
Gli stessi genitori, a fine luglio, quando cioè l’Ufficio Scolastico comunica i posti di sostegno effettivamente assegnati ad ogni scuola, dovranno chiedere ai Dirigenti Scolastici che vengano comunicate loro per iscritto le ore effettivamente assegnate al proprio figlio, per poter verificare se esse risponderanno alle «effettive esigenze» o se invece, per farsele assegnare, sarà necessario ricorrere al TAR.
Sempre al Dirigente Scolastico, dovranno altresì chiedere che venga comunicato per iscritto il numero di alunni delle singole classi e il numero di alunni con disabilità presenti in ciascuna di esse, invitandolo ad insistere per lo sdoppiamento o per la distribuzione in altre classi, qualora si superino i sopracitati limiti di venti o al massimo ventidue.
Da ricordare infine che dopo il 31 agosto la composizione delle classi non può essere più modificata (Legge 333/01 e da ultimo anche lo Schema di Regolamento sull’organico di diritto, trasmesso con la citata Circolare Ministeriale 21/11) e che quindi o i Dirigenti otterranno gli sdoppiamenti entro tale data oppure i genitori che lo vorranno dovranno proporre ricorso al TAR, sempre non oltre tale data.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti e rettifiche, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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