Una recente Nota prodotta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Ufficio VII – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, protocollo n. 76/1 (c.)) ribadisce con chiarezza e con abbondanti citazioni di norme ministeriali – oltre che di provvedimenti dello stesso Ufficio Scolastico Regionale pugliese – il divieto ad utilizzare l’insegnante per le attività di sostegno in supplenze ai colleghi curricolari assenti, ovviamente solo quando l’alunno con disabilità è presente a scuola.
In realtà tale documento esamina il problema soprattutto dall’angolo visuale della responsabilità per danni, in caso di infortuni agli alunni. Infatti, vi si scrive tra l’altro: «È appena il caso di evidenziare […] la particolare responsabilità alla quale andrebbe incontro l’insegnante di sostegno nell’ipotesi di infortunio ad un alunno portatore di handicap qualora – come è peraltro accaduto nel caso di specie – esso si verifichi mentre il docente stesso è impegnato nella sostituzione di un collega assente».
E tuttavia la conclusione è quanto mai chiara, ove cioè si dichiara di dover «senz’altro escludere […] la possibilità di distrarre il docente di sostegno dal proprio compito istituzionale» e si pregano i destinatari della Nota – vale a dire i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado delle Province di Bari e di Barletta-Andria-Trani – «di voler scrupolosamente attenersi ai principi espressi nella presente nota».
Tutto ciò, come detto, con abbondanti citazioni anche di norme ministeriali, tra le quali, innanzitutto, le Linee Guida Ministeriali per l’Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità del 4 agosto 2009, ove era stato chiarito che «l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».
E anche la Nota Ministeriale protocollo n. 9839 dell’8 novembre 2010, con la quale era stata ribadita «l’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili».
Senza dimenticare, infine, il richiamo all’ormai “storica” Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, che secondo l’Ufficio Scolastico Regionale Pugliese ha «sancito inequivocabilmente» – a seguirne varie altre – come «il diritto del disabile all’istruzione ed all’educazione sia un diritto soggettivo, garantito attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a consentirgli la frequenza degli istituti d’istruzione», un diritto che verrebbe sostanzialmente leso dall’«utilizzo di un docente di sostegno in supplenze».
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo si rifà a una breve scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, qui riadattata, per gentile concessione, e integrata con il riassunto delle parti essenziali della citata Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia. Il testo integrale di quest’ultima è disponibile cliccando qui.
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