La Presidenza degli Istituti Scolastici ITC Arangio Ruiz e IC Padre Romualdo Formato del XX Distretto Scolastico di Roma anticipa in luglio all’utenza che, «in ragione dei tagli finanziari in atto nella scuola pubblica, sarà necessario formare nuove classi con un numero di studenti non inferiore alle 29-30 unità», evenienza ritenuta «ineluttabile e obbligata, in ragione della assoluta insufficienza degli stanziamenti finanziari previsti per l’anno scolastico prossimo».
Ma si tratta di una comunicazione – secondo Luciana Marsili Gennari, presidente della Consulta per la Disabilità del Municipio 12 di Roma – dai contenuti «del tutto contrari al diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, al valore dell’inclusione scolastica, nonché alla normativa di legge in materia di prevenzione incendi per l’edilizia delle scuole pubbliche e private».
E così la stessa Marsili Gennari prende carta e penna e si rivolge direttamente al Ministero dell’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e naturalmente agli Istituti citati, inviando una lettera-diffida che può certamente diventare un utile esempio di buona prassi, da adottare ben al di là di Roma e del Lazio. Ne riportiamo qui di seguito i passi principali. (S.B.)
«In qualità di Presidente della Consulta per la Disabilità del Municipio 12 Roma Eur del Comune di Roma, sono a rappresentare la più recisa contrarietà di questa Istituzione Municipale alla attuale politica scolastica, con particolare riferimento al paventato aumento del numero degli studenti per classe di studi, preannunciata dai Dirigenti Scolastici per l’incipiente anno 2011-2012.
Come dovrebbe ben essere a Vs. conoscenza, il D.M. del 18/12/1975 – Norme sugli indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità didattica [in realtà la dicitura completa è “Norme tecniche aggiornate relative all’ediliziaa scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, N.d.R.], indici ancora validi in base al combinato disposto di cui agli art. 5 comma 3 e art. 12 comma 5 della Legge nr. 23/96 – fissa gli indici di edilizia scolastica, prevedendo per ogni alunno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado mq. 1,96 netti e 1,80 mq netti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
La normativa vigente (D.M. 26.08.1992 [Decreto del Ministero dell’Interno, N.d.R.]) in materia di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, poi, fissa l’indice di 26 persone per aula, incluso il docente, quale “indice di massimo affollamento ipotizzabile”, e che tale limite può essere superato straordinariamente solo in determinate condizioni e previa autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco.
Dovrebbe altresì essere a Voi noto che il mancato rispetto degli indici massimi previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di agibilità e del certificato prevenzione incendi (l’obbligo di richiesta e di aggiornamento in caso di variazione di destinazione d’uso di ogni singolo locale attualmente è in capo al dirigente scolastico).
In caso di presenza di alunni portatori di handicap di cui all’art. 3 l. 104/1992, inoltre, il numero degli alunni per classe, ai sensi della attuale disciplina di legge (D.P.R. n. 81/2009, art. 5 comma 2 – D.M. n. 331 del 24.07.1998), deve essere diminuito ulteriormente, non ammettendosi più di 20 alunni per classe.
[…]
Si segnala, infine, che la giurisprudenza amministrativa più avvertita (Sentenza TAR Puglia n. 783 del 24/03/2011 [se ne legga approfonditamente nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.] – Ord. TAR Lazio nr. 5816 del 15/12/09 [e anche n. 00552/2011, depositata il 20 gennaio 2011, di cui si legga nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.]) ha stabilito l’obbligo per l’Amministrazione di rispettare le prescrizioni e le garanzie sanitarie correlate agli aspetti strutturali-quantitativi delle classi nonché, più in generale, il divieto di contravvenire ai princìpi di diritto vigenti in materia.
Per tutte le ragioni su esposte, si ritiene assolutamente imprescindibile che, sia nel caso specifico delle scuole su indicate, sia in via generale, le S.S.V.V., ognuna per quanto di propria competenza, vigilino attentamente affinché – in ragione del dissennato taglio dei fondi pubblici destinati alla scuola – non si determini la costrizione sostanziale dei responsabili degli istituti scolastici di operare, nella formazione delle classi per l’anno scolastico 2011-2012, in violazione o in elusione della normativa vigente.
Differentemente, Vi preannuncio che sarà mia cura promuovere, unitamente alle realtà sociali già attive sul territorio e ai cittadini direttamente interessati, ogni opportuna iniziativa legale finalizzata alla tutela dei diritti e dell’incolumità degli studenti, portatori e non portatori di handicap».
Sulla materia trattata nel presente testo, suggeriamo anche la lettura – nel nostro sito – degli approfondimenti curati da Salvatore Nocera (Vince la class action «all’italiana», ma le aule restano sovraffollate e Dalla Puglia una Sentenza epocale contro le classi superaffollate), disponibili cliccando rispettivamente qui e qui.
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