Qualche utile precisazione su quella recente Circolare

a cura di Salvatore Nocera*
Oltre alla parte espressamente dedicata all'insegnamento di sostegno - da noi già approfonditamente esaminata - la recente Circolare Ministeriale 63/11, del 13 luglio scorso, contiene altre indicazioni riguardanti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, seppure in forma indiretta. Vediamole qui di seguito, evidenziando in particolare l'omissione di alcune importanti norme di riferimento, che dovrebbero quindi intendersi come integrative del documento

Ragazza in carrozzina sulle scale di una scuola, che usa un particolare sollevatoreOltre all’apposito paragrafo concernente i posti di sostegno, da noi già esaminato approfonditamente su queste pagine [se ne legga cliccando qui, N.d.R.], la recente Circolare Ministeriale n. 63, del 13 luglio scorso, contiene altre interessanti norme riguardanti l’inclusione scolastica, seppure in forma indiretta. Vediamole qui di seguito, evidenziando in particolare l’omissione di alcune importanti norme di riferimento, che dovrebbero quindi intendersi come integrative del documento.

1.
All’inizio di pagina 4 della Circolare, laddove si parla di possibili «accorpamenti di classi», non viene però fatta menzione alcuna dell’articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, secondo il quale le prime classi – e logicamente, “a scorrimento”, quelle successive alle stesse – non possono avere «di norma» più di venti alunni in presenza di uno o due alunni con disabilita (massimo ventidue, in presenza di un solo alunno con disabilità, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 dello stesso DPR 81/09 e della Circolare 63/11 in esame, alla voce Posti di sostegno).
Pertanto si ritiene che questo punto della Circolare 63/11 debba essere letto e applicato alla luce delle norme citate del DPR 81/09.

2.
Sempre la Circolare 63/11, alla voce Scuola dell’infanzia (pagina 6), partendo dalla premessa che tale ordine di scuola «non ha carattere obbligatorio», stabilisce che anche a seguito di «domande di iscrizione in esubero» non vi possano essere aumenti del numero di sezioni, se non per compensazione nell’ambito delle risorse assegnate in organico di diritto.
Tale norma omette però anch’essa di richiamare il già citato DPR 81/09, questa volta all’articolo 9, comma 2, ove nel fissare il numero di alunni per sezione, viene comunque espressamente fatto salvo il disposto dell’articolo 5, comma 2 del medesimo DPR che, come già detto, pone il limite di venti alunni «di norma» nelle sezioni ove vi siano bimbi con disabilità.

3.
Alla fine di pagina 13, poi, alla voce Istruzione degli adulti, la Circolare 63/11 stabilisce che i Centri Territoriali Permanenti non possano superare le dotazioni organiche di diritto assegnate per l’anno scolastico 2010-11. Essa omette però di richiamare quanto stabilito nell’Ordinanza Ministeriale 455/97 (e ripreso dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01), secondo cui gli alunni con disabilità che abbiano un certo divario di età dai compagni, possono frequentare i corsi per adulti della scuola secondaria di primo grado e quelli per lavoratori della secondaria di secondo grado, con tutti i diritti di cui fruiscono gli alunni con disabilità che frequentano le corrispondenti scuole del mattino.

4.
Infine, la Circolare 63/11, alla voce Personale ATA (fine di pagina 14), dopo avere stabilito il divieto di aumento dell’organico provinciale di diritto di tale personale, prosegue come segue: i Direttori Scolastici Regionali, «tuttavia, autorizzeranno contenute, motivate deroghe, qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non dovessero rendere possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro, in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute».
Ebbene, anche qui la Circolare omette di far riferimento all’obbligo ministeriale, assunto con la Nota Protocollo 3390/01 e ribadito agli articoli 47, 48 e Tabella A del CCNL [Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, N.d.R.] del 2007 e successive modificazioni, dell’assegnazione ad almeno un collaboratore e una collaboratrice scolastica per ogni scuola autonoma, dell’incarico per l’assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità.
Pertanto, si ritiene che anche questa parte della Circolare 63/11 debba intendersi integrata dal riferimento alle norme qui di volta in volta citate.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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