Si tratta di un importante precedente, che potrebbe stimolare le scuole ad agire in giudizio, quando vi sia ad esempio un eccesso di alunni per classe, a causa del mancato sdoppiamento da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Lo stesso si può dire in caso di scarsa assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, al fine di ottenerne un maggior numero da parte dei Comuni o delle Province, in base all’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98 oppure in caso di insufficiente assegnazione di collaboratori (e collaboratrici) scolastici, per la necessità di assicurare l’assistenza igienica e la cura dell’igiene personale agli alunni con disabilità più gravi.
E ancora, il precedente potrebbe risultare valido per ottenere l’abbattimento di barriere architettoniche o sensopercettive nei confronti di Comuni o Province, sempre ai sensi del citato Decreto Legislativo 112/98 e della Legge 23/96 sull’edilizia scolastica.
Ultimo, ma non ultimo, lo si potrebbe utilizzare per l’insufficiente assegnazione di ore di sostegno, specie nei casi di alunni con maggiori difficoltà di apprendimento, a causa della loro disabilità grave. (Salvatore Nocera)
«[…] Segnalo la Sentenza del TAR Abruzzo n. 641-2011 che ha confermato in sede di merito la precedente ordinanza cautelare n. 87-2011. Si ricorda che la riforma Gelmini ha penalizzato i licei scientifici, avendo abrogato il PNI (Piano Nazionale Informatica), quale sperimentazione del Liceo scientifico, autorizzando però l’opzione dei corsi di scienze applicate ad appannaggio dei Licei scientifici.
L’USR Abruzzo [Ufficio Scolastico Regionale, N.d.R.] aveva consentito a vari ITIS di attivare i corsi di scienze applicate, a scapito dei licei scientifici. Da ciò il ricorso al TAR del Liceo scientifico, penalizzato dal provvedimento del Direttore Regionale dell’USR Abruzzo.
La Sentenza che si commenta risulta particolarmente interessante sul piano processuale, in quanto viene riconosciuta la legittimazione processuale ad un istituto scolastico nei confronti del MIUR, in forza del principio di cui all’art. 24 della Costituzione (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”).
Osserva infatti il TAR che “quando una specifica norma di legge attribuisce agli Istituti scolastici in questione una specifica competenza, deve ritenersi che tali organismi, proprio perché forniti di personalità giuridica, siano anche titolari di una situazione giuridica soggettiva in ordine allo svolgimento della funzione ad essi attribuita; conseguentemente, in base all’art. 24 della Costituzione, ben possono agire in giudizio anche nei confronti dell’Amministrazione statale per tutelare la prerogative proprie dell’organo o dei soggetti incisi che la legge loro attribuisce”.
La decisione risulta interessante anche sotto un altro profilo, riconoscendo la possibilità della scuola di avvalersi di un legale del libero foro, piuttosto che dell’avvocatura dello stato. La materia è disciplinata dall’art. 5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo cui “nessuna amministrazione dello Stato può richiedere l’assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni eccezionali, inteso il parere dell’Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal consiglio dei Ministri” nonché dall’art. 14, comma 7-bis, del D.P.R. n. 275/1999, secondo cui – nonostante l’autonomia delle istituzioni scolastiche – “l’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie”.
Nel caso in specie, sussistendo un conflitto di interessi, tale disciplina non appare applicabile, in quanto la normativa “non può non essere interpretata in conformità ai principi costituzionali, per cui in definitiva non sembra che nella specie la mancata richiesta del parere dell’Avvocato generale dello Stato comporti la nullità del mandato”. Infatti, “la meccanica applicazione della normativa in questione nel contenzioso all’esame impedirebbe di fatto, in violazione all’art. 24 della Costituzione, l’accesso alla tutela giurisdizionale da parte degli Istituti scolastici dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, in ragione dei ridottissimi termini previsti a pena di decadenza, specie quando il ‘conflitto di interessi’ sia evidente e ricorrano con evidenza anche quelle ‘ragioni assolutamente eccezionali’ previste dalla norma in questione”.
Osserva infine il TAR che risulta infondata anche “la censura relativa alla mancata autorizzazione dell’Avvocatura generale, atteso l’esito scontato di tale richiesta (specie ove si consideri, a tacer’altro, che l’Avvocatura avrebbe dovuto notificare a se stessa il gravame eventualmente proposto nell’interesse dell’Istituto scolastico)”, nonché “formulare un proprio parere in ordine all’opportunità di proporre un ricorso contro lo Stato, cioè contro il proprio assistito in via istituzionale”.
Avvocato Francesco Orecchioni».
*Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), a cura di Salvatore Nocera, che in tale Associazione è responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico. Nocera è anche vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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