Princìpi che vanno consolidandosi

a cura di Salvatore Nocera*
Sono quelli dell'inderogabilità dei diritti costituzionalmente garantiti - nella fattispecie delle ore di sostegno in deroga agli alunni con disabilità - e quelli del risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali, come ben dimostra una recente Sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna. Il tutto per altro senza mai dimenticare che l'enfasi posta sulle ore di sostegno non deve mai far passare in sordina l'importanza costituita - per un'effettiva qualità dell’inclusione - dai docenti curricolari, che però devono essere sufficientemente preparati e avere classi non numerose, come più volte è stato ripetuto sia dagli esperti che dalle famiglie

Bimbo con disabilità e insegnante di sostegnoCi siamo già occupati, qualche settimana fa, di quelle Sentenze emanate dal Tribunale Amministrativo (TAR) della Sardegna che oltre a chiedere l’immediata integrazione delle ore di sostegno mancanti, hanno anche – fatto nuovo – sancito direttamente il risarcimento dei danni esistenziali, oltreché delle spese processuali.
Cediamo oggi la parola a Salvatore Nocera, che commenta per noi una di quelle Sentenze.

La Sentenza del TAR della Sardegna (Sezione Prima) n. 1102 del 2 novembre scorso, depositata il 17 novembre successivo, è assai interessante perché conferma un orientamento sempre più consolidato, vale a dire quello della condanna dell’Amministrazione scolastica al risarcimento dei danni esistenziali, a causa della mancata assegnazione di un’intera cattedra di sostegno ad alunni certificati con grave disabilità.

Ecco la motivazione di quella Sentenza: «L’operato della Amministrazione scolastica che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta formulata dalla scuola è illegittimo. […] Alla luce di quanto precede deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire impedimento alla assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica di docenti specializzati di sostegno, giacché la L. n° 449 del 1997, all’art. 40, assicura comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire all’alunno bisognevole, l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare. […] Il danno è individuabile negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno subita provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita “normale”. […] Il danno può essere quantificato, in via equitativa, pari a euro 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancato sostegno nel rapporto 1/1 da parte dell’Amministrazione scolastica, tenendo conto anche della reiterazione, da parte dell’intimata Amministrazione, del comportamento di illegittima negazione delle ore di sostegno dovute in violazione dei principi ripetutamente rammentati da questo T.A.R. [grassetti nostri]».

Ebbene, da questa motivazione emerge con chiarezza che, in presenza di un diritto costituzionalmente garantito, l’Amministrazione non può trincerarsi, per negare le ore di sostegno secondo le effettive esigenze, dietro la giustificazione burocratica che l’organico assegnato non consente di fornire ore aggiuntive.
Infatti la Sentenza cita l’articolo 40, comma 1 della Legge 449/97, confermata dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, in base alla quale i Dirigenti Scolastici possono – e dopo quel pronunciamento della Corte Costituzionale debbono – stipulare contratti per la nomina di docenti in esubero rispetto all’organico assegnato.

La Sentenza del TAR della Sardegna è importante pure per la motivazione della condanna dell’Amministrazione Scolastica al risarcimento dei danni non patrimoniali; il Giudice, infatti, fa scaturire tale condanna dal comportamento protratto di omissione dell’Ufficio Scolastico Regionale nell’assegnare il maggior numero di ore di sostegno, malgrado fossero state regolarmente richieste dalla scuola. E l’effetto di quel comportamento omissivo è stata la sofferenza dell’alunno, costretto ad avere un numero di ore di sostegno inferiori a quelle che gli spettavano, sulla base delle sue effettive esigenze documentate nella Diagnosi Funzionale e nel PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/06.

E ancora, è interessante l’ammontare del risarcimento stabilito dal TAR in modo equitativo in 1.000 euro per ogni mese di ritardo.
A differenza poi di altre analoghe decisioni, questa Sentenza condanna l’Amministrazione anche alla rifusione delle spese di causa sostenute dai genitori dell’alunno. Troppo spesso, infatti, i TAR avevano compensato le spese, con la motivazione che non fosse sufficientemente motivato il danno non patrimoniale o che la questione posta era piuttosto nuova e quindi giustificava la resistenza dell’Amministrazione. Questo provvedimento, invece, è chiarissimo nel condannare alle spese l’Amministrazione, poiché essa doveva ormai conoscere quanto stabilito dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale e cioè che un diritto costituzionalmente garantito, come quello al sostegno in deroga per l’inclusione di alunni con gravi disabilità, non può essere affievolito per problemi di tagli al pubblico bilancio.
Quindi sembra proprio che si stia ormai consolidando il principio sia dell’inderogabilità dei diritti costituzionalmente garantiti, sia del risarcimento dei conseguenti danni non patrimoniali.

Non va mai per altro dimenticato, per concludere, che l’enfasi posta sulle ore di sostegno, non deve far passare in sordina l’importanza costituita, per un’effettiva qualità dell’inclusione, dai docenti curricolari che però debbono essere sufficientemente preparati e avere classi non numerose, come più volte è stato ripetuto dagli esperti e dalle famiglie.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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