Con la Circolare n. 110 del 29 dicembre scorso – integrata dalla successiva Circolare 14/12 del 23 gennaio 2012 – il Ministero dell’Istruzione ha emanato le disposizioni relative alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, fissando la data conclusiva di tale operazione al 20 febbraio prossimo.
Nelle Premesse del provvedimento si dispone espressamente che: «Le domande di iscrizione [siano] accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti. Resta inteso, comunque, che l’Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale». Ciò significa, per un verso, che è l’organico di diritto a determinare il numero delle classi, ma anche il rispetto delle leggi sulla sicurezza delle aule e degli edifici che, com’è noto, non consentono di norma più di venticinque alunni per classe.
Osservazioni
Al proposito la Circolare non fa alcun riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09 – del quale tuttavia si dovrà tenere conto – il cui articolo 5, comma 2 prevede che, di norma, una classe ove siano presenti alunni con disabilità non possa superare il numero di venti alunni, elevabile a ventidue in forza dell’articolo 4 dello stesso DPR, ma anche riducibile a meno di venti, in forza del medesimo articolo 4 e anche dell’articolo 8, sempre del DPR 81/09.
Ciò, unitamente all’insufficiente capienza di singole aule, può legittimare la richiesta di sdoppiamenti di classi e quindi di aumenti di organico (se ne legga già in questo sito cliccando qui e anche qui).
L’articolo 1, poi, della Circolare prodotta nelle scorse settimane, nel precisare che le richieste di tempo pieno e prolungato possono essere accolte secondo la disponibilità delle risorse assegnate, richiama la normativa sul diritto all’istruzione domestica o parentale e all’adempimento dell’obbligo scolastico sino al compimento del sedicesimo anno di età.
Osservazioni
Con riguardo all’istruzione parentale, è opportuno ricordare che la Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale stabilisce che per gli alunni con disabilità essa non è una valida modalità di adempimento dell’obbligo scolastico, poiché per loro l’unica forma di scolarizzazione è data dall’inclusione.
Quanto al termine dei sedici anni per l’adempimento dell’obbligo scolastico, è da tener presente che per gli alunni con disabilità esso può adempiersi sino al compimento del diciottesimo anno di età, alla luce dell’articolo 14, comma 1, lettera c della Legge 104/92.
L’articolo 2 ribadisce quindi che all’obbligo scolastico si possa adempiere anche tramite i corsi di formazione professionale e i corsi di istruzione per gli adulti.
Osservazioni
Qui è bene ricordare che gli alunni che al compimento del diciottesimo anno di età non abbiano ancora completato la scuola secondaria di primo grado, devono continuare gli studi presso i centri di istruzione per gli adulti – come stabilisce la già citata Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale – e che quelli con disabilità abbiano in tali centri il diritto a tutti i benefìci previsti dal loro diritto allo studio inclusivo, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 455/97, richiamata dalla medesima Sentenza 226/01.
E ancora, l’articolo 3 stabilisce che per le iscrizioni alle scuole superiori, i genitori indichino altre due scuole, nel caso la domanda non possa essere accolta per eccesso di iscrizioni e per l’applicazione dei criteri di priorità stabiliti nella preventiva Delibera del Consiglio di Istituto che, come detto nelle Premesse, dev’essere pubblicata all’Albo di Istituto prima delle iscrizioni, senza necessitare di autorizzazioni ministeriali, dovendo per altro rispondere a criteri di ragionevolezza.
In caso poi di trasferimento di scuola, anche ad anno scolastico iniziato, dev’essere rilasciato il nullaosta.
Osservazioni
In tali criteri sembrerebbe poter rientrare anche la Delibera di non iscrivere in una classe più di due alunni con disabilità non grave, sulla base dell’analogo criterio indicato dalle Linee Guida Ministeriali per l’Integrazione Scolastica del 4 agosto 2009 e dalla già citata Circolare Ministeriale 63/11.
In caso di trasferimento di scuola di un alunno con disabilità – stante la norma dello spostamento dei docenti anche per il sostegno solo su propria decisione – è da ritenere che l’alunno abbia diritto a chiedere un altro docente per le attività di sostegno.
L’articolo 4, infine, riguarda espressamente gli alunni con disabilità e vi si precisa innanzitutto che per l’iscrizione occorre la certificazione di disabilità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 185/06 e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), che va aggiornato alla fine di ogni grado di scuola, come previsto dall’articolo 12, comma 8 della Legge 104/92 e dall’articolo 4, comma 4 del DPR del 24 febbraio 1994.
Sulla base quindi delle esigenze ivi indicate, vanno formulate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) le richieste delle risorse necessarie (sostegno, assistenza per l’autonomia e la comunicazione, trasporto, assistenza igienica, eliminazione di barriere architettoniche e sensopercettive ecc.), come stabilito dall’articolo 9, comma 15 e dall’articolo 10, comma 5 della Legge 122/10, che richiama il principio del rispetto delle «effettive esigenze» dell’alunno, stabilito dalla Legge 296/06, articolo 1, comma 605, lettera b.
Si precisa che gli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di primo grado che non abbiano ancora compiuto 18 anni prima dell’inizio del nuovo anno scolastico e che conseguano agli esami solo l’attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati, hanno diritto – con il semplice attestato – a iscriversi alle scuole superiori, al solo fine di conseguire un altro attestato agli esami finali.
Osservazioni
Circa le certificazioni necessarie per l’iscrizione, è da ritenersi che nulla sia mutato a seguito della Direttiva n. 14 del 29 dicembre 2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, secondo la quale «tutti gli status, le qualità personali e i fatti» di cui all’articolo 46 del DPR 445/00, risultanti da certificazioni pubbliche, devono essere prodotti alle Amministrazioni Pubbliche tramite autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà. Infatti, il citato articolo 46 elenca tassativamente le qualità personali che devono essere autocertificate e tra queste non figurano le certificazioni di disabilità.
Pertanto, all’atto dell’iscrizione, si deve continuare a consegnare alla scuola la certificazione di cui al citato DPCM 185/06 in originale.
Quanto poi all’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale, esso dev’essere effettuato non dalla sola ASL, ma da tutto il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO), composto dagli operatori della stessa ASL che seguono l’alunno, da tutto il Consiglio di Classe dell’ultimo anno del grado di scuola e dalla famiglia, come stabilito dall’articolo 12, comma 5 della Legge 104/92.
Pertanto, è evidentemente illegittima la prassi secondo cui molte scuole richiedono alle sole ASL l’aggiornamento della Diagnosi Funzionale (DF), in luogo dell’aggiornamento del PDF, che non è di competenza della sola ASL.
Tutto, per altro, diverrebbe più semplice se si applicasse l’Intesa Stato/Regioni del 20 marzo 2008 che prevedeva l’accorpamento della DF con il PDF, ma che non ha trovato ancora attuazione.
Va detto in conclusione che questo articolo 4 della Circolare 110/11 chiarisce definitivamente che solo gli alunni che non hanno compiuto i 18 anni prima dell’inizio dell’anno scolastico possono iscriversi alle scuole superiori con il semplice attestato.
Tale norma trova i suoi logici fondamenti nella Sentenza 215/87 della Corte Costituzionale, che ha affermato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, anche gravissima, a realizzare l’inclusione nelle scuole superiori. Tale Sentenza, però, per essere applicabile, necessitava di una norma che consentisse l’iscrizione alle scuole superiori anche in assenza del diploma di licenza media. Ebbene, questa norma è stata emanata con l’articolo 11, comma 12 dell’Ordinanza Ministeriale 90/01, confermata dall’articolo 9 del DPR 122/09, secondo la quale, tuttavia, tale possibilità eccezionale è giustificata dalla necessità di consentire agli alunni con disabilità di adempiere l’obbligo scolastico sino al compimento del diciottesimo anno di età, come sopra detto, anche nelle scuole superiori.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.