Sia quando abbiamo informato i lettori a proposito dell’esistenza dell’utile sito internet Fiadisabledtravellers – il sito curato dalla FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) che fornisce indicazioni precise sulle regolamentazioni adottate dai diversi Paesi in merito a contrassegni auto e permessi di circolazione stradale per le persone con disabilità – e sia quando, oltre ad aver intervistato il responsabile del progetto del sito Bert Morris, abbiamo anche conversato con Luca Pascotto, direttore Mobilità della FIA Europa (il testo è disponibile cliccando qui), abbiamo fatto più volte riferimento alla situazione italiana. Ad oggi infatti, nel nostro Paese, la Raccomandazione Europea sul contrassegno standard non è ancora stata recepita.
Lucia Vecere, dirigente dell’Ufficio Attività Divulgative ed Editoriali della Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’ACI (Automobile Club d’Italia), ci spiega come sono andate le cose e qual è la situazione oggi. (Barbara Pianca)
Perché l’Italia non ha ancora recepito la Raccomandazione Europea sul contrassegno standard? A quanto tempo fa risale la raccomandazione?
«Il contrassegno europeo è stato introdotto da una Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea nel 1998, che prevede che i contrassegni auto per le persone con disabilità abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati Membri al fine di facilitare gli spostamenti in auto. In Italia, però, il contrassegno non è stato ancora adottato perché esisteva, fino a poco tempo fa, una disposizione di legge (l’articolo 74 del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 196/03) che stabiliva che “i contrassegni rilasciati a persone invalide utili per la circolazione e la sosta dei veicoli devono contenere soltanto i dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata, senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno”. Questa disposizione, garantista della privacy, non consentiva però l’adozione del contrassegno europeo, perché lo stesso presenta come immagine una carrozzina per la deambulazione su sfondo azzurro, facilmente riconducibile alla disabilità. In seguito si è creata una situazione difficile perché molti Comuni, nell’intento di applicare la legge, hanno rilasciato contrassegni anonimi che però poi non venivano riconosciuti dalle forze di polizia e dai vigili di altri Comuni italiani e, ancor meno, dalle città estere».
Com’è cambiata ora la situazione?
«Con l’entrata in vigore della Legge 120/10 di modifica del Codice della Strada, si è dato il via al superamento dell’empasse giuridica. Infatti, l’articolo 58 di tale norma stabilisce che il contrassegno per invalidi non debba contenere diciture dalle quali possa essere individuata solo la persona fisica interessata, facendo salvi simboli che richiamino la disabilità.
Ora, con La legge 120, è possibile per il nostro Paese recepire la Raccomandazione Europea che invita a rendere omogenei i contrassegni per disabili nell’Unione, aggiungendo anche l’Italia agli oltre quindici Paesi che già hanno adottato quel documento».
C’è una qualche apertura in questo senso?
«Esistono aperture in questo senso ed una generale sensibilità. Ma proprio mentre sembrava riattivarsi un processo positivo, la crisi, che ha originato l’insediamento di un governo tecnico in Italia, ha posticipato a una fase successiva tale priorità, come quelle relative ad altri interventi».
Esiste un processo legislativo in atto?
«Gli Atti Parlamentari allo studio della Camera e del Senato, presentati in tema di mobilità delle persone con disabilità, allo stato attuale sono quattro, tra cui di particolare importanza quelli in tema di contrassegno».
Ce li può elencare?
«Certo. Innanzitutto l’S.2974 (Nuove norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati), presentato al Senato il 19 ottobre 2011 per iniziativa della senatrice Maria Rizzotti e attualmente da assegnare alle Commissioni per l’esame in sede referente. Non si dispongono dei testi di tale Atto.
Il secondo è il C.526 (Nuove norme per il rilascio del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati), presentato il 29 aprile 2008 alla Camera dal deputato Osvaldo Napoli e altri, Atto che è stato assegnato alla IX Commissione della Camera (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera, per l’esame in sede referente, iniziato il 19 ottobre 2011.
Questi primi due atti sono cronologicamente più recenti dei due successivi. Seguendo la prassi, essi verranno unificati in una sola proposta e dovrebbero essere discussi entro l’anno, anche se chiaramente non rientreranno tra quelli in calendario nelle prossime sessioni, stante l’urgenza di altri interventi».
E gli altri due?
«Sono il C.1331 (Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie per l’acquisto di veicoli da parte dei disabili inidonei alla guida), presentato alla Camera dalla deputata Angela Napoli il 18 giugno 2008. Attualmente è assegnato alla VI Commissione Permanente, ma l’esame non è ancora iniziato.
Infine, l’S.719 (Disposizioni per la realizzazione di attracchi temporanei per natanti da diporto riservati a persone disabili), presentato dal senatore Pierfrancesco Emilio Romano Gamba e altri il 30 maggio 2008. Questo Atto è stato assegnato alla VIII Commissione Permanente per l’esame in sede referente, ma nemmeno qui l’esame è ancora iniziato».
L’ACI ha fatto delle pressioni perché si arrivi al contrassegno standard?
«Negli ultimi anni l’ACI ha svolto una rilevante attività di sensibilizzazione sul territorio in materia di effettivo esercizio del diritto alla mobilità delle fasce deboli – al fine di una loro effettiva integrazione nella società – così come sono considerate dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo gli anziani, gli extracomunitari e le persone con disabilità. Ha infatti avviato un progetto, denominato ACI per il Sociale, che si propone di realizzare, in via sperimentale, presso alcuni Uffici Provinciali e con il supporto di alcuni Automobile Club locali, servizi informativi mirati ed eventi di informazione e sensibilizzazione.
A livello nazionale, poi, l’ACI partecipa già da tre anni alla Giornata di Sensibilizzazione per l’Abbattimento delle Barriere (non solo fisiche, ma anche culturali) per le persone con disabilità, organizzata dall’Associazione Fiaba, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio e notA come Fiaba Day.
E ancora, è stata da qualche mese attivata sul sito web dell’ACI, nella sezione Al servizio del cittadino, una voce dedicata alle persone con disabilità [cliccare qui, N.d.R.], in cui sono reperibili molte informazioni in materia di pratiche, esenzioni e facilitazioni. Infine, l’ACI ha reso consultabile in lingua italiana il sito Fiadisabledtravellers».
Un viaggiatore italiano che si reca all’estero, in Stati dove il suo contrassegno non è riconosciuto, che tipo di documenti deve fornire e dove deve rivolgersi per ottenerli?
«Per ogni Stato la risposta è diversa. In alcuni casi basta un cartellino di autorizzazione che si affianca a quello nazionale e che viene rilasciato dalle autorità locali che si occupano della circolazione, ma la risposta – come detto – varia caso per caso ed è in ogni caso facilmente reperibile sul sito appena citato Fiadisabledtravellers».
Chi ha preso una multa all’estero a causa del contrassegno italiano non valido come deve comportarsi? Può fare ricorso? Nei confronti di chi? Quale procedura si apre? E intanto deve pagare?
«Non conosco la casistica in materia perché fino a oggi non sono pervenute segnalazioni in merito. Rispondo perciò in via teorica, basandomi sulla conoscenza generale relativa alle contestazioni transfrontaliere delle contravvenzioni.
Deve essere sempre garantito il diritto di difesa e perciò è sempre ammissibile il ricorso, in genere all’autorità che opera la contestazione o a quella segnalata nel verbale di notifica della stessa, nei termini e modalità comunicati.
La comunicazione dovrebbe avvenire nella lingua del trasgressore, per garantire la comprensione della contestazione stessa. Per quanto concerne il pagamento preventivo, spesso è richiesto, ma dipende dalla disciplina vigente nel Paese dove è stata commessa l’infrazione».
*Ufficio Attività Divulgative ed Editoriali della Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’Automobile Club d’Italia (ACI).
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