È certamente degna di nota la Sentenza emessa un paio di mesi fa dal Tribunale di Torino, che, come ci informa la CPD (Consulta per le Persone in Difficoltà) del capoluogo piemontese, «nel novembre scorso ha dichiarato il GTT [Gruppo Torinese Trasporti, N.d.R.] responsabile di atti discriminatori in danno di una nostra volontaria, costretta fin dalla nascita a spostarsi in carrozzina».
In sostanza, mentre si stava recando con il gruppo dei compagni di scuola nel centro di Torino, in occasione dell’ostensione della Sindone, la giovane si era visto impedire l’accesso a un mezzo pubblico, non attrezzato per la salita di persone con disabilità motoria, così come tutti i mezzi di quella linea. «Ricordiamo – viene sottolineato in tal senso dalla CPD – che nella nostra città ancora un mezzo su tre non è attrezzato all’uso delle persone con disabilità».
Dopo un acceso dibattito, quindi, tra la conducente del mezzo e la responsabile scolastica del gruppo, la ragazza non aveva potuto proseguire il proprio viaggio, mentre gli altri compagni avevano continuato il percorso in gruppo, così come programmato.
Ebbene, in applicazione della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione) e dando attuazione all’articolo 3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza fra tutte le persone, il Tribunale di Torino ha ritenuto che «la non disponibilità su tutti i mezzi di pubblico trasporto di sistemi idonei alla salita e discesa di persone con disabilità motoria, costituisce un atto discriminatorio nei loro confronti» e ha ordinato quindi a GTT di cessare la prosecuzione degli atti discriminatori, consistenti, per l’appunto, nella limitata disponibilità di mezzi di superficie dedicati al trasporto pubblico idonei al trasporto di persone con disabilità.
«Di fatto – è il commento della CPD – il Giudice ha ordinato a GTT di procedere al rinnovo del parco mezzi, al fine di garantire il libero accesso ai mezzi pubblici anche alle persone con disabilità, eliminando la posizione di svantaggio in cui essi invece si trovano con riferimento alla possibilità di circolare usando i mezzi pubblici. Ha altresì ordinato all’azienda di provvedere – nelle more di attuazione del rinnovo parco – a rendere effettivamente fruibili i servizi alternativi che dichiara di mettere a disposizione (quale il servizio di minibus attrezzato) e a riportare le informazioni circa l’esistenza e le modalità di utilizzo di tale servizio su tutte le fermate autobus gestite da GTT: è stato infatti accertato, in corso di causa, che non solo molti mezzi non sono attrezzati per le persone con disabilità, ma anche che i sistemi cosìddetti “alternativi”, proposti da GTT, non sono di fatto operativi, né efficienti, e nemmeno adeguatamente resi noti all’utenza, in modo tale da determinare un’ulteriore discriminazione in danno delle persone con disabilità».
Successivamente alla Sentenza, GTT ha interposto appello, rispetto al quale si attendono ora gli sviluppi. (S.B.)