Dal punto di vista dell’accessibilità e della sicurezza per i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta (d’ora in poi indicati con la sigla internazionale PRM), il settore del trasporto in nave presenta certamente luci e ombre.
In termini normativi, dunque, il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 503/96 da un lato non disciplina l’accessibilità architettonica dei porti, mentre dall’altro stabilisce alcune prescrizioni tecniche per l’accessibilità delle navi adibite ai servizi di navigazione marittima e interna.
In epoca più recente, poi, il tema dei requisiti di accessibilità e sicurezza che le navi da passeggeri devono garantire ai PRM è stato affrontato e disciplinato da varie Direttive della Comunità Europea (in particolare la 2006/87/CE e la 2009/45/CE), le cui disposizioni sono state recepite nell’ordinamento italiano con alcuni Decreti Legislativi (in particolare il 52/05 e il 22/09).
Il tema è stato ripreso e sviluppato anche dalla Circolare n.10/SM (prot. 151/u) del 4 luglio 2007, prodotta dal Ministero dei Trasporti, la quale prevede che non solo le navi di nuova costruzione, ma anche quelle già esistenti – in occasione di trasformazioni strutturali o del rinnovo degli arredi e/o della redistribuzione degli spazi interni – devono essere adeguate ai requisiti di accessibilità, fruibilità e sicurezza per i PRM, per quanto ragionevole e possibile in termini economici, in relazione ai seguenti aspetti: informazioni prima del viaggio e prenotazioni; accesso alla nave e mobilità a bordo; ascensori; imbarco e parcheggio dei veicoli a bordo; sistemazione a bordo; alloggi e servizi igienici; cartelli indicatori e mezzi per comunicare messaggi; segnali di allarme specifici.
Inoltre, la medesima Circolare stabilisce l’obbligatorietà della presenza a bordo delle navi da passeggeri di personale sufficiente a fornire adeguata assistenza ai PMR, che deve ricevere idonea formazione sulle esigenze dei passeggeri con disabilità e sulle procedure per una loro corretta assistenza.
Un’ulteriore formazione specifica deve essere assicurata al personale di bordo impegnato in determinate responsabilità, come quelle relative all’evacuazione della nave o ad altre procedure di emergenza. In proposito, il ruolo d’appello della nave dev’essere integrato e aggiornato con le informazioni relative alle figure di bordo previste per l’assistenza ai PMR in caso di emergenza, con l’indicazione delle relative funzioni e responsabilità.
Infine, la Circolare prevede che l’adeguamento strutturale delle navi e la formazione del personale di bordo siano oggetto di verifica periodica, nell’ambito dei controlli di conformità previsti per le navi.
In sintesi, per quanto riguarda i porti italiani – a fronte fra l’altro di una carenza legislativa sulla loro accessibilità – è difficile avere il quadro di quale sia oggi la situazione in termini di accessibilità e fruibilità. E tuttavia è in corso una ricerca del Ministero dei Trasporti, volta a raccogliere informazioni su questi aspetti.
Sul versante invece delle navi da passeggeri, i requisiti di accessibilità e sicurezza per i PRM sono oggetto di una dettagliata normativa sia a livello europeo che nazionale, anche se le organizzazioni delle persone con disabilità non dispongono di informazioni su quale sia lo stato di effettiva applicazione della normativa vigente.
Si segnalano inoltre – soprattutto nel settore delle crociere – casi di atteggiamenti discutibili da parte di alcune società di navigazione, con comportamenti al limite della discriminazione nei confronti dei PRM, come ad esempio richieste vincolanti di produrre certificati medici, certificati di idoneità al viaggio, liberatorie e scarichi di responsabilità a favore delle società di navigazione.
Soprattutto per ciò che concerne i princìpi di non discriminazione e pari opportunità dei PRM e la qualità del servizio di trasporto ad essi offerto, un contributo positivo si avrà certamente dopo il 18 dicembre 2012, con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 1177/2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.
Tale provvedimento avrà validità in tutti i Paesi dell’Unione Europea e andrà a disciplinare una serie di importanti aspetti di servizio, fra cui il divieto per enti gestori e vettori di rifiutare la prenotazione o l’imbarco di un PRM per motivi di disabilità; il diritto dei PRM a ricevere assistenza gratuita e di qualità nei porti e a bordo delle navi; l’accessibilità delle informazioni sul viaggio, prima e durante lo stesso; l’obbligo per enti gestori e vettori di provvedere alla formazione e all’aggiornamento sia del personale che presta assistenza diretta ai PRM, sia di quello che lavora a diretto contatto coi passeggeri, con riferimento alle esigenze specifiche dei PRM e alle modalità di rapportarsi ad essi; il risarcimento finanziario per la perdita o i danni subiti dalle attrezzature per la mobilità dei PRM durante il trasporto; il sistema di trattamento dei reclami dei passeggeri.
Dal canto suo, il Ministero dei Trasporti ha già attivato un tavolo di confronto con le principali organizzazioni delle persone con disabilità, al fine di redigere princìpi e criteri di applicazione del Regolamento UE a livello italiano.
*Esperto della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).