La recente Sentenza 350/12 del Tribunale Amministrativo (TAR) della Liguria (depositata il 29 febbraio scorso) ha riconosciuto a un alunno con grave disabilità di seconda media, cui erano state ridotte le ore di sostegno da 18 a 15, il diritto al sostegno – per l’anno in corso e anche per quello conclusivo del primo ciclo – per tutte le ore di frequenza scolastica.
In tal senso, il TAR ligure si è basato – oltre che sulle norme citate in ricorso (Costituzione e Legge 104/92) -, anche sulla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale e sulla Sentenza 2231/10 del Consiglio di Stato, che non escludono tale possibilità.
Il provvedimento, basandosi su un accertamento sanitario previamente richiesto, ha stabilito inoltre che – non essendovi prognosi di miglioramento dello stato di salute dell’alunno per il prossimo anno – le ore di sostegno in deroga massima vadano assegnate anche per l’anno successivo conclusivo degli studi del primo ciclo. Il tutto senza contemporanea riduzione delle ore di sostegno assegnate ad altri alunni con disabilità.
Il TAR ha negato invece il diritto al mantenimento dello stesso docente di sostegno per l’anno successivo, a ciò opponendo il diritto al lavoro di altri docenti che avrebbero potuto avere punteggi superiori in base alle graduatorie.
Osservazioni
La Sentenza del TAR ligure si segnala innanzitutto per la conferma dell’orientamento ormai consolidato al diritto alle deroghe, nei casi certificati di gravità. Da sottolineare positivamente anche il riconoscimento del diritto allo stesso numero di ore di sostegno per l’anno successivo, sino alla fine del grado di studi, se è accertato che non vi siano possibilità di miglioramenti e ciò in contrasto con quanto aveva invece affermato in modo un po’ troppo frettoloso la già citata Sentenza 2231/10 del Consiglio di Stato.
Lascia invece perplessi – come si è già sottolineato per altre Sentenze – l’affermazione che il sostegno sia l’unica risorsa per l’integrazione scolastica, oltre alla mancanza di qualunque riferimento al ruolo didattico dei docenti curricolari, sia pure in via di principio. Vero è che l’Amministrazione Scolastica non è in grado di provare che i docenti curricolari ricevano una formazione iniziale e/o in servizio idonea a svolgere tale compito, e tuttavia la deriva della giurisprudenza degli ultimi anni – che si concentra solo sull’insegnante per il sostegno – crea notevoli preoccupazioni per l’affievolimento della stessa logica dell’integrazione, costituita – come dovrebbe essere ben noto – dalla presa in carico di tutto il Consiglio di Classe.
Discutibile, infine, è anche il mancato accoglimento della richiesta di continuità didattica con lo stesso docente per il sostegno, in forza del pari diritto al lavoro di altri insegnanti e del diritto alla scelta della sede del posto di lavoro. Infatti, la conferma dell’attuale docente – per rispettare la continuità – non preclude il diritto al lavoro di altri insegnanti, ma solo il loro diritto alla scelta di quella sede, se collocati in posizione migliore in graduatoria.
La decisione del TAR ligure contrasta inoltre con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale già con la Sentenza depositata il 17 ottobre 2000 aveva affermato che nell’assegnazione del docente per il sostegno, l’Amministrazione Scolastica può anche prescindere dalle graduatorie, quando ciò giovi all’interesse dell’alunno e con la Sentenza 3104/09 aveva più recentemente stabilito l’obbligo, da parte della stessa Amministrazione Scolastica – sempre nell’interesse dell’alunno – di garantire la continuità didattica dell’insegnante di sostegno, obbligo affermato anche nei confronti degli Enti Locali, per la nomina degli assistenti educativi.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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