Un recente articolo pubblicato dal quotidiano «La Stampa» di Torino [L’insegnante di sostegno arriverà solo se l’alunno è invalido per l’INPS, 8 marzo 2012, disponibile cliccando qui, N.d.R.] ha diffuso una notizia che sta creando disorientamento anche presso gli organi locali del Ministero dell’Istruzione. Alcune ASL torinesi (Aziende Sanitarie Locali), infatti, pretenderebbero l’applicazione alle certificazioni di disabilità (ai fini dell’integrazione scolastica) delle recenti norme sull’accertamento medico-legale dell’invalidità civile.
Il fatto è questo: il Decreto Legge 78/09, convertito dalla Legge 102/09, ha previsto all’articolo 20 (Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile) due nuove norme per l’accertamento dell’invalidità civile, stabilendo cioè che le Commissioni Medico-Legali siano integrate da un medico dell’INPS e introducendo, inoltre, una procedura telematica, tramite la quale il medico di famiglia richiede all’INPS un codice, con il quale l’interessato – sempre on line – richiede all’INPS stesso la fissazione della visita.
Sino ad oggi questa procedura ha riguardato esclusivamente gli accertamenti per il riconoscimento dell’invalidità civile, mai, invece, quelli di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica. E tuttavia, la Legge 111/11 (articolo 19, comma 11) ha previsto che anche per l’accertamento della disabilità ai fini scolastici la commissione dell’ASL debba essere integrata da un medico legale dell’INPS, donde alcune ASL torinesi hanno appunto dedotto la necessità che si applichi totalmente la nuova procedura di acceertamento, prevista – come detto – dalla Legge 102/09.
Ebbene, se fosse corretta questa interpretazione, si avrebbero proprio le conseguenze denunciate dall’articolo della «Stampa», ovvero che i medici di famiglia torinesi chiederebbero un compenso di 60 euro per l’apertura delle pratiche, mentre i tempi di accertamento della disabilità, contemporanei a quelli dell’invalidità civile, slitterebbero di moltissimo, non consentendo alle famiglie di avere le certificazioni in tempo utile per le iscrizioni e quindi per ottenere i docenti per il sostegno e gli altri servizi necessari all’integrazione scolastica, come gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, il trasporto gratuito a scuola e così via.
Chi scrive concorda con quanti – anche al Ministero dell’Istruzione – ritengono che l’interpretazione di queste ASL torinesi sia eccessiva. Infatti, la Legge 111/11 si limita a prevedere l’obbligo che le Commissioni debbano essere integrate da un medico dell’INPS e basta, non richiamando né la nuova procedura, né la norma dell’articolo 20 della Legge 102/09, che prevede sia la presenza del medico INPS in Commissione, sia la nuova procedura telematica per l’invalidità civile.
Se del resto fosse corretta l’interpretazione di queste Aziende Sanitarie Locali, avremmo alcuni effetti paradossali:
1. gli alunni con disabilità verrebbero discriminati ai sensi della Legge 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità, poiché essi dovrebbero pagare 60 euro per la certificazione, mentre i compagni non disabili non pagano nulla, non avendo bisogno della certificazione;
2. verrebbe violato l’articolo 34 della Costituzione, secondo cui l’istruzione è «obbligatoria e gratuita» per almeno otto anni; anzi, per gli alunni con disabilità, l’obbligo scolastico si adempie sino al diciottesimo anno di età, secondo quanto stabilito dall’articolo 14, comma 1, lettera c della Legge 104/92;
3. i tempi per il rilascio delle certificazioni di disabilità verrebbero paurosamente allungati – trascinati da quelli dell’accertamento dell’invalidità civile – con enormi ritardi sul riconoscimento dei loro diritti all’integrazione scolastica.
Ma tra l’altro possono alcune ASL stabilire che si debba adottare una procedura di accertamento in contrasto con il resto delle ASL italiane? A me pare di no; infatti, il Consiglio di Stato, in occasione del Parere reso sulla bozza del regolamento per l’accertamento della disabilità ai fini scolastici, poi divenuto il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 185/06, ha chiaramente stabilito che tali procedure costituiscono «livelli essenziali» relativi a diritti sociali che, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, devono essere uguali su tutto il territorio dello Stato e la cui formulazione è riservata esclusivamente allo Stato stesso.
Pertanto, provvedano subito Il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute a risistemare la materia, riportando serenità nelle famiglie e ordine nelle scuole.
Un problema simile – va ricordato – si era prospettato subito dopo l’approvazione della Legge 104/92, che all’articolo 12, comma 5, aveva introdotto il principio della certificazione dell’handicap (disabilità), ai fini scolastici. Anche allora, infatti, le “vestali del rigore burocratico” sostennero che per la certificazione di disabilità si dovesse seguire la procedura dell’accertamento di invalidità, che invece serve a tutt’altri scopi, quali le pensioni, l’indennità e gli assegni di accompagnamento.
Onde perciò evitare confusioni, il Governo di allora intervenne immediatamente con il Decreto Legge 324/93 – convertito nella Legge 423/93 -, il cui articolo 2, comma 1, con norma di interpretazione autentica, precisava che per la certificazione di disabilità non si dovessero seguire le procedure in vigore per l’accertamento dell’invalidità civile.
Mi auguro quindi che questo precedente possa convincere il Governo a intervenire immediatamente, perché – in un momento in cui si stanno realizzando delle semplificazioni amministrative – non si sente proprio il bisogno di complicazioni burocratiche. E se già i Governi precedenti hanno abbondantemente colpito le persone con disabilità, oggi chi vuol esser “più papista del Papa” sia cortese e si faccia da parte, lasciando certi compiti a chi di dovere.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).
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