Con la recente Ordinanza del 12 marzo scorso, pronunciata in via d’urgenza, il Tribunale di Napoli (Sezione Lavoro e Previdenza) ha riconosciuto il diritto di un Cittadino con disabilità ad ottenere un ausilio non previsto dal Nomenclatore Tariffario, ma dimostrato come necessario, per il miglioramento della sua salute, tramite certificazione medica. E ciò anche contro il diniego dell’ASL, motivato per ragioni di tagli al bilancio.
Al di là della possibile discussione sull’efficacia e l’appropriatezza dell’ausilio oggetto della decisione, quel che conta, in tale provvedimento, è il principio affermato stabilmente dalla Corte Costituzionale e applicato anche dai Tribunali, secondo cui un diritto costituzionalmente garantito come la salute non può essere affievolito o violato solo sulla base di motivazioni legate ai tagli della spesa pubblica, anche in un momento così delicato come quello che l’Italia sta attraversando.
Questa, testualmente, è la Massima contenuta nell’Ordinanza di cui si parla: «Il diritto alla salute rappresenta un valore preminente rispetto a qualunque interesse di contenimento della spesa pubblica, interesse tutelato dalla predisposizione di specifici elenchi di farmaci e di presìdi che lo Stato eroga a totale suo carico. Conseguentemente, sussiste il pieno diritto alla somministrazione di un presidio che, sebbene non inserito nel nomenclatore allegato al regolamento approvato con D.M. n. 332 del 1999, costituisca l’unico mezzo per salvaguardare il bene salute del cittadino [grassetti redazionali nella citazione, N.d.R.]».
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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