Ad integrazione di quanto già scritto qualche giorno fa (se ne legga cliccando qui), torniamo a parlare di corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, aggiornando la situazione alla luce di tutti i più recenti Decreti Ministeriali.
Ricapitolando, dunque, in applicazione del Decreto Ministeriale 249/10, sulla formazione iniziale dei docenti e su quella per la specializzazione per il sostegno, tra il mese di settembre del 2011 e lo scorso mese di aprile, il Ministero ha emanato una serie di Decreti applicativi, a partire da due dell’11 novembre 2011 (disponibili cliccando rispettivamente qui e qui), che fissano le norme per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento. Tra i possibili aspiranti sono previste pure le persone in possesso del solo diploma per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, con ciò sanando la situazione di quanti già insegnano in questi ordini di scuola senza avere l’abilitazione.
Precedemente, poi, era stato emanato il 30 settembre 2011 il Decreto sui nuovi corsi di specializzazione, pubblicato però nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile di quest’anno.
Infine, è stato pubblicato nei giorni scorsi il Decreto del Direttore Generale 7/12, concernente la riconversione professionale di docenti soprannumerari che scelgano di dedicarsi all’attività di sostegno. Quest’ultimo documento – quanto ai princìpi ispiratori e ai contenuti dei programmi – si rifà al precedente Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011, presentando tuttavia alcune specificità, vale a dire:
1. ai corsi possono partecipare anche docenti in possesso del solo diploma di scuola superiore, purché già di ruolo;
2. a differenza dei corsi ordinari di specializzazione – che debbono svolgersi senza oneri aggiuntivi o ulteriori per l’erario – questi sono a carico dell’Amministrazione, sempre purché si tratti di docenti già di ruolo;
3. a questi aspiranti alla specializzazione è consentito svolgere dei programmi con un monte ore globale inferiore di oltre la metà rispetto a quelli dei corsi ordinari;
4. a differenza dei corsi ordinari, in cui è vietata l’effettuazione di lezioni on-line per il normale svolgimento degli insegnamenti, ai partecipanti previsti da questo Decreto è consentito il 50% di insegnamenti on-line;
5. data la necessità di non gravare sull’erario, il Ministero ha stabilito che i docenti soprannumerari frequentanti i corsi possano ricevere l’incarico su posto di sostegno a partire dal prossimo mese di settembre, anche se per allora non avranno ancora completato il corso, purché ne abbiano frequentato almeno i due terzi (40 dei 60 Crediti Formativi Universitari) o addirittura anche solo un terzo (20 dei 60 Crediti Formativi Universitari), ovviamente solo se non vi siano nelle graduatorie docenti aspiranti a supplenze già specializzati.
Osservazioni
Pur non condividendo la novità dei corsi di riqualificazione per la specializzazione di sostegno, è da tener presente che essi non sono un'”invenzione ministeriale”, ma sono espressamente previsti da una precisa normativa, ovvero l’articolo 19, comma 11 della Legge 111/11. Pertanto le Associazioni aderenti alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e alla FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali di Persone con Disabilità), non essendo legittimate a sollevare la questione di incostituzionalità della norma, si sono adoperate per cercare di migliorare al massimo i contenuti dei corsi, inizialmente previsti con un risibile monte ore (120) e per giunta tutte on-line. Si è riusciti così ad allineare la logica e la struttura dei corsi stessi a quelli ordinari previsti dal Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011.
Per quanto riguarda i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), le cui prove d’ingresso sono previste per il prossimo mese di luglio, si sono levate molte critiche da parte di quanti – docenti precari abilitati in precedenza – temono una forte concorrenza dei nuovi abilitati che, avendo molta più anzianità di servizio, potrebbero superarli nelle graduatorie, specie in quelle ad esaurimento.
Contro i corsi di riqualificazione per la specializzazione su sostegno dei docenti soprannumerari, di prossimo avvio, le critiche – assai dure – sono arrivate invece da parte di docenti collocati in posizione ottimale nelle graduatorie ad esaurimento per l’immissione in ruolo, giacché essi vedono spostarsi di molto la data auspicata, dal momento che il numero dei docenti soprannumerari si aggira intorno alle diecimila unità, in maggioranza nelle scuole superiori.
E ancora, critiche contro i due decreti sulla specializzazione per il sostegno si sono levate da parte di specializzati in possesso di laurea “contro” i prossimi specializzandi diplomati. Il Ministero e i Sindacati hanno replicato che i diplomati sono stati ammessi sia ai corsi per il TFA sia a quelli di riqualificazione per la specializzazione di sostegno, trattandosi di personale che insegnava da tempo e che non poteva essere abbandonato durante la carriera scolastica.
Infine, rispetto alle critiche sulla riduzione di orario nei programmi dei corsi di riqualificazione per il sostegno, essa è giustificata dal Ministero con il fatto che si tratta di docenti di ruolo e quindi con l’esperienza di moti anni d’insegnamento.
Da parte nostra va certamente rilevato che questi corsi ritardano o addirittura riducono le possibilità di insegnamento per docenti neo-laureati.
E rispetto ai contenuti dei programmi, nell’ambito dei corsi di riqualificazione per la specializzazione, va sottolineato che – anche se ridotti quantitativamente -, essi sono identici a quelli dei corsi ordinari previsti dal Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011, come pure sono identiche le modalità di svolgimento (eccetto che per il 50% di lezione on-line) e i requisiti che debbono essere posseduti dalle Università organizzatrici e dai docenti e dai tutor dei corsi.
Per questa serietà si è adoperata – come già detto in precedenza – l’apposita commissione composta da esperti delle Federazioni FISH e FAND, coordinati da un Dirigente Tecnico del Ministero, che hanno preteso e ottenuto la revoca di quel bando dell’ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, ex INDIRE), comparso il 12 dicembre 2011, tramite il Decreto n. 273 della stessa ANSAS [se ne legga nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.], nel quale non si davano garanzie di professionalità dei tutor e dei contenuti dei futuri corsi.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento del’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.