Il termine «di norma» consente per altro delle «eccezioni», previste dall’articolo 4 del medesimo DPR, per tutte le prime classi – comprese quelle con alunni con disabilità – sino al 10%. Ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non devono superare i 22 alunni.
Tornando inoltre al già citato paragrafo della Circolare, dedicato ai Posti di sostegno, anche lì vi si raccomanda «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».
Manca tuttavia un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che – ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 – hanno diritto di precedenza nell’accesso ai servizi previsti da quella stessa Legge, tra cui quello scolastico. Tale precedenza è da ritenersi valida certamente rispetto ai compagni che compiono i 3 anni non solo entro il 30 aprile 2013, ma anche entro il 31 dicembre 2012, mentre si deve supporre che essa non possa operare nei confronti dei compagni che già provengono da una “Sezione primavera”.
Se poi rispetto ai paragrafi concernenti la Scuola primaria (pagine 7-9) e quella Secondaria di I grado (pagine 9-11), nulla vi è da eccepire, nel caso invece di classi della Scuola secondaria di II grado (le ex Superiori, pagine 11-18), la Circolare stabilisce che per quelle successive alla prima – qualora il numero medio di alunni sia inferiore a 22 – si debba procedere a una redistribuzione, in modo tale da avere classi sino a un massimo di 30 alunni.
A tal proposito è da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni, perché frequentate da alunni con disabilità, il numero di tali alunni non possa superare – nemmeno in tale circostanza – il numero di 22, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sforato sino a 30.
Un successivo paragrafo della Circolare, infine, riguarda la dotazione degli organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti (pagina 18), di cui al Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell’articolo 1, comma 632 della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007). In esso manca qualunque riferimento agli alunni con disabilità e tuttavia – siccome all’inizio della Circolare era stato richiamato il DPR 81/09 – è da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall’articolo 5 di quello stesso DPR.
Inoltre è da ricordare che già l’Ordinanza Ministeriale 455/97 – richiamata espressamente dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01 – aveva stabilito che anche nelle classi dei corsi per gli adulti spettassero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità. E queste – secondo la già citata Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera b) – devono corrispondere alle loro «effettive esigenze».
L’allegato schema di Decreto Interministeriale
Va anche opportunamente sottolineato che lo schema di Decreto Interministeriale di prossima registrazione alla Corte dei Conti e trasmesso con la stessa Circolare 25/12, stabilisce in modo tassativo (articolo 12, comma 7) che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni».
Tale norma dev’essere tenuta presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni.
Suggerimenti
In conclusione si invitano da una parte i Dirigenti Scolastici a pretendere dagli Uffici Scolastici Regionali il rispetto di tutte le norme sopra citate, con la riduzione del numero degli alunni o l’eventuale sdoppiamento di classe in caso di eccesso.
Si invitano dall’altra parte le famiglie a chiedere ai Dirigenti Scolastici di conoscere – possibilmente per iscritto e prima dell’inizio dell’anno scolastico – se le classi sono state formate nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare 25/12 e dall’allegato Decreto Interministeriale. Ciò al fine di eventuali, immediate azioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per il rispetto di quelle stesse norme.