Con le Sentenze n. 144 e n. 145, depositate in Segreteria il 10 aprile scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Molise ha annullato i provvedimenti di accorpamento di più classi di pochi alunni, volti a costituire un minor numero di classi con moltissimi alunni.
Il processo è stato molto dibattuto, essendovi stata una precedente sospensiva del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, e anche per questo le Sentenze molisane – che rigettano le motivazioni difensive dell’Amministrazione Scolastica – sono molto articolate e interessanti.
Le norme invocate dai ricorrenti e poste alla base delle decisioni del TAR sono esattamente le seguenti:
1. Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 18 dicembre 1975 sulle norme tecniche dell’edilizia scolastica, che fissa per ciascuna persona presente in classe uno spazio netto non riducibile di mq 1,80 nelle scuole dell’infanzia e del primo ciclo e di mq 1,96 per le scuole del secondo ciclo.
L’Amministrazione Scolastica aveva provato ad eccepire che tali norme fossero state abrogate dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09 sulla formazione delle classi, ma il TAR ha evidenziato che le norme del DPR sono generali, mentre quelle del citato Decreto Ministeriale sono speciali e in quanto tali – per legge – non possono essere abrogate da norme generali, riguardando specificamente la tutela al diritto alla sicurezza e alla salute.
Né si può dire che tali norme siano state abrogate dall’articolo 12 della Legge 23/96 (Norme per l’edilizia scolastica), poiché il comma 5 di quel medesimo articolo fa salvi i criteri fissati dal Decreto Ministeriale del ’75, sino a quando essi non verranno modificati da singole Leggi Regionali. Pertanto, poiché la Regione Molise non ha emanato una legge regionale in materia, restano fermi i parametri del Decreto Ministeriale del ’75.
2. Norme antincendio e sicurezza del lavoro, ovvero:
– Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992 sulla prevenzione degli incendi;
– Decreto Legislativo 626/94, confermato dall’articolo 1, comma 1 del Decreto Ministeriale 382/98, confluiti poi nel Testo Unico Decreto Legislativo 81/08 sulla sicurezza nei posti di lavoro.
Interessante, qui, la considerazione del TAR molisano, secondo cui gli studenti, pur non essendo lavoratori, debbono essere equiparati, ai fini della sicurezza, al personale scolastico.
In conclusione l’Amministrazione è stata condannata a ripristinare le classi nel rispetto delle norme sopracitate e alla rifusione delle spese di causa.
Osservazioni
In sostanza, queste Sentenze e altre – anche del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato – mostrano come anche nel caso delle cosiddette “classi pollaio” con alunni con disabilità, tutte le norme sopra citate possano e debbano essere applicate.
Conseguentemente, in tali casi – oltre a invocare il rispetto dell’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, troppo spesso disatteso dall’Amministrazione scolastica – è utile invocare tutte le norme sopra citate, contro le quali ormai sembra proprio che l’Amministrazione abbia armi di difesa spuntate.
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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