Com’è noto, la Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) stabilisce che una condotta attuata tramite comportamenti o provvedimenti volontari o involontari, ma oggettivamente discriminatori, nei confronti delle persone con disabilità, sia un fatto che comporta la condanna al risarcimento dei danni anche non patrimoniali, oltre che alla cessazione del comportamento incriminato.
Di questo avviso, però, non è stato il Tribunale Civile di Ravenna, nel decidere, con un’Ordinanza emessa il 14 giugno scorso, sul ricorso di una famiglia che lamentava la discriminazione operata per l’“interscuola” (orario di mensa) negato a un alunno con disabilità, per il solo fatto che uno dei genitori non lavorava e avrebbe potuto quindi accudire il figlio in quell’intervallo di tempo.
Fin qui, su tale decisione, nulla da eccepire, dal momento che l’ASP (Azienda per i Servizi alla Persona, ex IPAB [Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, N.d.R.], trasformata in Azienda Comunale ai sensi dell’articolo 10 della Legge 328/00) aveva fissato questa prescrizione nel proprio Regolamento del 2008 (Regolamento per la gestione del tempo extrascolastico per minori disabili), come giustamente afferma il Tribunale Civile di Ravenna.
Dove invece – a sommesso avviso di chi scrive – c’è discriminazione è nel raffronto tra il citato Regolamento dell’ASP ravennate e il precedente Regolamento dell’Assessorato Comunale per i Servizi Sociali del 2005, che prevedeva per tutti i bambini il diritto prioritario all’interscuola, ove i due genitori lavorassero entrambi, ammettendo quindi implicitamente che non lavorando uno dei due, anche in questo caso si sarebbe potuto ottenere l’interscuola per il figlio, pur dopo che fossero stati soddisfatti i diritti prioritari degli altri. Anzi, tale regolamento prevedeva una norma apposita per le situazioni più gravi, da risolvere caso per caso.
Con il successivo Regolamento dell’ASP, invece – riguardante esclusivamente i bambini con disabilità – di tale distinzione fra genitori entrambi lavoratori e genitori dei quali uno solo lavora, concedendo in quest’ultimo caso l’interscuola, qualora siano rimasti posti disponibili dopo le priorità, non vi è traccia alcuna. E se si chiedono chiarimenti verbali agli uffici dell’ASP, ci si sente rispondere – come ha stabilito il Tribunale – che il servizio dell’ASP è particolare perché non si limita solo all’interscuola.
Invero, siccome a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, il fatto è che mentre per l’interscuola del Comune c’è un assistente per molti bambini, per l’interscuola dei bambini con disabilità occorre un assistente talora anche con rapporto di uno a uno, ciò che costituisce un costo molto superiore.
E tuttavia, se si ritiene l’interscuola come rientrante nel diritto allo studio, la Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale è chiarissima, stabilendo, anche alla luce di un’ininterrotta propria giurisprudenza, che il diritto allo studio degli alunni con disabilità, essendo costituzionalmente garantito, non può essere limitato per motivi di restrizioni di bilancio. Ciò significa che, se la vera motivazione della disparità di trattamento fosse costituita dal costo maggiore per gli alunni con disabilità – e dal testo del Regolamento non risultano motivazioni di altro tipo – la norma dello stesso Regolamento dell’ASP che la prevede sarebbe illegittima e potrebbe essere annullata da qualunque Tribunale (in questo caso dal Tribunale Amministrativo Regionale-TAR), per violazione di norme costituzionali.
Di conseguenza, quindi, il Regolamento dell’ASP sarebbe un provvedimento discriminatorio e come tale censurabile da qualunque Tribunale Civile.
Forse, se la famiglia facesse appello contro la Sentenza del Tribunale di Ravenna, potrebbe capovolgere il risultato, dal momento che la discriminazione tra le due previsioni normative è sostanzialmente palese. Anzi, stando all’articolo 3, comma 3 della Legge Quadro 104/92, gli alunni con disabilità certificati in situazione di gravità hanno «diritto di priorità» nell’accesso a tutti i servizi previsti dalla stessa Legge Quadro e quindi anche all’interscuola, come connesso intrinsecamente al diritto allo studio, senza alcuna distinzione se i genitori lavorino entrambi o meno. Sarebbero quindi alla pari di priorità con l’ipotesi prevista dal Regolamento Comunale. Né si dica che questa è una conclusione meramente formale, perché si potrebbe replicare che molto più formale è la distinzione operata nel Regolamento dell’ASP, che sottintende un bisogno di risparmio – non previsto dal precedente Regolamento Comunale – il quale ultimo, anzi, prevedeva una norma apposita proprio per i casi più gravi.
A questo punto si auspica che – senza la necessità dell’appello – il Comune di Ravenna, di cui è nota la multidecennale tradizione di meritori interventi di qualità nell’integrazione scolastica, anche con ottimi accordi di programma, tra i primi in Italia, voglia modificare il Regolamento dell’ASP (azienda propria), adeguandolo al proprio precedente Regolamento, alla Legge 67/06 e – non certo ultima – alla Costituzione Italiana.
Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.
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