Annullata una bocciatura per insufficiente sostegno

di Salvatore Nocera*
È certamente una Sentenza importante, quella recentemente prodotta dal TAR del Lazio, anche perché risolve un problema finora mai affrontato in materia di inclusione scolastica. E tuttavia qualche approfondimento è necessario, specie nel dover registrare una “deriva” amministrativa e giudiziaria, in basa alla quale il sostegno continua ad essere erroneamente ritenuto come l’unica risorsa per l’inclusione

Bimbo con disabilità entra a scuolaLa Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio 6087/12, depositata il 5 luglio scorso, è certamente di estremo interesse, perché risolve un problema sino ad oggi mai affrontato in materia di inclusione scolastica. Tale provvedimento, infatti, fa discendere da un insufficiente numero di ore di sostegno l’annullamento della bocciatura di un alunno con grave disabilità.

Questi i fatti: un alunno con grave disabilità, frequentante una classe intermedia di un istituto di istruzione superiore, aveva avuto l’assegnazione di sole 4 ore di sostegno settimanali, con una progressiva riduzione dalle 16 ore della scuola media e dalle 12 e 8 dei due anni precedenti di scuola superiore. Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe lo aveva bocciato per non avere raggiunto gli obiettivi minimi del PEI (Piano Educativo Individualizzato), predisposto ai sensi dell’articolo 15 dell’Ordinanza Ministeriale 90/01.
La famiglia ha dunque impugnato la bocciatura di fronte al TAR, denunciando – oltre all’immotivata riduzione di ore di sostegno rispetto all’anno precedente – anche gravi errori procedurali, quali la mancata partecipazione allo scrutinio del docente per il sostegno, la mancata concessione delle prove equipollenti di cui all’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92 (sostituzione della prova scritta di inglese con quella orale) e il mancato rispetto dell’articolo 16, comma 1 della medesima Legge 104/92, che impone l’indicazione nel PEI delle discipline per le quali il Consiglio di Classe prevede la riduzione di alcuni contenuti, insieme a criteri particolari di programmazione e ad attività di sostegno.
Il TAR aveva dunque accolto l’istanza sospensiva e il Consiglio di Classe si era riunito nel dicembre del 2011, per riesaminare lo scrutinio del maggio precedente. In quella sede si era evidenziato che il PEI aveva previsto la richiesta di molte ore di sostegno – specie nelle discipline di indirizzo della scuola – ma ciò nonostante, si era ribadito il giudizio di non ammissione alla classe successiva. La famiglia, pertanto, ha proposto una serie di motivi aggiunti al ricorso, rimarcando in particolare quest’ultima circostanza.
Di fronte a tale situazione il TAR ha accolto il ricorso, fondando sostanzialmente la propria decisione sull’insufficienza delle ore di sostegno, come risulta, tra l’altro, dal seguente passaggio della Sentenza: «Tale rilevabile inadeguatezza del mezzo fornito all’alunno portatore di handicap, che come noto si rende sicuramente sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa allorquando la stessa inadeguatezza risulti “ictu oculi” manifesta, consente l’accoglimento del ricorso e consente di ritenere anche i risultati delle prove svolte dallo stesso di cui il Consiglio di classe ha genericamente rilevato insufficienze nella generalità delle materie, parimenti collegabili alla stessa carenza della attività di sostegno».

Osservazioni
Innanzitutto è significativa l’affermazione che quando una risorsa tecnicamente importante per l’inclusione – come il sostegno – sia ritenuta quantitativamente insufficiente dagli stessi tecnici della scuola, cioè i docenti curricolari, essa deve ritenersi ictu oculi (“a prima vista”) insufficiente anche dai Giudici che, in materia di discrezionalità tecnica, non avrebbero facoltà di giudizio, ma che sulla base del giudizio dei tecnici, possono sindacare l’illegittimità dell’Amministrazione nel non fornire sufficienti risorse per una buona inclusione.
Punto determinante della decisione è stato quindi quanto previsto dal PEI e riaffermato nello scrutinio suppletivo, circa l’insufficienza delle ore di sostegno. Su tale punto, però, appare necessario qualche approfondimento.

Ragazzo in carrozzina studia al tavolo di una bibliotecaIn primo luogo, risulta dagli atti che il PEI era stato predisposto in febbraio, cioè ben cinque mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico, mentre l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 24 febbraio 1994 prevede al massimo un periodo di tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico. Probabilmente tale ritardo potrebbe essere dovuto al fatto che, troppo spesso, i docenti curricolari, specie di scuola superiore, delegano la formulazione del PEI al solo docente per il sostegno e questi talora viene assegnato con ritardo anche di uno o due mesi.
Tuttavia è da tener presente che i docenti conoscevano già l’alunno da alcuni anni e quindi non si comprende perché abbiano atteso tanto tempo per stilare un PEI che avrebbe dovuto sostanzialmente essere, per gli aspetti metodologici e didattici, la prosecuzione di quelli degli anni precedenti e in quanto tale avrebbe quindi potuto essere già predisposto sin dal primo giorno di scuola.
In secondo luogo, la Nota Ministeriale Protocollo n. 4798/2005 stabilisce che all’inizio dell’anno scolastico e ancor prima che incomincino le lezioni, i Consigli di Classe debbano abbozzare “un” PEI (se l’alunno non è ancora conosciuto ) e “il” PEI ( se l’alunno è già conosciuto) in sede di programmazione dell’attività didattica. Questa violazione non è stata dedotta in giudizio, ma occorre farne cenno in questo nostro commento di carattere “ giuridico-pedagogico”.
In terzo luogo, già nel Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 185/06 sulle nuove modalità di certificazione della disabilità a fini scolastici e nella successiva Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, sull’accoglienza degli alunni con disabilità, è chiaramente detto e ribadito che almeno un abbozzo di PEI dev’essere effettuato già prima dell’inizio dell’anno scolastico, in modo da consentire la richiesta, almeno in organico di fatto, delle ore di sostegno non concesse in organico di diritto. Purtroppo anche  la violazione di queste norme non è stata dedotta in giudizio, probabilmente perché ritenuta superflua, e forse a ragione); ma sotto il profilo della programmazione didattica, esse risultano invece di fondamentale importanza.
Infine, l’obbligo di indicare nel PEI la richiesta delle ore di sostegno anche in deroga (trattandosi di un alunno con grave disabilità), da predisporsi prima dell’inizio dell’anno scolastico, è contenuta nell’articolo 10, comma 5 della Legge 122/10, che doveva essere conosciuta dai docenti del Consiglio di Classe, poiché intervenuta in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2010-2011.

Ragazzo in carrozzina a scuolaDa tutto ciò, pertanto, risulta chiaro come sia il Consiglio di Classe che la Magistratura ritengano unica risorsa fondamentale per l’inclusione scolastica le ore di sostegno, in numero crescente con il crescere della gravità della disabilità, sino al punto che alcune Sentenze hanno ritenuto taluni alunni titolari del diritto ad avere il sostegno per tutte le ore di insegnamento. E ciò lascia perplessi, dal momento che quanti hanno vissuto il processo di inclusione fin dai suoi inizi alla fine degli Anni Sessanta – come chi scrive – hanno potuto constatare che le risorse fondamentali per una buona inclusione sono stati l’impegno dei docenti curricolari e la collaborazione dei compagni di classe.
Ciò non significa naturalmente che il sostegno non sia importante, tanto è vero che già nei primi Anni Settanta il Ministero – pur in mancanza di una normativa precisa sugli organici di sostegno – aveva provveduto ad assegnare docenti per il sostegno in forza di utilizzazioni di docenti disponibili, prendendoli anche da quelli sovrannumerari degli istituti speciali (articolo 9 del DPR 970/75). Però la forza dell’inclusione stava e sta nella presa in carico del progetto didattico di inclusione da parte dei docenti curricolari, “collaborati” (e non sostituiti) da quelli per il sostegno.
Ora da questa Sentenza – come da varie altre precedenti, provenienti anche dalle Supreme Magistrature – si trae l’impressione che la normativa preveda il sostegno come risorsa fondamentale e cio non è né pedagogicamente né giuridicamente corretto e bisogna avere il coraggio di dirlo, pena lo stesso snaturamento dell’inclusione scolastica, come l’abbiamo vissuta nel nostro Paese.

L’altra risorsa importantissima – di cui si è già accennato – è costituita dai compagni di classe, con i quali si deve realizzare l’integrazione, ma questo secondo aspetto sembra molto sottovalutato dall’Amministrazione, a partire dall’inizio del 2000, al punto che, malgrado la norma dell’articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 fissi a 20, massimo 22, il numero degli alunni nelle classi con alunni con disabilità, si devono purtroppo registrare molte classi con numeri ben maggiori, ciò che impedisce un’interazione fra i compagni, secondo i princìpi della “pedagogia cooperativa”.
Per questi motivi, tra l’altro, l’Osservatorio Scolastico del Ministero ha recentemente predisposto una bozza di Disegno di Legge sulla qualità dell’inclusione scolastica, che il ministro Profumo, per bocca del suo sottosegretario Rossi Doria, ha dichiarato di fare proprio.
Quella bozza prevede come princìpi fondamentali l’esplicitazione della presa in carico del progetto di inclusione scolastica da parte di tutti i docenti curricolari, che devono essere formati obbligatoriamente a tale scopo (inizialmente e in servizio), con la collaborazione dei docenti per il sostegno e il coinvolgimento dei compagni di classe, all’interno di una classe non numerosa.

In conclusione, il TAR del Lazio va certamente ringraziato per questa innovativa Sentenza, ma l’auspicio è che si possa andare oltre, nello spirito di una più autentica qualità dell’inclusione scolastica, come sostiene la stessa Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata in Italia dalla Legge 18/09, che, agli articoli 2 e 24, proprio in tema di inclusione scolastica ha introdotto nella nostra legislazione il principio del cosiddetto “accomodamento ragionevole”, secondo il quale si deve fare il tutto per tutto, pur di realizzare la logica intrinseca dell’inclusione.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

Share the Post: