La Circolare sugli organici di fatto: alcune osservazioni

di Salvatore Nocera*
Prodotta il 18 luglio scorso dal Ministero dell’Istruzione, la Circolare sugli organici di fatto per il prossimo anno scolastico contiene alcuni passaggi assai importanti, per gli alunni con disabilità, ma anche qualche lacuna che potrebbe causare un ulteriore contenzioso giuridico. Analizziamo il documento punto per punto

Bimbo con disabilità entra a scuolaIl Ministero dell’Istruzione ha emanato il 18 luglio scorso la Circolare 61/12, che detta una serie di norme in merito agli organici di fatto per il prossimo anno scolastico 2012-2013.
È interessante innanzitutto notare come circa la formazione delle classi vengano ribadite le norme del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 81/09 ed espressamente richiamate le regole sulla sicurezza, ai fini della capienza consentita del numero di alunni.
Quanto poi al personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), si riafferma il principio che solo in via eccezionale, e cioè di impossibilità di garantire un corretto funzionamento del servizio scolastico, possa essere consentita ai Dirigenti Scolastici la richiesta di posti in più in organico di fatto.
Per quanto riguarda infine gli alunni con disabilità, la Circolare dedica ad essi un apposito paragrafo che riteniamo opportuno proporre integralmente qui di seguito.

«Posti di sostegno
L’art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 [“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito nella Legge 111/11, N.d.R.] ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l’assegnazione dei posti di sostegno.
Il citato comma stabilisce:
a) le Commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
b) l’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge n.244/2007 (finanziaria per il 2009 [in realtà per il 2008, N.d.R.]);
c) l’organico di sostegno è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all’uopo costituite) e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione le scuole programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell’alunno disabile.

La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s. 2012/13, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posti fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2012/2013, comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella di organico di fatto.
Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale [si fa riferimento alla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, N.d.R.], vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato: la effettiva presenza degli alunni nelle classi; la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO [Piano Educativo Individualizzato elaborato dal Gruppo di Lavoro Handicap Operativo, N.d.R.], ecc..); la accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti).
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64 [si fa riferimento all’articolo 64 della Legge 133/08, N.d.R.], si confida in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte costituzionale.
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero rendersi necessari, le SS.LL. comunicheranno a questo Ministero e al Sistema Informativo ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti.
Ragazzina con disabilità insieme a compagne di scuolaSi richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Le SS.LL., sentite le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno le modalità di una equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

Osservazioni
Per quanto riguarda la norma dell’articolo 19, comma 11 del Decreto Legge 98/11, convertito successivamente nella Legge 111/11, secondo la quale i posti vengono assegnati dagli Uffici Scolastici Regionali direttamente alle scuole, che provvederanno a ripartirli fra gli alunni con disabilità, è necessario subito precisare che i Dirigenti Scolastici dovranno distribuire posti e ore tenendo conto di alcuni criteri fissati dalla Magistratura, onde evitare il ripetersi e l’ampliarsi di contenzioso. E cioè:
– assicurare lo stesso numero di ore dell’anno precedente agli alunni la cui Diagnosi Funzionale non palesi alcun miglioramento rispetto all’anno precedente;
– assegnare le ore di sostegno residue sulla base delle «effettive esigenze» di ciascun alunno, risultanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), come espressamente scritto nell’articolo 1, comma 605, lettera b della Legge 296/06, citata dalla Circolare 61/12 del Ministero;
– se le ore assegnate in organico di diritto non saranno sufficienti a quanto detto, dovranno essere chieste in organico di fatto le ore necessarie indicate nel PEI, come stabilito dall’articolo 10, comma 5 della Legge 122/10.

La Circolare in esame ribadisce quindi le norme sul diritto alle deroghe per il sostegno, con la precisazione della Corte Costituzionale che la gravità certificata dev’essere considerata con riguardo alla specificità della disabilità. Ad esempio un alunno con disabilità solo fisica – anche se grave – può non avere diritto al massimo delle ore in deroga, potendogli altresì servire più ore di assistenza per l’autonomia.
Alunni in classeSu questo aspetto, tuttavia, occorre precisare che la Circolare 61/12 introduce un criterio non contenuto nella Sentenza citata e cioè «l’assenza di interventi di altre istituzioni o enti». La Sentenza, infatti, non esclude la possibilità della contemporanea necessità di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, mentre quelle parole contenute nella Circolare sembrano invece escluderla. Un’esclusione, questa, che può considerarsi legittima solo in casi di comprovata non necessità di sostegno, come nel caso di un alunno con sola disabilità motoria alle gambe o di un alunno cieco di scuola superiore pienamente padrone dell’uso del computer con barra braille e/o di sintesi vocale.
Pertanto, in mancanza di un urgente chiarimento in proposito, si rischia di aprire un contenzioso realmente infinito.

Quanto poi alle certificazioni, si ribadisce la recente norma che richiede la presenza obbligatoria, nelle commissioni, di un medico dell’INPS, senza tuttavia precisare – come invece è avvenuto in riferimento al caso del Piemonte, del quale ci siamo occupati anche su queste pagine – che non è invece legittimo il ricorso alla  nuova procedura di accertamento predisposta dall’INPS e che quindi rimane fisso quanto precedentemente previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 185/06, ovvero la necessità della semplice commissione tradizionale, con la sola novità della presenza del medico dell’INPS: sarebbe pertanto stato opportuno che la Circolare l’avesse precisarlo per tutti.

Importantissima, infine, riteniamo sia la norma conclusiva circa il dovere di istituire classi con non più di venti alunni, in presenza di uno scolaro con grave disabilità o di due scolari con disabilità non grave.
Quanto poi alle possibili deroghe per i posti del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario), ci permettiamo di esplicitare, oltre agli esempi proposti nella Circolare, anche quello che manchino collaboratori e collaboratrici scolastiche sufficienti per l’assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità. E tuttavia, anche se non presente nel testo, tale norma si rinviene – oltre che nella Nota Ministeriale Protocollo 3390/01, anche nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2007, agli articoli 47 e 48 e alla Tabella A.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

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