«Siamo alle soglie dei festeggiamenti patronali di Castelnuovo Calcea – ci scrive Oriana Fioccone – un piccolo paese in provincia di Asti, in cui gran parte della popolazione è composta da anziani e in cui alcune persone, non anziane, hanno problemi di mobilità. Mia sorella ed io siamo nate a Castelnuovo, vi abitiamo da sempre e abbiamo problemi di deambulazione. Per muoverci usiamo la carrozzina, ma non possiamo, ad esempio, accedere alla sede del Municipio, perché dovremmo superare una serie di barriere architettoniche. Naturalmente, se si volesse e servendosi delle nuove tecnologie, si potrebbe ovviare al problema e rendere il palazzo comunale accessibile. Lo chiediamo da anni, ma ci viene risposto che abbiamo ragione e che sicuramente si farà, ma il tempo passa e non si vede nulla. Anzi!».
Fermiamoci per un istante a quell’«Anzi!» – che prelude ad ulteriori sviluppi negativi del racconto – e ci chiediamo semplicemente: dopo averlo fatto per anni, di quanti palazzi comunali, scuole, parchi, monumenti, cimiteri o stazioni ferroviarie dovremo continuare a denunciare l’accessibilità? Un quesito, tra l’altro, rispetto al quale è del tutto irrilevante la posizione geografica. Qui siamo infatti in Piemonte, nel cuore dell’Alto Monferrato, zona ricca di storia e di bellezza, ma basta sfogliare anche rapidamente le pagine del nostro sito – all’interno della Sezione Mi muovo – per riscontrare situazioni analoghe da Nord a Sud, dall’Adriatico al Tirreno, in centri piccoli come Castelnuovo Calcea (783 abitanti, secondo i più aggiornati dati Istat) o in grandi città come Milano, Torino, Napoli o Bari.
La nostra domanda, dunque, è destinata a restare senza risposta, ma continuiamo a credere che l’unico modo per ottenere risultati concreti – dal punto di vista del rispetto delle leggi e anche della crescita di una cultura dell’accessibilità – sia non stancarsi mai di parlarne e ancora parlarne.
Torniamo quindi al racconto della Lettrice, che scrive: «Qualche anno fa si è restaurata l’area dell’antico castello e mentre una parte è stata resa accessibile a tutti, per salire sull’antica torre si è costruita una bellissima scalinata, insuperabile per chi ha problemi di deambulazione».
E così, in estate, durante i festeggiamenti patronali, quando «si invita la popolazione a salire sull’antica torre per “gustare l’aperitivo ammirando il paesaggio”, sinceramente – annota Fioccone – il mio interesse non è per l’aperitivo e non voglio neanche che qualcuno, di sicuro molto gentile, mi porti qualcosa da bere e da mangiare; sono stanca di sentirmi trattare come un cagnolino, costretto ad attendere pazientemente fuori dalla porta».
«In fondo cosa chiedo? – è la conclusione -, semplicemente che vengano applicate delle leggi, ormai vecchie di anni, per poter accedere, quando voglio, nei vari edifici pubblici del mio paese. Chiedo, pertanto, che venga applicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2003, n. 85». Si tratta – e fa bene a ricordarlo Oriana Fioccone – della norma che istituì, per la prima domenica di ottobre di ogni anno, la Giornata Nazionale per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Da parte nostra ci ilimitiamo a riproporre integralmente, qui in calce, l’articolo 9 (Accessibilità) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, diventata nel 2009 la Legge dello Stato Italiano n. 18/09. Si tratta, a nostro avviso, di un testo che contiene alcuni princìpi fondamentali, mirabilmente sintetizzati, e anche di questi crediamo non ci si debba mai stancare di parlare. (Stefano Borgato)
Articolo 9 – Accessibilità
1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:
(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.
2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:
(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;
(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all’informazione;
(g) promuovere l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;
(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.