Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha emesso il 17 luglio scorso l’Ordinanza Sospensiva 2609/12, con la quale un alunno ultradiciottenne con grave disabilità è stato ammesso in via cautelare a frequentare la scuola media del mattino.
Si tratta di un provvedimento interessante, perché, a memoria di chi scrive, è la prima volta che un TAR si pronuncia su tale argomento assai delicato. Questi i fatti.
Un alunno con grave disabilità, frequentante la prima media, ha compiuto i 18 anni prima della fine dell’anno scolastico; il Dirigente Scolastico ha comunicato alla famiglia che non poteva accettare l’iscrizione alla seconda media, ostando a ciò la Circolare Ministeriale 110/11 sulle iscrizioni (integrata dalla Circolare 14/12), che fa espresso divieto di iscrizione alla scuola media del mattino di alunni ultradiciottenni, per i quali invece è prevista la frequenza dei corsi pomeridiani e serali, dove devono essere assicurati tutti i diritti dell’integrazione scolastica di cui all’Ordinanza Ministeriale 455/97.
La famiglia, rifiutando la frequenza del corso pomeridiano offerto, è ricorsa al TAR, che in via cautelativa ha ammesso con riserva l’alunno alla frequenza della seconda media del mattino.
Osservazioni
Si tratta – come detto – di un’ordinanza assai interessante perché non mi risultano precedenti e quindi essa può fa da “apripista” a successive decisioni in tal senso, specie se la decisione verrà confermata dalla Sentenza di merito. Ci sia per altro consentita qualche riflessione in proposito.
Per emettere l’Ordinanza, il TAR ha riconosciuto che sussistono i due requisiti fondamentali per pronunciare una sospensiva e cioè il fumus boni juris (la parvenza a prima vista della fondatezza della richiesta) e il periculum in mora (il fondato rischio del danno in caso di mancata sospensione del provvedimento impugnato).
Ora, quanto al fumus boni juris, certo la semplice presenza di una norma amministrativa che vieta l’iscrizione in tale circostanza (la citata Circolare 110/11), di per sé non è elemento sufficiente per negare tale fumus, poiché altrimenti nessuna sospensiva potrebbe essere richiesta e concessa, pur in presenza di norme amministrative poi giudicate illegittime nelle Sentenze di merito. Sta però il fatto che quella Circolare si fonda sulla Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale, che espressamente vieta tale iscrizione, proponendo la frequenza nei corsi per adulti, stante il grande divario di età tra gli alunni ultradiciottenni e i compagni di almeno quattro o cinque anni più giovani. E ciò certamente non facilita l’integrazione tra loro in un clima sereno, motivo per il quale la Corte Costituzionale – nel negare la frequenza ai corsi mattutini – aveva riconosciuto il diritto alla frequenza nei corsi per adulti.
Pertanto, nemmeno il rifiuto dell’Amministrazione si può definire privo di fumus boni juris, fondandosi su una Sentenza della Corte Costituzionale che nel nostro sistema ha forza superiore a quella delle leggi ordinarie.
Quanto poi al periculum in mora per l’alunno, questo non dovrebbe sussistere poiché allo stesso non era stato negato in assoluto il diritto alla frequenza della scuola media, ciò che sarebbe contrario alla Legge 104/92 e alla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale. Egli, infatti, era stato pienamente riconosciuto nei corsi per adulti, essendo appunto l’ultradiciottenne un adulto sotto il profilo legale. Né si dica che gli alunni con disabilità intellettiva hanno – anche se adulti – un’“età mentale da bambini di pochi anni”, perché se si dovesse seguire questo ragionamento, allora essi potrebbero liberamente – anzi dovrebbero – essere iscritti e frequentare ripetutamente la scuola dell’infanzia!
Siccome quindi questa soluzione – formalisticamente basata su una valutazione di meri dati psicologici – non è accettabile, non dovrebbe esserlo neppure quella che sta alla base dell’Ordinanza prodotta dal TAR del Lazio, fondata sulle stesse considerazioni o su argomentazioni di diritto allo studio (che però nell’Ordinanza stessa non vengono esplicitate), poiché non terrebbe conto dell’età evolutiva degli alunni con disabilità, i quali, come tutti i compagni non disabili, attraversano le fasi dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età giovanile, per le quali il nostro ordinamento prevede tre tipologie di scuole, avendo altresì istituito, per i ritardatari, i corsi di istruzione per adulti, garantendo in questi ultimi il pieno diritto allo studio anche agli alunni con disabilità.
Il problema è certo complesso e delicato, poiché se non viene assolutamente messo in dubbio con i corsi per adulti il diritto all’inclusione scolastica per adulti ritardatari (con e senza disabilità), ove si disattendesse l’orientamento della Corte Costituzionale, si avrebbe l’apertura di una vera e propria “falla” nel campo educativo, inficiando i princìpi stessi su cui si fonda il sistema dell’integrazione scolastica di qualità che in Italia andiamo realizzando da oltre quarant’anni con successo.
Non resta quindi che attendere la decisione di merito del TAR e, forse, anche quello del Consiglio di Stato, qualora la parte soccombente voglia rivolgersi ad esso per un definitivo chiarimento e per capire se la Corte Costituzionale abbia sbagliato o se invece si debba dare una diversa interpretazione alla Sentenza 226/01 emessa dalla Corte, rispetto a quella formulata dall’Amministrazione Scolastica.