Nonostante la recente legislazione prodotta dall’Unione Europea sui diritti dei passeggeri, sostanziatasi in particolare nel Regolamento Europeo sui Diritti dei Passeggeri con Disabilità n. 1107/06, entrato in vigore ormai da quattro anni, le persone con disabilità e quelle in genere a ridotta mobilità continuano a incontrare problemi quando viaggiano in aereo: mancanza o disparità di livello nella qualità del servizio in Europa; frequenti negati imbarchi ingiustificati o restrizioni nelle prenotazioni o nell’imbarco, basati su motivi di sicurezza non sempre chiari; incoerenze nel trattamento dei passeggeri che abbiano bisogno di ossigeno medico a bordo; consapevolezza limitata dei passeggeri riguardo ai loro diritti; percentuale modesta (circa il 40%) della notifica delle necessità di assistenza prima della partenza, che è di importanza fondamentale per consentire ai prestatori di servizi di preparare l’assistenza richiesta; mancanza di un’applicazione armonizzata del Regolamento Europeo da parte degli organismi nazionali responsabili di ciò; e infine trattamento inefficace delle denunce.
Appaiono dunque ancor più significativi e utili – in questi giorni di Paralimpiadi, che hanno visto e vedono viaggiare verso Londra migliaia di atleti e di spettatori con disabilità – gli Orientamenti prodotti in giugno dalla Commissione Europea, sorta di Linee-Guida alla corretta applicazione del Regolamento n. 1107/06.
Il documento, che riguarda i viaggiatori in tutti gli aeroporti dell’Unione Europea e i voli dei vettori dell’Unione stessa in ogni parte del mondo (coprendo anche i vettori non appartenenti all’Unione, in entrata o in uscita dall’Europa), affronta una serie di problemi presenti in ben ventidue aree, in materia di accesso al trasporto aereo senza discriminazioni. Esso è stato accuratamente discusso con tutte le parti interessate, con le autorità nazionali e il settore aeronautico (compagnie aeree e organizzazioni aeroportuali), nonché con le associazioni di consumatori e utenti, e in particolare con quelle che rappresentano le persone con disabilità e a ridotta mobilità.
«Vivere da disabile – afferma Siim Kallas, vicepresidente della Commissione Europea e commissario per i Trasporti – è già abbastanza difficile e non dovrebbe diventare ancora più difficile quando si arriva in aeroporto. La mia raccomandazione ai viaggiatori con disabilità, per farlo più agevolmente, è quella di comunicare in anticipo il loro arrivo, mentre alle compagnie aeree e agli operatori aeroportuali direi che i passeggeri disabili e a mobilità ridotta hanno generalmente bisogno della vostra assistenza. Gli Orientamenti che abbiamo ora prodotto esistono per aiutarvi ad aiutarli».
«Un’assistenza di qualità – dichiara dal canto suo Yannis Vardakastanis, presidente dell’EDF (European Disability Forum), organizzazione coinvolta nell’elaborazione degli Orientamenti – è importantissima per le persone con disabilità e viene affrontata positivamente negli Orientamenti di interpretazione delle norme. La Commissione Europea ha scelto un’impostazione equilibrata, proteggendo gli interessi dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta in maniera equa».
Come inizialmente detto, il documento assume poi ancor più significato in queste settimane di Paralimpiadi, e a tal proposito Xavier González, direttore generale del Comitato Internazionale Paralimpico, ha dichiarato: «Accogliamo con soddisfazione la pubblicazione di questi Orientamenti, esprimendo la speranza che gli aeroporti e le compagnie aeree in tutta Europa ne prendano atto. Come i numerosi passeggeri con disabilità che viaggiano quotidianamente, anche i nostri atleti sperimentano ogni giorno problemi inutili nel viaggiare negli aeroporti e con le compagnie aeree. Ciò non dovrebbe verificarsi in una società che si impegna a garantire l’uguaglianza dei diritti. Le esperienze che stanno vivendo e vivranno con le compagnie aeree e negli aeroporti le migliaia di partecipanti alle Paralimpiadi di Londra, potrebbero condizionare il loro stesso giudizio sui Giochi, indipendentemente dalla prestazione atletica fornita».
Questi, in sintesi, i problemi principali toccati dagli Orientamenti:
Notifica anticipata
Gli Orientamenti della Commissione Europea sottolineano l’importanza della notifica anticipata. Per consentire infatti ai prestatori dei servizi (aeroporti e compagnie aeree) di provvedere all’assistenza richiesta, è essenziale che le persone con disabilità o a ridotta mobilità notifichino le loro esigenze almeno quarantott’ore prima dell’ora di partenza pubblicata.
Negati imbarchi ingiustificati
Tanti passeggeri denunciano problemi ricorrenti in merito a negati imbarchi e a richieste incoerenti di certificati medici, oltre al fatto di dover essere necessariamente accompagnati.
Certificati medici: gli Orientamenti chiariscono che i certificati medici non dovrebbero, di norma, essere richiesti per coloro che abbiano una condizione di disabilità stabile (ad esempio i non vedenti o le persone in carrozzina).
Accompagnatori: gli Orientamenti chiariscono che per le persone disabili autonome non è necessario essere accompagnati, tranne nel caso in cui vi siano requisiti di sicurezza specifici di cui il passeggero dovrebbe però essere informato.
Attrezzature mediche per la mobilità e ossigeno
Attrezzature per la mobilità: gli Orientamenti sottolineano che i passeggeri con disabilità e quelli a ridotta mobilità sono autorizzati a tenere con sé due dispositivi di mobilità trasportati gratuitamente. Un passeggero che utilizza una carrozzina elettrica è obbligato a notificarlo alla compagnia aerea con almeno quarantott’ore di anticipo.
Gli Orientamenti sottolineano inoltre che i cani da assistenza e guida riconosciuti devono viaggiare all’interno della cabina, a condizione che ne sia dato l’adeguato preavviso.
Infine, come per qualsiasi altro passeggero, le attrezzature sportive che non sono attrezzature per la mobilità devono rispettare, in materia di bagaglio, le regole generali delle compagnie aeree.
Ossigeno a bordo: i passeggeri che necessitano di ossigeno durante il viaggio devono notificarlo in anticipo. Gli Orientamenti precisano che spetta alla compagnia aerea stabilire se i passeggeri possono portare il proprio ossigeno e che la compagnia stessa non ha alcun obbligo di fornirlo. Tuttavia, quest’ultima deve rendere chiaramente disponibili tali informazioni. (S.B.)
Si ringrazia per la collaborazione Gabriele Favagrossa.
È disponibile (cliccando qui) il testo integrale (in inglese) degli Orientamenti, ovvero le Interpretative Guidelines on the application of Regulation (EC) N° 1107/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air.