Con l’Ordinanza Sospensiva 684/12 del 14 settembre scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia ha provvisoriamente ammesso alla terza media un alunno (non disabile), che era stato bocciato alla fine della seconda media, rinviando la decisione di merito al mese di luglio dell’anno successivo.
La motivazione adottata dal TAR riguarda il fatto che la scuola non avesse formalmente informato la famiglia sullo scarso rendimento dell’alunno e non lo avesse invitato a frequentare i corsi di recupero che pure erano stati organizzati dalla scuola stessa.
Questo provvedimento fa certamente il paio con la Sentenza del TAR del Lazio 6087/12, depositata il 5 luglio scorso e da noi già ampiamente commentata su queste stesse pagine, che aveva annullato la bocciatura di un alunno con disabilità, a causa dell’assegnazione di ore di sostegno ritenute insufficienti dagli stessi docenti della classe. In quest’ultimo caso si era voluto dare la parola definitiva circa l’illegittimità della bocciatura, senza però chiarire quale dovesse essere la sorte giuridica dell’alunno, e cioè se ci dovesse essere un nuovo scrutinio oppure se automaticamente egli venisse ammesso alla classe successiva in via definitiva, dal momento che lo era stato già in via cautelativa con la sospensiva concessa.
L’attuale Ordinanza del Tar della Puglia suscita ancora maggiori perplessità, perché ha ammesso in via provvisoria l’alunno bocciato alla frequenza della classe successiva, fissando però l’udienza di merito per il mese di luglio successivo, cioè ad anno scolastico concluso.
E qui possono verificarsi varie ipotesi paradossali, come ad esempio che la Sentenza di merito confermi l’Ordinanza Sospensiva, ma che intanto l’alunno sia stato bocciato nella nuova classe; oppure che la Sentenza di merito non confermi la Sospensiva e che intanto l’alunno sia stato promosso dal nuovo Consiglio di Classe.
Si tratta quindi di decisioni giurisprudenziali che possono condurre a situazioni paradossali, sotto il profilo della valutazione del profitto degli alunni, che per legge è invece compito esclusivo della scuola.
Vien da chiedersi, a questo punto, se in casi del genere la Magistratura non debba limitarsi a decidere solo sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati e, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, se non debba limitarsi a sentenziare esclusivamente sul risarcimento del danno cagionato dal provvedimento all’alunno e alla sua famiglia, senza adottare provvedimenti di ammissione provvisoria o definitiva alla classe successiva, con ciò invadendo il campo di valutazione del profitto, che la legge – come detto – riserva ai soli docenti (Decreto del Presidente della Repubblica – DPR 122/09).