Niente trasferimento, senza consenso dell’interessato

a cura di Salvatore Nocera*
Lo ha stabilito un’Ordinanza Cautelare prodotta qualche mese fa dal Tribunale Civile di Lagonegro (Potenza), affermando appunto il diritto pieno del lavoratore che assiste una persona con disabilità grave - nella fattispecie un insegnante di scuola superiore - a non essere trasferito senza il proprio consenso

Ombre bianche di persona con disabilità e di assistente che la spingeVa certamente letta con attenzione l’Ordinanza Cautelare 21/12 del 24 maggio scorso, con cui il Tribunale Civile di Lagonegro (Potenza), in composizione collegiale, ha affermato il diritto pieno del lavoratore che assiste una persona con disabilità grave a non essere trasferito senza il proprio consenso.
Nella fattispecie, riguardando la questione un insegnante di scuola superiore, dalla lettura del provvedimento emerge chiaramente che in caso di contrazione di organico, il lavoratore della scuola che assiste un parente o un affine con disabilità grave, dovrà essere l’ultimo a dover lasciare la sede di lavoro.

Va per altro ricordato anche che, in base alla modifica all’articolo 33 della Legge 104/92, intervenuta con l’articolo 24 della Legge 183/10, a poter godere dei tre giorni mensili di congedo retribuito, è solo il lavoratore che assiste un parente o un affine entro il secondo grado.
Solo poi se il coniuge, il genitore o i parenti di secondo grado sono ultrasessantacinquenni o disabili o deceduti o impossibilitati, il diritto passa anche al parente o all’affine di terzo grado.

Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.

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