Oltre all’inaccettabile norma dell’innalzamento di sei ore dell’orario delle lezioni dei docenti delle scuole secondarie, senza corrispondente aumento stipendiale, il Disegno di Legge di Stabilità, recentemente trasmesso dal Governo alle Camere, suscita grande preoccupazione nelle famiglie degli alunni con disabilità e anche nell’Amministrazione Scolastica, a causa di quanto scritto nell’articolo 3, comma 33.
In esso, infatti, vengono «affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps)», che potrà poi avvalersi delle ASL, secondo le proprie direttive, «le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile».
Innanzitutto va subito chiarito che ai fini dell’assegnazione del sostegno didattico, non serve la Diagnosi Funzionale, bensì l’individuazione dell’alunno come persona con disabilità, come precisato già dall’articolo 12, comma 5 della Legge 104/92. Infatti, la formulazione della Diagnosi Funzionale – compito dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL – individua le funzioni attive o compromesse degli alunni con disabilità, ai fini della formulazione didattica del Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre è la Commissione Medico-Legale prevista dall’articolo 4 della stessa Legge 104/92 a individuare se l’alunno sia o no con disabilità e quindi se abbia diritto o meno ad avere il sostegno.
In realtà, attribuire all’INPS le funzioni proprie dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL che formula la Diagnosi Funzionale è rischiosissimo, poiché diverse sono le competenze professionali dei componenti la Commissione Medico-Legale di individuazione da quelle dei professionisti che formulano la Diagnosi Funzionale stessa (neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e altri terapisti, educatori ecc.).
In altre parole, l’INPS ha una grande competenza in campo medico-legale, ma non può dirsi lo stesso per la formulazione delle Diagnosi Funzionali. Inoltre, i tempi delle procedure delle Commissioni INPS sono molto più lunghi di quelli di funzionamento delle Unità Multidisciplinari delle ASL e quindi non sarà possibile avere la Diagnosi Funzionale in tempi utili per l’assegnazione delle ore di sostegno.
Un’altra precisazione appare poi fondamentale e dirimente: le ore di sostegno non vanno specificate né dalle Commissioni Medico-Legali di individuazione della Legge 104/92, né – come sembra ricavarsi dal Disegno di Legge di Stabilità – dalla Diagnosi Funzionale, ma dal PEI, come chiaramente precisa l’articolo 10, comma 5 della Legge 122/10.
Conseguentemente, va richiesto che quella norma del Disegno di Legge di Stabilità venga stralciata, bastando già la disposizione dell’articolo 19, comma 11 della Legge 111/11, in cui si prevede la presenza di un medico dell’INPS nelle Commissioni di individuazione dell’alunno come persona con disabilità, erroneamente qualificata come Commissione per la formulazione della Diagnosi Funzionale.
E del resto, a riprova che l’individuazione dell’alunno come persona con disabilità è cosa ben diversa, sia della Diagnosi Funzionale, sia del comune accertamento medico-legale di handicap ai sensi dell’articolo 4 della Legge 104/92, va ricordato che il Governo dovette intervenire con una norma di interpretazione autentica in tal senso, formulata nel Decreto Legge 324/93, convertito nella Legge 423/93 e che a seguito di tale interpretazione l’individuazione dell’alunno con disabilità è stata in ultima analisi attribuita ad apposite Commissioni, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 185/06, distinte in ogni caso dalle Unità Multidisciplinari delle ASL, che da sempre si limitano a formulare le Diagnosi Funzionali.
Se poi lo scopo dell’articolo 3, comma 33 del Disegno di Legge di Stabilità è quello di ridurre il numero delle ore di sostegno, tale norma, oltre che erronea è pure inutile. Infatti, qualunque sia il numero di ore assegnato da qualsivoglia organismo ufficiale, se non vengono rispettate le «effettive esigenze» di cui all’articolo 1, comma 605 lettera b) della Legge 296/06, le famiglie possono sempre ricorrere ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), per farsi assegnare – come ormai avviene sempre – un maggior numero di ore.
Né vale opporre, da parte dell’Amministrazione, i noti «vincoli di bilancio», di fronte alla Sentenza della Corte Costituzionale 80/10 che – in forza di una lunga giurisprudenza conforme della stessa Corte – ha stabilito appunto come il diritto all’inclusione scolastica, costituzionalmente garantito, non possa essere ridotto a causa di vincoli di bilancio.
Se pertanto si vuole evitare il ricorso ai TAR – che, come detto, assegnano sempre il massimo delle ore di sostegno – si propone il seguente emendamento in sostituzione della norma criticata:
«Ipotesi di norma da inserire nella Legge di Stabilità, tendente a ridurre il contenzioso, in cui l’Amministrazione Scolastica è quasi sempre soccombente, con aggravio per l’erario, e a realizzare una migliore qualità dell’inclusione scolastica:
1. La formulazione e realizzazione del progetto didattico di inclusione scolastica degli alunni con disabilità è compito primario dei docenti curricolari che si avvalgono anche dei docenti specializzati per il sostegno didattico.
2. A tal fine, fermo restando il disposto di cui all’articolo 4 e 5 comma 2 del DPR 81/09 e in attesa dell’attuazione della formazione iniziale di cui all’articolo 13 del Decreto Ministeriale 249/10, i docenti di classe svolgono obbligatoriamente all’inizio dell’anno scolastico – nell’ambito dell’orario di servizio non di lezione – un corso di aggiornamento sugli aspetti didattici, con riguardo alle specificità dei bisogni educativi speciali dell’alunno con disabilità di cui dovranno prendersi carico.
3. Al fine di evitare aggravio di spese alle famiglie e all’Amministrazione Scolastica, prima di qualunque contestazione giudiziale circa l’attribuzione di risorse umane e materiali agli alunni con disabilità, deve essere effettuato un tentativo obbligatorio di conciliazione in un gruppo presente presso la scuola, composto dalla famiglia (che a richiesta può essere assistita da un esperto di sua fiducia), da un docente della scuola, da un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, da un esperto dell’ASL e da un rappresentante del Comune di residenza o della Provincia, rispettivamente per le scuole del primo o del secondo ciclo, da svolgersi entro una settimana dalla contestazione scritta. Il contestuale deposito del verbale con l’attestazione della mancata conciliazione è condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale.
4. Sulla base del verbale dell’avvenuta conciliazione, l’Ufficio Scolastico Regionale è obbligato a concedere le ore di sostegno ivi concordate».
Si confida, a questo punto, che il Governo e il Parlamento sostituiscano in tal modo il disposto dell’articolo 3, comma 33 della Legge di Stabilità.