Con il breve, ma significativo Parere del 5 novembre scorso, reso nella fattispecie al Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata di Roma, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha chiarito un dubbio che molti lavoratori con disabilità e i loro familiari avevano, circa il corretto utilizzo dei permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/92.
In particolare, si trattava di questo. Si ponga il caso che un lavoratore con disabilità usufruisca dei tre giorni mensili di permesso lavorativo per se stesso, ma che necessiti pure che un familiare prenda a propria volta i permessi lavorativi, per sbrigare commissioni per suo conto, ma in cui non sia necessaria (o a volte non sia possibile garantire) la sua presenza.
Il quesito nasceva dal fatto che la normativa in materia non sembrava specificare se i giorni di permesso del lavoratore e quelli del familiare dovessero coincidere oppure potessero essere presi anche in momenti diversi.
Ebbene, il citato Parere n. 44274 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa quanto segue: «[…] la situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso […] coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa usufruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro [grassetto nostro in questa e nella successiva citazione, N.d.R.]».
Non solo, ma il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa pure come, «considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge». (Centro per l’Autonomia Umbro)