Con la Sentenza n. 1178 del 20 settembre scorso, il Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Liguria ha annullato la Delibera del Consiglio di Classe di una scuola che aveva bocciato un alunno con certificazione di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).
La scuola, dunque, aveva provveduto – appena ricevuta la certificazione – a predisporre – come impone l’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 122/09 sulla valutazione del profitto e la Legge 170/10 sui disturbi specifici di apprendimento – un apposito Progetto Didattico Personalizzato, con l’indicazione delle misure compensative e dispensative da adottare nei confronti dell’alunno. A fine anno, però, il profitto dell’alunno stesso era stato valutato negativamente ed egli non era quindi stato ammesso alla frequenza della classe successiva.
A quel punto la famiglia ha impugnato tale valutazione, per violazione delle norme sopracitate, e nel corso della causa successiva – dopo avere acquisito la documentazione relativa allo svolgimento dell’anno scolastico e delle valutazioni – il TAR ligure ha rilevato che i singoli docenti non avevano per nulla rispettato il Progetto Didattico Personalizzato, predisposto all’inizio dell’anno. Conseguentemente, il Tribunale ha annullato la bocciatura e ordinato al Consiglio di Classe di ripetere la valutazione, applicando le misure compensative e dispensative previste in precedenza.
Va innanzitutto rilevata la correttezza adottata dal procedimento del TAR della Liguria, che non si è limitato ad annullare l’atto illegittimo – come purtroppo è avvenuto in altre Sentenze – ma ha anche indicato il percorso giuridico che la scuola deve seguire, ovvero la ripetizione della valutazione, rispettando le misure previste dalla legge. Ciò pone in evidenza l’importanza della formulazione e del rispetto del Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA, così come in altre decisioni, è stato evidenziato l’obbligo della scuola di rispettare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) degli alunni certificati con disabilità.
Questo è un aspetto assai rilevante: infatti, troppo spesso i PDP ed i PEI vengono formulati con molta leggerezza e superficialità, talora ricopiando quelli dell’anno precedente, addirittura anche di alunni diversi, come se si trattasse di un mero adempimento burocratico, privo di qualunque valore didattico e giuridico. Proprio i Tribunali Amministrativi Regionali, invece, e specie in questi ultimi anni, ci stanno dicendo che così non deve essere, perché la formulazione del PDP o del PEI – che dovrebbe sempre essere effettuata, per legge, insieme alla famiglia – costituisce un vero e proprio contratto formativo in cui l’alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola, che si obbliga a rispettarlo.
Ciò non significa, per altro, che basti la certificazione o la formulazione del PDP o del PEI perché l’alunno venga automaticamente promosso. Ogni studente, infatti, dovrà comunque dimostrare il profitto che riuscirà a realizzare, impegnandosi nell’attuazione del Progetto e se quest’ultimo verrà rispettato dalla scuola, ma non dall’alunno, mancando questi di impegnarsi secondo le sue capacità, egli verrà bocciato, come è stato sancito, ad esempio, da una recente decisione del TAR, che ha rigettato appunto il ricorso contro la bocciatura di un alunno con DSA, proprio a causa del suo scarso impegno nello studio, documentato dal Consiglio di classe.
D’altro canto, ciò significa anche che quando ad essere inadempiente è la scuola, l’alunno avrà diritto a far ripetere la valutazione, con le misure di tutela previste dalla normativa e solo al termine di questo riesame, egli potrà risultare promosso o bocciato, secondo ciò che riuscirà a dimostrare dei propri apprendimenti. Una dimostrazione, tuttavia, che quando si parla di un alunno con DSA, dovrà essere data tramite le misure compensative e dispensative previste nel suo PDP, e quando si parla di alunni con disabilità, tramite le prove equipollenti, i tempi più lunghi e l’assistenza, previsti dall’articolo 16, comma 3 della Legge 104/92 e dall’articolo 17, comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale 41/12 sugli esami di maturità, applicabile a tutte le valutazioni delle scuole di ogni ordine e grado.
Da rilevare anche, in conclusione, che le conseguenze del mancato rispetto del PDP e del PEI, da parte della scuola, sono pure di tipo economico. Infatti, ad esempio nel caso della Sentenza del TAR Ligure, da cui abbiamo preso spunto, la scuola è stata condannata a pagare alla famiglia le spese di causa e l’Amministrazione potrebbe pertanto rivalersi sui docenti per “danno erariale”, poiché essa non sarebbe stata condannata a pagare, se essi avessero rispettato la normativa sui diritti degli alunni con DSA. E un’annotazione del genere riteniamo di poter fare anche in casi analoghi riguardanti alunni con disabilità.